§ 1.3.30 - L.R. 7 febbraio 2018, n. 3.
Interventi per il contenimento della spesa pubblica inerente gli assegni vitalizi.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.3 consiglieri regionali
Data:07/02/2018
Numero:3


Sommario
Art. 1.  Interventi per il contenimento della spesa pubblica inerenti gli assegni vitalizi.
Art. 2.  Ambito di applicazione della riduzione.
Art. 3.  Modifica all’articolo 15 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 “Disciplina dell’assistenza sanitaria, dell’assicurazione infortuni e del trattamento indennitario differito in favore dei [...]
Art. 4.  Entrata in vigore.


§ 1.3.30 - L.R. 7 febbraio 2018, n. 3. [1]

Interventi per il contenimento della spesa pubblica inerente gli assegni vitalizi.

(B.U. 9 febbraio 2018, n. 14)

 

CAPO I

Interventi per il contenimento della spesa pubblica inerenti gli assegni vitalizi

 

Art. 1. Interventi per il contenimento della spesa pubblica inerenti gli assegni vitalizi.

1. A decorrere dal mese successivo all’entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2020 gli importi lordi mensili degli assegni vitalizi sono ridotti secondo le modalità previste al comma 2.

2. La riduzione di cui al comma 1 viene applicata con criteri di progressività sugli assegni vitalizi dei soggetti con un reddito complessivo annuo ai fini IRPEF superiore a euro 29.500,00, secondo quanto stabilito dalla tabella A, allegata alla presente legge.

 

     Art. 2. Ambito di applicazione della riduzione.

1. A far data dall’effettiva percezione dell’assegno vitalizio, la riduzione prevista dall’articolo 1 è applicata anche ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non hanno ancora conseguito i requisiti di età previsti per l’erogazione dell’assegno vitalizio ed ai soggetti che, nonostante il possesso dei requisiti richiesti, non hanno ancora percepito l’assegno vitalizio.

2. L’articolo 1 si applica anche alla erogazione in favore dei titolari dell’assegno di reversibilità.

 

     Art. 3. Modifica all’articolo 15 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 “Disciplina dell’assistenza sanitaria, dell’assicurazione infortuni e del trattamento indennitario differito in favore dei consiglieri regionali”.

1. Al comma 1 dell’articolo 15 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 dopo le parole: “a far parte del Consiglio regionale del Veneto” sono inserite le seguenti parole “, o entri a far parte della Giunta regionale senza rivestire la carica di consigliere regionale”.

 

CAPO II

Disposizioni finali

 

     Art. 4. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

TABELLA A DI CUI ALL’ARTICOLO 1, COMMA 2

RIDUZIONE DELL’ASSEGNO VITALIZIO

 

 

VITALIZIO DIRETTO MENSILE

(PER SCAGLIONI)

ALIQUOTA

(PER SCAGLIONI)

RIDUZIONE DEI VITALIZI INTERMEDI

COMPRESI NEGLI SCAGLIONI

fino a euro 2.000,00

5,00%

5,00% sull'intero importo

oltre euro 2.000,00 e fino a euro 4.000,00

8,00%

euro 100,00 + 8,00% su vitalizio parte eccedente euro 2.000,00

oltre euro 4.000,00 e fino a euro 6.000,00

10,00%

euro 260,00 + 10,00% su vitalizio parte eccedente euro 4.000,00

oltre euro 6.000,00

15,00%

euro 460,00 + 15,00% su vitalizio parte eccedente euro 6.000,00

 

Le aliquote di cui alla tabella A sono maggiorate del quaranta per cento qualora il beneficiario sia titolare di altro assegno vitalizio erogato dal Parlamento Italiano e/o Parlamento Europeo.

 


[1] Abrogata dall'art. 4 della L.R. 29 maggio 2019, n. 19, con la decorrenza ivi prevista.