§ 80.9.1107 - D.P.C.M. 1 dicembre 2017, n. 238.
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, concernente il regolamento di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:01/12/2017
Numero:238


Sommario
Art. 1.  Unità per la sicurezza del patrimonio culturale
Art. 2.  Ulteriori modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171
Art. 3.  Clausola di invarianza finanziaria


§ 80.9.1107 - D.P.C.M. 1 dicembre 2017, n. 238.

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, in attuazione dell'articolo 22, comma 7-quinquies, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

(G.U. 7 marzo 2018, n. 55)

 

     IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

     Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni;

     Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni;

     Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

     Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni;

     Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

     Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio di seguito denominato: «Codice»;

     Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni;

     Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni;

     Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e in particolare l'articolo 2, commi 1, lettera a), 5, 10 e 10-ter;

     Vista la legge 24 giugno 2013, n. 71, e, in particolare, i commi da 2 a 10 dell'articolo 1;

     Visto il decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112 e, in particolare, l'articolo 13;

     Visto l'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, emanato ai sensi del comma 5 del richiamato articolo 2 del decreto-legge n. 95 del 2012 e, in particolare, la Tabella 8, allegata al predetto decreto, contenente la rideterminazione della dotazione organica del Ministero per i beni e le attività culturali;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2013, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge n. 71 del 2013, concernente termini e modalità di trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie dalla Presidenza del Consiglio dei ministri al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

     Visto l'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

     Visto il decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89»;

     Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 23 gennaio 2016, recante «Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208»;

     Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 13 maggio 2016, recante «Istituzione dell'Istituto centrale per l'archeologia»;

     Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 24 ottobre 2016, recante «Riorganizzazione temporanea degli uffici periferici del Ministero nelle aree colpite dall'evento sismico del 24 agosto 2016, ai sensi dell'articolo 54, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni»;

     Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 12 gennaio 2017, recante «Adeguamento delle soprintendenze speciali agli standard internazionali in materia di musei e luoghi della cultura, ai sensi dell'articolo 1, comma 432, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e dell'articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208»;

     Visto l'articolo 22, comma 7-quinquies, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 2017, n. 96, ai sensi del quale, «al fine di accelerare le attività di ricostruzione nelle aree colpite dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016 e di rafforzare le interazioni con le amministrazioni locali interessate, nonchè di potenziare le azioni di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale della nazione, la dotazione organica del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è incrementata di un'unità dirigenziale di livello generale», ed «entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è modificato, con le medesime modalità di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171»;

     Rilevata la necessità di dare attuazione al citato articolo 22, comma 7-quinquies, del decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con modificazioni, nella legge n. 96 del 2017, istituendo una apposita Unità per la sicurezza del patrimonio culturale;

     Tenuto conto che i citati decreti del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 23 gennaio 2016 e 12 gennaio 2017, emanati in attuazione di specifiche disposizioni legislative, hanno previsto la cessazione dell'efficacia di diverse previsioni del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, rendendo così opportuno, con interventi di esclusivo coordinamento formale, recepire tali modifiche;

     Considerata l'organizzazione ministeriale proposta in coerenza con i contingenti di organico delle qualifiche dirigenziali di livello generale e di livello non generale, rideterminati con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2013;

     Ritenuto, pertanto, vista la natura meramente attuativa dell'articolo 1 del presente decreto rispetto alla disposizione di cui all'articolo 22, comma 7-quinquies, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nonchè il carattere ricognitivo delle restanti disposizioni, di non avvalersi della facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato;

     Vista la nota del 21 luglio 2017 di trasmissione al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e al Ministero dell'economia e delle finanze dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ai sensi dell'articolo 16, comma 4 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

     Informate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

     Sentito il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici nella riunione del 18 settembre 2017;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 1° dicembre 2017;

     Sulla proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

 

     Decreta:

 

Art. 1. Unità per la sicurezza del patrimonio culturale

     1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 12, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

     «1-bis. Presso il Ministero è istituita altresì l'Unità per la sicurezza del patrimonio culturale, ufficio dirigenziale di livello generale.»;

     b) dopo l'articolo 12, è inserito il seguente:

     «Art. 12-bis (Unità per la sicurezza del patrimonio culturale). - 1. L'Unità per la sicurezza del patrimonio culturale, ufficio dirigenziale di livello generale, nel rispetto degli indirizzi e delle direttive del Segretario generale, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera f), assicura il coordinamento e l'attuazione di tutte le iniziative in materia di sicurezza del patrimonio culturale e di coordinamento degli interventi conseguenti ad emergenze nazionali ed internazionali, anche in collaborazione con le altre amministrazioni competenti.

     2. Dipendono funzionalmente dall'Unità per la sicurezza del patrimonio culturale gli uffici speciali eventualmente istituiti in attuazione dell'articolo 54, comma 2-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

     3. L'attivazione dell'Unità per la sicurezza del patrimonio culturale non determina la creazione di un nuovo centro di responsabilità amministrativa.».

 

     Art. 2. Ulteriori modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171

     1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, sono altresì apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 2, comma 1, la parola: «nove» è sostituita dalla seguente: «undici» e le parole: «in un ufficio dirigenziale di livello generale presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e» sono soppresse; al comma 2, la parola: «i nove» è sostituita dalla seguente: «gli undici»;

     b) all'articolo 3, comma 9, le parole: «possono essere conferiti, nell'ambito delle prescritte dotazioni organiche, complessivamente un incarico dirigenziale di livello generale e» sono sostituite dalle seguenti: «può essere conferito, nell'ambito delle prescritte dotazioni organiche,»;

     c) all'articolo 12, comma 1, la voce: «b) Direzione generale "Archeologia"» è sostituita dalla seguente: «b) Direzione generale "Archeologia, belle arti e paesaggio" di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 23 gennaio 2016, e successive modificazioni»; e la voce: «c) Direzione Belle arti e paesaggio» è soppressa;

     d) all'articolo 13, comma 2, lettera t), dopo le parole «Direzione generale Archeologia» sono inserite le seguenti «, belle arti e paesaggio»;

     e) gli articoli 14 e 15 sono soppressi;

     f) all'articolo 30, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

     «1. Sono istituti centrali:

     a) l'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione;

     b) l'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane;

     d) l'Istituto centrale per la demoetnoantropologia;

     e) l'Istituto centrale per l'archeologia;

     f) l'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario;

     g) l'Istituto centrale per gli archivi;

     h) l'Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi.

     2. Sono istituti dotati di autonomia speciale:

     a) quali uffici di livello dirigenziale generale:

     1) la Soprintendenza speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma, di cui all'articolo 4-bis del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 23 gennaio 2016, e successive modificazioni;

     b) quali uffici di livello dirigenziale non generale:

     1) l'Istituto superiore per la conservazione e il restauro;

     2) la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma;

     3) la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze;

     4) l'Archivio Centrale dello Stato;

     5) il Centro per il libro e la lettura;

     6) l'Istituto centrale per la grafica;

     7) l'Opificio delle pietre dure.

     3. Sono altresì dotati di autonomia speciale i seguenti istituti e musei di rilevante interesse nazionale:

     a) quali uffici di livello dirigenziale generale:

     1) la Galleria Borghese;

     2) le Gallerie degli Uffizi;

     3) la Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea;

     4) le Gallerie dell'Accademia di Venezia;

     5) il Museo e Real Bosco di Capodimonte;

     6) il Museo Nazionale Romano;

     7) il Parco Archeologico del Colosseo;

     8) il Parco Archeologico di Pompei;

     9) la Pinacoteca di Brera;

     10) la Reggia di Caserta;

     b) quali uffici di livello dirigenziale non generale:

     1) il Complesso monumentale della Pilotta;

     2) la Galleria dell'Accademia di Firenze;

     3) la Galleria Nazionale delle Marche;

     4) la Galleria Nazionale dell'Umbria;

     5) le Gallerie Estensi;

     6) le Gallerie Nazionali d'arte antica;

     7) i Musei reali;

     8) il Museo delle Civiltà;

     9) il Museo Archeologico Nazionale di Napoli;

     10) il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria;

     11) il Museo Archeologico Nazionale di Taranto;

     12) i Musei del Bargello;

     13) il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia;

     14) il Museo storico e il Parco del Castello di Miramare;

     15) il Parco archeologico dei Campi Flegrei;

     16) il Parco archeologico dell'Appia antica;

     17) il Parco archeologico di Ercolano;

     18) il Parco archeologico di Ostia antica;

     19) il Parco archeologico di Paestum;

     20) il Palazzo Ducale di Mantova;

     21) il Palazzo Reale di Genova;

     22) Villa Adriana e Villa d'Este.»;

     g) all'articolo 31, comma 1:

     1) alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, di cui all'articolo 32»;

     2) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) le Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio, di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 23 gennaio 2016, e successive modificazioni»;

     3) la lettera c) è soppressa;

     4) alla lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, di cui all'articolo 34»;

     5) alla lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, di cui all'articolo 35»;

     5) alla lettera f), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e bibliografiche, di cui all'articolo 36 e di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 23 gennaio 2016»;

     6) alla lettera g), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, di cui all'articolo 37»;

     7) alla lettera h), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, di cui all'articolo 38»;

     h) l'articolo 33 è soppresso;

     i) all'articolo 34, comma 2:

     1. alla lettera l), le parole «sentite le Soprintendenze competenti e, per i prestiti all'estero, anche la Direzione generale Musei» sono sostitute dalle seguenti: «sentita, per i prestiti all'estero, la Direzione generale Musei»;

     2. alla lettera m), le parole «, sentito il soprintendente di settore,» sono soppresse;

     3. alla lettera n), le parole «previa istruttoria delle Soprintendenze di settore e» sono soppresse;

     4. alla lettera r), le parole: «che acquisisce a tal fine il parere delle competenti Direzioni generali Archeologia e Belle arti e paesaggio,» sono soppresse;

     l) all'articolo 35, il secondo periodo del comma 3 e le lettere h), i) e l) del comma 4 sono soppresse;

     m) all'articolo 36, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Soprintendenze archivistiche e bibliografiche»;

     n) all'articolo 39, comma 2, la lettera «m)» è soppressa.

     2. Alla tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, il numero «24» è sostituito dal seguente: «25» e il numero «191» è sostituito dal seguente: «192» e in corrispondenza dell'asterisco, le parole: «n. 1 presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e» sono soppresse.

 

     Art. 3. Clausola di invarianza finanziaria

     1. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 2018  Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, n. 282