| Settore: | Codici regionali | 
| Regione: | Marche | 
| Materia: | 3. servizi sociali | 
| Capitolo: | 3.1 assistenza sanitaria | 
| Data: | 05/06/2018 | 
| Numero: | 20 | 
| Sommario | 
| Art. 1. (Modifica alla legge regionale 10/1997) | 
| Art. 2. (Abrogazione) | 
| Art. 3. (Invarianza finanziaria) | 
| Art. 4. (Dichiarazione d'urgenza) | 
§ 3.1.191 - L.R. 5 giugno 2018, n. 20.
Modifica alla legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10: “Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo” e abrogazione della legge regionale 3 aprile 2018, n. 6: “Modifica alla legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10 ‘Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo’ e alla legge regionale 18 dicembre 2017, n. 36 ‘Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10 'Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo’”.
(B.U. 7 giugno 2018, n. 47)
				Art. 1. (Modifica alla 
				1. Il comma 1 dell'articolo 7 della 
"1. Per allevamento di cani e gatti per attività commerciali si intende la detenzione, anche a fini commerciali di:
a) un numero pari o superiore a cinque fattrici di razza canina o felina, intese quali femmine in età fertile non sterilizzate, che producono complessivamente nell'arco di un anno un numero pari o superiore a venti cuccioli;
b) un numero di cuccioli pari o superiore a trenta.”.
Art. 2. (Abrogazione)
				1. La 
Art. 3. (Invarianza finanziaria)
1. Dall'applicazione di questa legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.
Art. 4. (Dichiarazione d'urgenza)
1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.