§ IV.1.131 - L.R. 27 marzo 2018, n. 7.
Modifica alla legge regionale 20 maggio 2014, n. 26 (Disposizioni per favorire l’accesso dei giovani all’agricoltura e contrastare l’abbandono e il [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e zootecnia
Data:27/03/2018
Numero:7


Sommario
Art. 1.  Modifica all’articolo 2 bis. della legge regionale 20 maggio 2014, n. 26
Art. 2.  Modifica alla legge regionale 10 luglio 2006, n. 19


§ IV.1.131 - L.R. 27 marzo 2018, n. 7.

Modifica alla legge regionale 20 maggio 2014, n. 26 (Disposizioni per favorire l’accesso dei giovani all’agricoltura e contrastare l’abbandono e il consumo dei suoli agricoli. Istituzione della banca della Terra di Puglia) e modifica alla legge regionale 10 giugno 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia).

(B.U. 30 marzo 2018, n. 45)

 

Art. 1. Modifica all’articolo 2 bis. della legge regionale 20 maggio 2014, n. 26

1. All’articolo 2 bis. della legge regionale 20 maggio 2014, n. 26 (Disposizioni per favorire l’accesso dei giovani all’agricoltura e contrastare l’abbandono e il consumo dei suoli agricoli. Istituzione della Banca della Terra di Puglia), come inserito dall’articolo 4, comma 1, della legge regionale 29 maggio 2017, n. 15, il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. Ove i comuni, nei termini assegnati, non provvedono agli adempimenti previsti dai commi 1, 2 e 3, e dall’articolo 2, comma 6, il Dipartimento agricoltura della Regione Puglia, previa diffida ad adempiere, comunica al comune inadempiente il termine entro il quale dovrà provvedere. Decorso tale ultimo termine la Giunta regionale nomina il segretario generale del comune inadempiente quale commissario ad acta che vi provvede.”.

 

     Art. 2. Modifica alla legge regionale 10 luglio 2006, n. 19

1. All’articolo 31 ter. della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia), come aggiunto dall’articolo 1 della legge regionale 10 aprile 2015, n. 22, dopo il comma 7, è inserito il seguente:

“7 bis. Il Garante non può esercitare altre attività di lavoro autonomo o subordinato. Il conferimento della carica di Garante a lavoratore dipendente pubblico ne determina il collocamento in aspettativa non retribuita per tutta la durata del mandato. Il Consiglio regionale rimborsa al datore di lavoro i contributi relativi al trattamento di quiescenza del lavoratore subordinato eletto alla carica di Garante, inclusa la quota a carico del lavoratore, calcolati sulla retribuzione in godimento all’atto del collocamento in aspettativa.”.