§ 1.1.8 - L.R. 7 giugno 2018, n. 15.
Modifiche alla legge regionale 7 marzo 2003, n. 5 (Articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.1 statuto e norme di attuazione
Data:07/06/2018
Numero:15


Sommario
Art. 1.  (Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 5/2003)
Art. 2.  (Modifica all'articolo 4 della legge regionale 5/2003)
Art. 3.  (Inserimento dell'articolo 4 bis nella legge regionale 5/2003)
Art. 4.  (Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 5/2003)
Art. 5.  (Abrogazione dell'articolo 6 della legge regionale 5/2003)
Art. 6.  (Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 5/2003)
Art. 7.  (Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 5/2003)
Art. 8.  (Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 5/2003)
Art. 9.  (Sostituzione dell'articolo 12 della legge regionale 5/2003)
Art. 10.  (Modifica all'articolo 13 della legge regionale 5/2003)
Art. 11.  (Modifica all'articolo 16 della legge regionale 5/2003)
Art. 12.  (Modifica della rubrica del capo III della legge regionale 5/2003)
Art. 13.  (Abrogazione degli articoli 18 e 18 bis della legge regionale 5/2003)
Art. 14.  (Modifica all'articolo 19 della legge regionale 5/2003)
Art. 15.  (Modifiche all'articolo 20 della legge regionale 5/2003)
Art. 16.  (Modifica all'articolo 21 della legge regionale 5/2003)
Art. 17.  (Sostituzione dell'articolo 22 della legge regionale 5/2003)
Art. 18.  (Modifiche all'articolo 23 della legge regionale 5/2003)
Art. 19.  (Modifica all'articolo 24 della legge regionale 5/2003)
Art. 20.  (Inserimento del capo V bis nella legge regionale 5/2003)
Art. 21.  (Modifica all'articolo 25 della legge regionale 5/2003)
Art. 22.  (Norme transitorie)


§ 1.1.8 - L.R. 7 giugno 2018, n. 15.

Modifiche alla legge regionale 7 marzo 2003, n. 5 (Articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all'iniziativa popolare delle leggi regionali).

(B.U. 13 giugno 2018, n. 24)

 

Art. 1. (Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 5/2003)

1. All'articolo 2 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 5 (Articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all'iniziativa popolare delle leggi regionali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Iniziativa del referendum»;

b) al comma 1 le parole «oppure due Consigli provinciali» sono sostituite dalle seguenti: «oppure almeno venticinque Consigli comunali che rappresentino almeno tre decimi della popolazione della regione, secondo i dati dell'ultimo censimento ufficiale della popolazione residente».

 

     Art. 2. (Modifica all'articolo 4 della legge regionale 5/2003)

1. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 5/2003 le parole «o nuove Province» sono soppresse.

 

     Art. 3. (Inserimento dell'articolo 4 bis nella legge regionale 5/2003)

1. Dopo l'articolo 4 della legge regionale 5/2003 è inserito il seguente:

«Art. 4 bis. (Commissione di garanzia per i procedimenti referendari)

1. È istituita, presso il Consiglio regionale, la Commissione di garanzia per i procedimenti referendari, quale organo preposto al controllo di ammissibilità e regolarità degli atti di iniziativa di referendum abrogativi e propositivi e degli atti di iniziativa legislativa popolare previsti dalla presente legge.

2. La Commissione è composta da sette membri eletti dal Consiglio regionale.

3. Cinque dei membri sono eletti con voto limitato fra soggetti appartenenti ad almeno una delle seguenti categorie:

a) magistrati a riposo delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa e contabile;

b) docenti universitari ordinari o associati di materie giuridiche, con alta e riconosciuta competenza nel campo del diritto costituzionale e regionale;

c) avvocati con almeno quindici anni di esercizio della professione.

4. Due dei membri sono eletti con voto limitato fra consiglieri della Regione Friuli Venezia Giulia cessati dalla carica che abbiano esercitato il mandato almeno per una intera legislatura.

5. I componenti restano in carica sei anni e non sono immediatamente rieleggibili.

6. La Commissione, nella prima seduta, elegge al proprio interno il Presidente.

7. La Commissione delibera a maggioranza dei componenti, con la presenza di almeno cinque dei componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

8. L'ufficio di componente della Commissione di garanzia è incompatibile con qualsiasi carica pubblica elettiva, nonché con lo svolgimento di attività professionali che possa dar luogo a un conflitto di interessi con la carica ricoperta.

9. Ai componenti la Commissione spetta, per ogni seduta, un gettone di presenza determinato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e liquidato a cura delle competenti strutture del Consiglio regionale.

10. Gli oneri di cui al comma 9 fanno carico al bilancio del Consiglio regionale.

11. Le deliberazioni recanti provvedimenti definitivi della Commissione sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione entro dieci giorni dalla loro adozione; dalla data di pubblicazione decorrono i termini per le impugnative previste dalla legge.».

 

     Art. 4. (Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 5/2003)

1. All'articolo 5 della legge regionale 5/2003 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Proposta di referendum di iniziativa degli elettori»;

b) al comma 1 le parole «La proposta di referendum deve essere presentata per iscritto all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale» sono sostituite dalle seguenti: «La proposta di referendum di iniziativa degli elettori deve essere presentata per iscritto al Presidente del Consiglio regionale»;

c) al comma 2 le parole «non inferiore a 500» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a 1.000»;

d) al comma 3 le parole «non deve essere inferiore a 50» sono sostituite dalle seguenti: «non deve essere inferiore a 100»;

e) al comma 8 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, in numero non inferiore a cinque e non superiore a dieci».

 

     Art. 5. (Abrogazione dell'articolo 6 della legge regionale 5/2003)

1. L'articolo 6 della legge regionale 5/2003 è abrogato.

 

     Art. 6. (Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 5/2003)

1. All'articolo 7 della legge regionale 5/2003 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Controllo di ammissibilità della proposta»;

b) al comma 1 le parole «L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale» sono sostituite dalle seguenti: «La Commissione di cui all'articolo 4 bis»;

c) al comma 2 le parole «L'Ufficio di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «La Commissione»;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Quando l'oggetto del quesito sia ritenuto non chiaro e univoco o non conforme ai criteri di cui al comma 2, lettera d), la Commissione, con provvedimento motivato, dispone la sospensione della procedura, invitando i promotori designati ai sensi dell'articolo 5, comma 8, a riformulare la proposta, sulla quale si esprimerà il giudizio definitivo di ammissibilità, con i criteri di cui ai commi precedenti; la Commissione, prima di deliberare in proposito, tiene un'udienza conoscitiva con i promotori designati i quali, ove lo ritengano opportuno, possono presentare memorie e pareri.»;

e) i commi 5, 6, 7 e 8 sono abrogati.

 

     Art. 7. (Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 5/2003)

1. All'articolo 10 della legge regionale 5/2003 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Presentazione della richiesta di referendum di iniziativa degli elettori»;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La richiesta di referendum di iniziativa degli elettori, corredata della prescritta documentazione, va presentata al Presidente del Consiglio regionale da parte di almeno cinque dei promotori designati ai sensi dell'articolo 5, comma 8.»;

c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2 bis. Il Presidente del Consiglio regionale informa tempestivamente della presentazione della richiesta il Consiglio regionale e il Presidente della Regione, che ne dà notizia nel Bollettino Ufficiale della Regione entro cinque giorni.».

 

     Art. 8. (Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 5/2003)

1. All'articolo 11 della legge regionale 5/2003 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Controllo della richiesta di referendum»;

b) al comma 1 le parole «L'Ufficio di Presidenza» sono sostituite dalle seguenti: «La Commissione di cui all'articolo 4 bis, assistita dagli uffici del Consiglio regionale»;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Alla riunione della Commissione può partecipare una delegazione dei promotori designati ai sensi dell'articolo 5, comma 8, composta di non oltre cinque delegati, che si allontanerà all'atto della deliberazione; a tal fine copia dell'avviso di convocazione della riunione è tempestivamente inviata ai promotori designati.»;

d) al comma 4 le parole «l'Ufficio di Presidenza» sono sostituite dalle seguenti: «la Commissione»;

e) al comma 5 le parole «dell'Ufficio di Presidenza» sono sostituite dalle seguenti: «della Commissione».

 

     Art. 9. (Sostituzione dell'articolo 12 della legge regionale 5/2003)

1. L'articolo 12 della legge regionale 5/2003 è sostituito dal seguente:

«Art. 12. (Richiesta di referendum di iniziativa dei Consigli comunali)

1. La richiesta di referendum di iniziativa dei Consigli comunali deve essere approvata da ciascun Consiglio, con deliberazioni di identico contenuto, a maggioranza dei due terzi dei componenti. La deliberazione deve recare il quesito formulato ai sensi dell'articolo 5, commi 5, 6 e 7, e deve inoltre indicare i nominativi di almeno cinque consiglieri dei Comuni richiedenti, delegati a esercitare le funzioni e gli adempimenti previsti dalla presente legge.

2. La richiesta di referendum, corredata delle deliberazioni dei Consigli comunali, è presentata dai consiglieri comunali delegati ai sensi del comma 1 al Presidente del Consiglio regionale.

3. La presentazione deve avvenire entro sei mesi dalla data della deliberazione del Consiglio comunale che ha approvato per primo la richiesta.

4. Sull'ammissibilità del referendum e sulla regolarità della richiesta delibera la Commissione di cui all'articolo 4 bis entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta. Trovano applicazione in quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 4 bis, comma 10, all'articolo 7, commi 2, 3 e 4, all'articolo 10, commi 2 e 2 bis, e all'articolo 11. Le funzioni che le predette disposizioni assegnano ai promotori designati sono svolte dai consiglieri comunali delegati ai sensi del comma 1.

5. Ai fini della verifica del requisito della rappresentanza di almeno tre decimi della popolazione, previsto dall'articolo 2, fanno fede i dati dell'ultimo censimento ufficiale della popolazione residente.».

 

     Art. 10. (Modifica all'articolo 13 della legge regionale 5/2003)

1. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 5/2003 le parole «la maggioranza» sono sostituite dalle seguenti: «almeno il 40 per cento».

 

     Art. 11. (Modifica all'articolo 16 della legge regionale 5/2003)

1. Al comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 5/2003 le parole «sentito il parere del comitato dei promotori, su deliberazione all'unanimità dell'Ufficio di Presidenza, o qualora questa non sia raggiunta, su deliberazione del Consiglio regionale presa a maggioranza assoluta dei suoi membri» sono sostituite dalle seguenti: «su conforme deliberazione della Commissione di cui all'articolo 4 bis, adottata previo parere dei promotori designati ai sensi dell'articolo 5, comma 8».

 

     Art. 12. (Modifica della rubrica del capo III della legge regionale 5/2003)

1. Alla rubrica del capo III della legge regionale 5/2003 le parole «e provinciali» sono soppresse.

 

     Art. 13. (Abrogazione degli articoli 18 e 18 bis della legge regionale 5/2003)

1. Gli articoli 18 e 18 bis della legge regionale 5/2003 sono abrogati.

 

     Art. 14. (Modifica all'articolo 19 della legge regionale 5/2003)

1. Al comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 5/2003 le parole «ai referendum di cui agli articoli 17 e 18» sono sostituite dalle seguenti: «al referendum di cui all'articolo 17».

 

     Art. 15. (Modifiche all'articolo 20 della legge regionale 5/2003)

1. All'articolo 20 della legge regionale 5/2003 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 ter è inserito il seguente:

«2 quater. La decadenza, per fine della legislatura, di un progetto di legge che istituisca un nuovo Comune o che modifichi le circoscrizioni o le denominazioni comunali, non fa venire meno la validità e l'efficacia della consultazione referendaria ai fini dell'eventuale approvazione, nella successiva legislatura, di una legge-provvedimento sulla base di una nuova iniziativa legislativa avente il medesimo oggetto.»;

b) i commi 3 e 4 sono abrogati.

 

     Art. 16. (Modifica all'articolo 21 della legge regionale 5/2003)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 21 della legge regionale 5/2003 è inserito il seguente:

«3 bis. L'esito del referendum è favorevole se ha partecipato alla votazione almeno il 40 per cento degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.».

 

     Art. 17. (Sostituzione dell'articolo 22 della legge regionale 5/2003)

1. L'articolo 22 della legge regionale 5/2003 è sostituito dal seguente:

«Art. 22. (Modalità di presentazione delle proposte di legge di iniziativa popolare)

1. La proposta di legge di iniziativa popolare, ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto, deve essere presentata al Presidente del Consiglio regionale corredata delle firme di almeno 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni della regione Friuli Venezia Giulia.

2. Spetta alla Commissione di cui all'articolo 4 bis provvedere, con le modalità di cui all'articolo 11, alla verifica e al computo delle firme degli elettori al fine di accertare la regolarità della proposta. Alle operazioni di verifica possono assistere i promotori dell'iniziativa popolare, i cui nomi, in numero non superiore a dieci, devono essere indicati sui fogli utilizzati per la raccolta delle firme, e ciascun consigliere regionale.

3. Entro dieci giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione di ammissibilità della proposta e di regolarità delle sottoscrizioni di cui all'articolo 11, il Presidente del Consiglio regionale assegna la proposta di legge d'iniziativa popolare alla competente Commissione, la quale è tenuta a esaminarla entro otto mesi dall'assegnazione.».

 

     Art. 18. (Modifiche all'articolo 23 della legge regionale 5/2003)

1. All'articolo 23 della legge regionale 5/2003 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «titolari dell'iniziativa legislativa» sono sostituite dalle seguenti: «titolari dell'iniziativa del referendum abrogativo»;

b) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Per i controlli sull'ammissibilità del referendum e sulla regolarità della richiesta, trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 7 e 11. Decorsi otto mesi dalla data della deliberazione della Commissione di cui all'articolo 4 bis, che accerta la regolarità della richiesta degli elettori, qualora il Consiglio regionale non abbia deliberato sulla proposta di legge, il Presidente della Regione, con decreto, indice referendum popolare sulla proposta di legge medesima.

3. L'esito del referendum è favorevole se ha partecipato alla votazione almeno il 40 per cento degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.».

 

     Art. 19. (Modifica all'articolo 24 della legge regionale 5/2003)

1. Al comma 3 dell'articolo 24 della legge regionale 5/2003 dopo le parole «dell'articolo 5,» sono inserite le seguenti: «comma 8, o indicati ai sensi dell'articolo 22,».

 

     Art. 20. (Inserimento del capo V bis nella legge regionale 5/2003)

1. Dopo il capo V della legge regionale 5/2003 è inserito il seguente:

CAPO V bis

Svolgimento dei referendum abrogativi e propositivi

«Art. 24 bis. (Svolgimento dei referendum abrogativi e propositivi)

1. I referendum di cui ai capi II e V si svolgono una volta all'anno, in una domenica tra aprile e giugno, e sono indetti dal Presidente della Regione, con decreto da emanarsi entro il 28 febbraio.

2. I referendum si effettuano su tutte le richieste ammesse dalla Commissione di cui all'articolo 4 bis entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Non è ammesso, in un'unica tornata, lo svolgimento di più di cinque referendum.

4. Se sono state ammesse più richieste, si tiene conto dell'ordine di presentazione delle stesse e i referendum eccedenti i primi cinque vengono differiti all'anno successivo.

 

     Art. 24 ter. (Interruzione, sospensione e differimento delle operazioni referendarie)

1. Ogni attività o operazione relativa al referendum deve essere interrotta al 31 dicembre dell'anno antecedente a quello di scadenza della legislatura regionale; i termini sono sospesi e riprendono a decorrere dopo trenta giorni dalla data di elezione del Consiglio regionale; qualora le relative richieste siano state definitivamente ammesse in tempo utile, il referendum si tiene in sessione straordinaria autunnale, in una domenica del mese di novembre, ed è indetto con le modalità di cui all'articolo 24 bis, comma 1, con decreto da emanarsi entro l'1 settembre.

2. In caso di anticipato scioglimento del Consiglio regionale il referendum già indetto è automaticamente sospeso all'atto della pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per l'elezione del nuovo Consiglio regionale.

3. Il referendum sospeso ai sensi del comma 2 ha luogo nell'ultima domenica del mese di aprile immediatamente successiva all'insediamento del nuovo Consiglio regionale, purché tra l'insediamento stesso e detta domenica intercorra un periodo libero di almeno quarantacinque giorni; in caso contrario il referendum si svolge nel corso dell'anno successivo, ed è nuovamente indetto con le modalità di cui all'articolo 24 bis, comma 1.

4. Ogni qual volta debbano svolgersi consultazioni per il rinnovo del Parlamento della Repubblica, oppure consultazioni per il rinnovo degli organi della generalità delle amministrazioni comunali, in una data compresa tra il quarantacinquesimo giorno precedente e il trentesimo giorno successivo al giorno fissato per le votazioni, il referendum è automaticamente differito ad apposita sessione autunnale straordinaria o a quella primaverile ordinaria immediatamente successiva, ed è nuovamente indetto dal Presidente della Regione, per una domenica del mese di novembre oppure per una domenica dei mesi di aprile, maggio o giugno, sentito il Commissario del Governo ai fini della determinazione della data della consultazione, con decreto da emanarsi entro l'1 settembre ovvero entro il 28 febbraio.

5. Qualora la consultazione popolare, differita ai sensi dei commi 2 e 4, riguardi un numero di referendum inferiore a cinque, il Presidente della Regione indice nuovamente i referendum automaticamente sospesi, nonché ulteriori referendum le cui richieste siano già state ammesse, entro il 31 dicembre dell'anno precedente. L'indizione avviene, comunque, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 24 bis, commi 3 e 4.

6. Qualora siano indetti referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione, il Presidente della Regione, previa intesa con il Ministro dell'interno, può disporre, con le modalità di cui all'articolo 24 bis, che i referendum previsti dall'articolo 33 dello Statuto siano effettuati contestualmente a quelli indetti dal Presidente della Repubblica, fissando la relativa data o rinviando quella eventualmente già fissata anche al di fuori dai periodi previsti dall'articolo 24 bis.

 

     Art. 24 quater. (Votazione)

1. La votazione per il referendum si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.

2. L'elettorato attivo, la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali, nonché la ripartizione dei Comuni e sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione sono disciplinati dalle disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.».

 

     Art. 21. (Modifica all'articolo 25 della legge regionale 5/2003)

1. Al comma 2 dell'articolo 25 della legge regionale 5/2003 le parole «degli articoli 17 e 18» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 17».

 

     Art. 22. (Norme transitorie)

1. Fino alla costituzione della Commissione di garanzia per i procedimenti referendari, prevista dall'articolo 4 bis della legge regionale 5/2003, come inserito dall'articolo 3, continua ad applicarsi la legge regionale 5/2003 nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La disposizione di cui all'articolo 20, comma 2 quater, della legge regionale 5/2003, come inserito dall'articolo 15, comma 1, lettera a), trova applicazione anche per le iniziative per le quali la consultazione referendaria si sia svolta prima dell'entrata in vigore della presente legge.