§ III.2.71 - L.R. 11 giugno 2018, n. 22.
Norme sulla concessione in comodato d’uso di immobili regionali a enti no-profit che operano in campo socio-sanitario


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.2 assistenza sociale
Data:11/06/2018
Numero:22


Sommario
Art. 1.  Finalità
Art. 2.  Oggetto
Art. 3.  Definizioni
Art. 4.  Linee guida
Art. 5.  Norme generali
Art. 6.  Norma finanziaria


§ III.2.71 - L.R. 11 giugno 2018, n. 22.

Norme sulla concessione in comodato d’uso di immobili regionali a enti no-profit che operano in campo socio-sanitario

(B.U. 15 giugno 2018, n. 80)

 

Art. 1. Finalità

1. La Regione Puglia, ai sensi degli articoli 2 e 3, secondo comma, 4, secondo comma, e 9 e 18 della Costituzione della Repubblica italiana, e ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), e della normativa regionale in materia di organizzazioni di volontariato e di associazioni di promozione sociale, nonché dell’articolo 13 della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 (Statuto della Regione Puglia), riconosce il valore sociale e la funzione delle attività svolte dagli enti del Terzo settore come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l’autonomia e ne favorisce l’apporto originale per il conseguimento di finalità di carattere sociale, civile e culturale e di ricerca etica e spirituale.

 

     Art. 2. Oggetto

1. In attuazione delle finalità indicate all’articolo 1 e nell’esercizio delle facoltà previste per la Regione nel d.lgs. 117/2017 e della normativa regionale di riferimento, la Regione Puglia individua i beni di proprietà regionali, non occupati e non già finalizzati ad altri usi, per i quali le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e gli altri enti del Terzo settore, che svolgano attività nel settore sociosanitario, socioeducativo e socioassistenziale, possono presentare istanza di comodato d’uso, per l’utilizzo degli stessi immobili per le finalità statutarie e in coerenza con i fabbisogni delle comunità locali e con le programmazioni sociale e sanitaria di livello regionale e territoriale.

 

     Art. 3. Definizioni

1. Ai fini della presente legge, e ai sensi dell’articolo 4 comma 1 del d.lgs. 117/2017, si definiscono enti del Terzo settore cui sono estesi gli obiettivi di cui all’articolo 2, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, gli oratori di cui alla legge regionale 5 luglio 2016, n. 17 (Riconoscimento, valorizzazione e sostegno della funzione socioeducativa delle attività di oratorio) [1].

 

     Art. 4. Linee guida

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 2, un elenco degli immobili di proprietà regionale suscettibili di essere concessi in comodato gratuito ai sensi dell’articolo 1803 del codice civile ed emana linee guida che disciplinano:

a) le modalità di presentazione delle domande di concessione in comodato;

b) i criteri da seguirsi nella valutazione delle domande di concessione degli immobili regionali e nella formazione di una graduatoria regionale, secondo un ordine di priorità;

c) le modalità per l’effettuazione dei controlli sul corretto utilizzo dei beni concessi.

 

     Art. 5. Norme generali

1. Gli immobili regionali vengono concessi in comodato nello stato in cui versano all’atto della stipula del contratto. Il comodatario non può chiedere il rimborso delle spese straordinarie sostenute per la conservazione dell’immobile, ove non previamente autorizzate dalla competente struttura regionale.

2. I miglioramenti e le addizioni apportati dal comodatario all’immobile nel periodo di vigenza contrattuale devono essere preventivamente autorizzati dalla Regione e restano acquisiti all’immobile senza obbligo per la stessa di rimborso o indennizzo presente o futuro a favore del comodatario. È fatta altresì salva la facoltà della Regione di pretendere la rimessa in pristino a cura e a spese del comodatario.

3. Per tutto ciò che non è previsto dalla presente legge, si applicano le vigenti disposizioni in materia di comodato.

 

     Art. 6. Norma finanziaria

1. Dall’attuazione delle disposizioni della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri, né minori entrate, a carico del bilancio regionale.


[1] Comma così modificato dall'art. 95 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 67.