Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 15. Borsa, cambi e valori mobiliari |
Capitolo: | 15.2 consob |
Data: | 20/12/2017 |
Numero: | 20232 |
Sommario |
Art. 1. Soggetti tenuti alla contribuzione |
Art. 2. Disposizioni finali |
§ 15.2.71 - Delibera 20 dicembre 2017, n. 20232.
Determinazione, ai sensi dell'art. 40 della legge n. 724/1994, dei soggetti tenuti alla contribuzione per l'esercizio 2018.
(G.U. 29 gennaio 2018, n. 23)
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
Vista la
Visto l'art. 40 della
Viste le proprie delibere n. 19826 e n. 19827 del 21 dicembre 2016 recanti la determinazione, ai sensi del citato art. 40, rispettivamente, dei soggetti tenuti a contribuzione per l'esercizio 2017 e della misura della contribuzione per il medesimo esercizio;
Attesa la necessità di determinare, per l'esercizio 2018, i soggetti tenuti alla contribuzione;
Delibera:
Art. 1. Soggetti tenuti alla contribuzione
1. Sono tenuti a versare alla Consob, per l'esercizio 2018, un contributo denominato «contributo di vigilanza»:
a) le società di intermediazione mobiliare, le società fiduciarie di cui all'art. 199, comma 2, del
b) le imprese di investimento comunitarie con succursale in Italia e le imprese di investimento extracomunitarie con o senza succursale in Italia, autorizzate, alla data del 3 gennaio 2018, alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lettere a), b), c), c-bis), d), e) ed f) del
c) le banche italiane, la Società Poste Italiane - Divisione servizi di BancoPosta di cui all'art. 2, comma 1, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, le banche comunitarie con succursale in Italia e le banche extracomunitarie con o senza succursale in Italia, autorizzate, alla data del 3 gennaio 2018, alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lettere a), b), c), c-bis), d), e) ed f) del
d) le società di gestione del risparmio di cui all'art. 1, comma 1, lettera o), del
e) gli intermediari finanziari iscritti nell'Albo previsto dall'art. 106, comma 1, del
f) gli agenti di cambio iscritti, alla data del 3 gennaio 2018, nel ruolo speciale di cui all'art. 201, comma 5, del
g) le società di gestione del risparmio iscritte, alla data del 3 gennaio 2018, nell'Albo di cui all'art. 35, comma 1, del
h) le imprese di assicurazione italiane ed estere operanti nel territorio della Repubblica sia in regime di stabilimento che in regime di libera prestazione dei servizi, che offrono prodotti finanziari di cui all'art. 1, comma 1, lett. w-bis) del
i) i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede iscritti, alla data del 3 gennaio 2018, nell'apposita sezione dell'Albo di cui all'art. 31, comma 4, del
j) i soggetti - diversi dallo Stato italiano, dagli enti locali, dagli stati esteri e dagli organismi internazionali a carattere pubblico - appresso indicati:
j1) gli emittenti italiani ed esteri (comunitari ed extracomunitari) che, alla data del 3 gennaio 2018, abbiano strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati italiani;
j2) gli emittenti che, alla data del 3 gennaio 2018, abbiano strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati comunitari (diversi da quelli italiani) aventi l'Italia come Stato membro d'origine;
k) gli emittenti che hanno chiesto o hanno autorizzato la negoziazione in sistemi multilaterali gestiti da banche, sim o da gestori dei mercati regolamentati italiani, vigilati ai sensi del
l) gli emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante di cui all'art. 116 del
m) i soggetti, diversi da quelli di cui alle precedenti lettere g) e h), che:
m1) a seguito dell'inoltro della comunicazione di cui agli artt. 94, comma 1 ovvero 102, comma 1, ovvero 113, comma 1, del
m2) a seguito della comunicazione di cui all'art. 94, comma 1 ovvero di cui all'art. 102, comma 1, del
m3) avendo concluso un'offerta al pubblico di sottoscrizione e vendita ovvero un'offerta al pubblico di acquisto o scambio, nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2017 ed il 1° gennaio 2018, sono sottoposti all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 97 ovvero di cui all'art. 103, comma 2, del
m4) hanno ottenuto l'approvazione del prospetto di ammissione a quotazione di strumenti finanziari ai sensi dell'art. 113, comma 1, del
m5) avendo ottenuto l'ammissione a negoziazione di strumenti finanziari a seguito di operazioni di integrazione aziendale (fusioni o scissioni) per le quali è stato rilasciato un giudizio di equivalenza al prospetto di un documento già disponibile ai sensi dell'art. 57, comma 1, lett. d), del
n) i soggetti iscritti, alla data del 3 gennaio 2018, al registro di cui al
o) la Borsa Italiana S.p.a.;
p) la MTS S.p.a.;
q) la Monte Titoli S.p.a.;
r) la Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.a.;
s) le società di intermediazione mobiliare, le banche e le società di gestione di mercati regolamentati autorizzate, alla data del 3 gennaio 2018, all'esercizio dell'attività di gestione di sistemi multilaterali di negoziazione e di sistemi organizzati di negoziazione di cui all'art. 1, comma 5, lett. g) e g-bis), del
t) gli internalizzatori sistematici iscritti nell'apposito Elenco di cui all'art. 22, comma 1, del
u) i gestori di mercati regolamentati esteri richiedenti il riconoscimento in Italia ai sensi dell'art. 70, comma 1, del
v) i gestori di portali per la raccolta di capitali per le piccole e medie imprese e per le imprese sociali iscritti, alla data del 3 gennaio 2018, nel registro di cui all'art. 50-quinquies, comma 2, del
w) i gestori di servizi di diffusione delle informazioni regolamentate ed i gestori dei meccanismi di stoccaggio delle informazioni regolamentate autorizzati ai sensi dell'art. 113-ter, comma 4, del
x) i fornitori di servizi di comunicazione dati iscritti, alla data del 3 gennaio 2018, al registro di cui all'art. 79-bis, comma 4, del
y) l'organismo dei Consulenti finanziari di cui all'art. 31, comma 4, del
Art. 2. Disposizioni finali
1. Il presente provvedimento verrà pubblicato, oltre che nel Bollettino della Consob, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.