§ 41.7.374 - D.Lgs. 20 novembre 2017, n. 184.
Norme di attuazione dello Statuto speciale della Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste in materia di coordinamento e di raccordo tra la finanza statale e [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.7 regioni a statuto speciale
Data:20/11/2017
Numero:184


Sommario
Art. 1.  Finalità
Art. 2.  Istituzione dei tributi e autonomia nella determinazione delle aliquote
Art. 3.  Tributi locali
Art. 4.  Tributi relativi all'agricoltura montana e alla proprietà e gestioni collettive
Art. 5.  Ulteriori tributi regionali
Art. 6.  Disposizioni relative all'ordinamento finanziario della Regione
Art. 7.  Norma sulla neutralità finanziaria
Art. 8.  Abrogazioni


§ 41.7.374 - D.Lgs. 20 novembre 2017, n. 184.

Norme di attuazione dello Statuto speciale della Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste in materia di coordinamento e di raccordo tra la finanza statale e regionale.

(G.U. 16 dicembre 2017, n. 293)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

     Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, che approva lo Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste;

     Visto l'articolo 48-bis dello Statuto speciale, introdotto dall'articolo 3 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2;

     Vista la proposta della Commissione paritetica, approvata nella riunione del 23 giugno 2017;

     Acquisito il parere del Consiglio regionale della Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, espresso nella seduta del 14 luglio 2017;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 settembre 2017;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Finalità

     1. Il presente decreto dispone norme in materia di coordinamento e di raccordo tra la finanza statale e regionale. Esso è adottato in considerazione del disposto degli articoli 44, 117 commi 2 e 3 e 119 della Costituzione, degli articoli 12, 14, 50 comma 5, e 51 dello Statuto speciale della Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, nonchè dell'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), tenendo presenti gli svantaggi strutturali permanenti propri del territorio montano, la particolare dimensione della finanza regionale rispetto alla finanza pubblica complessiva e le funzioni che la Regione effettivamente esercita, con particolare riguardo a quelle in materia di finanza locale, e agli oneri da essa sostenuti nell'assolvimento delle funzioni proprie, trasferite e delegate.

 

     Art. 2. Istituzione dei tributi e autonomia nella determinazione delle aliquote

     1. Nel rispetto delle norme dell'Unione europea, la Regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste può, con propria legge, nelle materie rientranti nella potestà legislativa ad essa spettante e in armonia con i principi del sistema tributario dello Stato, istituire tributi propri con riguardo ai presupposti non altrimenti assoggettati ad imposizione.

     2. La Regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, relativamente ai tributi erariali per i quali la legislazione statale ne prevede la possibilità e il cui gettito sia ad essa interamente devoluto, può modificare aliquote e prevedere esenzioni, detrazioni nonchè deduzioni, entro il limite massimo dell'imposizione stabilita dalla normativa statale.

     3. Gli effetti finanziari derivanti dagli interventi di cui al precedente comma sono esclusivamente a carico del bilancio regionale e non comportano alcuna forma di compensazione.

 

     Art. 3. Tributi locali

     1. Nell'esercizio della propria competenza in materia di finanza locale e negli ambiti di propria competenza, la Regione può istituire nuovi tributi locali.

     2. La legge regionale, nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento tributario statale, disciplina criteri, modalità e limiti di applicazione nel proprio territorio di tutti i tributi locali istituiti con legge statale, anche in deroga alla medesima legge in relazione alle peculiarità territoriali ed ai contesti economici-sociali di riferimento, definendone le modalità di riscossione e con facoltà di consentire agli enti locali, nell'esercizio della loro autonomia, di modificarne le aliquote e di introdurre esenzioni, detrazioni e deduzioni.

 

     Art. 4. Tributi relativi all'agricoltura montana e alla proprietà e gestioni collettive

     1. Ai fini del rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale e in considerazione degli svantaggi naturali e demografici dei comuni montani, la Regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, nel rispetto delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica, con riferimento ai tributi erariali devoluti, può prevedere esenzioni, detrazioni e deduzioni anche totali in materia di tasse e tributi relativi all'agricoltura e alle attività di trasformazione dei prodotti della stessa, a favore anche delle consorterie e delle altre forme di proprietà o gestione collettiva operanti nel settore agro silvo pastorale.

     2. Gli atti e i provvedimenti emanati in esecuzione dei piani di ricomposizione fondiaria e di riordino fondiario promossi dalla Regione e dagli enti locali della stessa o attuati da soggetti di rilevanza pubblicistica operanti nella stessa, sono esenti da imposta di registro, ipotecaria, catastale e di bollo.

 

     Art. 5. Ulteriori tributi regionali

     1. Sono trasformati in tributi regionali propri, con facoltà per la Regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, nel rispetto delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica, di sopprimerli o di non istituirli, la tassa per l'abilitazione all'esercizio professionale, l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del patrimonio indisponibile, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali, le tasse sulle concessioni regionali e l'imposta sulle emissioni sonore degli aeromobili.

     2. La competenza a disciplinare la tassa automobilistica regionale è trasferita alla Regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, entro i limiti massimi di manovrabilità previsti dalla legislazione statale.

     3. Tutti i tributi riconosciuti alle regioni e alle province in ordine ai quali non sia diversamente disposto dalle vigenti norme d'attuazione costituiscono ad ogni effetto tributi propri derivati della Regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste. Resta ferma ogni altra disposizione in materia dell'ordinamento finanziario regionale.

 

     Art. 6. Disposizioni relative all'ordinamento finanziario della Regione

     1. Gli effetti per l'ordinamento finanziario della Regione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 525, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 sono modificabili esclusivamente secondo la procedura prevista dall'articolo 48-bis dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4.

 

     Art. 7. Norma sulla neutralità finanziaria

     1. Qualora siano istituite nel territorio nazionale nuove forme di imposizione, in sostituzione totale o parziale di tributi vigenti, sono adottate, con le modalità previste dallo Statuto speciale ai sensi dell'articolo 48-bis, le misure atte ad assicurare la neutralità finanziaria delle predette normative nei confronti della Regione e dei suoi enti locali.

 

     Art. 8. Abrogazioni

     1. È abrogato l'art. 9 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 12.