§ IV.6.37 - L.R. 25 gennaio 2018, n. 2.
Indirizzi per lo sviluppo, la sostenibilità ambientale e la coesione economica e sociale del territorio di Taranto.


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.6 artigianato e industria
Data:25/01/2018
Numero:2


Sommario
Art. 1.  Oggetto e finalità
Art. 2.  Ambito territoriale di applicazione
Art. 3.  Obiettivi
Art. 4.  Start-up innovative
Art. 5.  Delega alla Giunta regionale
Art. 6.  Impegni della Giunta regionale
Art. 7.  Clausola valutativa


§ IV.6.37 - L.R. 25 gennaio 2018, n. 2.

Indirizzi per lo sviluppo, la sostenibilità ambientale e la coesione economica e sociale del territorio di Taranto.

(B.U. 29 gennaio 2018, n. 15)

 

Art. 1. Oggetto e finalità

1. Con le presenti disposizioni, la Regione Puglia affronta i problemi peculiari della città di Taranto e del suo territorio, nella loro rilevanza regionale, nazionale e internazionale, connessi alla crisi del polo siderurgico e agli effetti da essa generati sulla comunità territoriale.

2. A tal fine promuove e sostiene il necessario cambiamento delle sue direttrici di sviluppo, attraverso l’individuazione di indirizzi a supporto di una pianificazione strategica di azioni integrate sul contesto territoriale basate sullo sviluppo ambientale.

 

     Art. 2. Ambito territoriale di applicazione

1. Le presenti disposizioni si applicano nell’ambito territoriale del Comune di Taranto.

 

     Art. 3. Obiettivi

1. La presente legge si pone i seguenti obiettivi:

a) sostenere un processo di trasformazione del tessuto socio-economico attraverso iniziative finalizzate:

1) alla valorizzazione del potenziale di sviluppo e delle risorse locali, mediante la promozione e l’integrazione di filiere produttive artigianali, industriali e agroalimentari, anche legate alla blue economy;

2) all’attrazione di investimenti strutturali esterni e all’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese (PMI);

3) al miglioramento delle condizioni di accesso al credito da parte delle imprese locali;

4) alla programmazione, in accordo con le autorità locali, di infrastrutture e servizi avanzati in grado di far emergere nuovi fattori competitivi per lo sviluppo economico e occupazionale e che favoriscano anche l’interconnessione modale tra porti e aeroporti;

5) alla diffusione dell’innovazione, del trasferimento tecnologico e della ricerca applicata;

6) alla ricollocazione, alla riqualificazione professionale e alla riassunzione di lavoratori inoccupati e disoccupati di lunga durata, o licenziati a causa di crisi aziendali e ristrutturazioni;

7) all’autoimprenditorialità;

b) migliorare il livello di sostenibilità ambientale dell’economia locale attraverso:

1) la previsione di ulteriori vincoli all’insediamento di attività economiche appartenenti a classi potenzialmente inquinanti;

2) la semplificazione delle procedure di autorizzazione ambientale per le attività economiche appartenenti a classi non inquinanti;

c) puntare alla rigenerazione e riconversione sostenibile urbana e territoriale, attraverso azioni mirate:

1) all’affiancamento alle autorità locali nell’adeguamento di strumenti urbanistici avanzati;

2) alla valorizzazione e tutela delle risorse urbane e del paesaggio;

d) rendere più efficiente l’accessibilità alla città di Taranto e al suo territorio integrando le differenti forme di mobilità;

e) modernizzare il sistema di competenze professionali attraverso il potenziamento dell’offerta formativa locale e dell’istruzione e formazione superiore, anche con la promozione di un polo universitario, coerente con i potenziali di sviluppo locale e gli indirizzi del Piano strategico di cui all’articolo 5;

f) far crescere il tasso di permanenza dei giovani, promuovendo l’occupazione giovanile, la diffusione di innovazione, l’emersione dei talenti e della creatività, gli scambi interculturali, l’attrattività territoriale, il riuso di spazi e beni pubblici per attività creative, innovative e sostenibili.

 

     Art. 4. Start-up innovative

1. Al fine di sostenere le start-up innovative come definite dall’articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e in linea con la programmazione regionale, favorendo l’integrazione delle start-up anche nelle filiere esistenti, la Regione promuove e sostiene, a favore delle piccole e medie imprese del territorio di Taranto, incentivi specifici per i seguenti interventi:

a) sostegno alla creazione di nuove start-up innovative attraverso la parziale copertura delle spese di costituzione e primo impianto e dei costi per l’accesso al credito;

b) accompagnamento dei potenziali imprenditori, anche nell’ambito degli incubatori certificati regionali, dalla concezione dell’idea imprenditoriale al suo primo sviluppo attraverso attività di formazione, coworking, sostegno operativo e manageriale, messa a disposizione di strumenti e luoghi di lavoro, previsione di momenti di contatto con potenziali investitori;

c) creazione di un fondo di venture capital per l’acquisizione di partecipazioni in imprese innovative per sostenerne la crescita e aumentare il tasso di sopravvivenza delle stesse;

d) misure di stimolo e supporto per iniziative di crowdfunding.

2. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione e l’erogazione degli incentivi e per la stipula dei contratti.

 

     Art. 5. Delega alla Giunta regionale

1. La Giunta regionale è delegata ad adottare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Piano strategico denominato: “Taranto Futuro Prossimo”.

2. Il Piano di cui al comma 1, coerente con gli obiettivi e i tempi di esecuzione del periodo di programmazione 2014-2020, comprende:

a) le azioni specifiche finalizzate al perseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 3;

b) il coordinamento tra le diverse fonti normative e finanziarie incidenti sul medesimo ambito territoriale di cui all’articolo 2;

c) il raccordo con le autorità di gestione dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali europei;

d) la disciplina dei processi di partecipazione e del ruolo del partenariato locale;

e) il piano finanziario organico e pluriennale;

f) l’organizzazione e le procedure per la gestione amministrativa e finanziaria;

g) l’assistenza tecnica, la valutazione, la certificazione e il controllo.

3. Per quanto concerne le azioni di cui al comma 2, lettera a), il Piano strategico prevede interventi nelle seguenti materie:

a) modernizzazione delle filiere dell’economia rurale e della pesca, con particolare riferimento alla mitilicoltura;

b) diversificazione del tessuto economico imprenditoriale, anche nell’ambito della blue economy;

c) tutela e valorizzazione del paesaggio;

d) ricostituzione dei valori ambientali e della sostenibilità ambientale;

e) tutela della salute;

f) rigenerazione urbana di Taranto;

g) potenziamento delle infrastrutture e della mobilità urbana sostenibile;

h) rafforzamento dell’offerta formativa e dell’alta formazione;

i) diffusione di sistemi di produzione distribuita dell’energia da fonte rinnovabile.

 

     Art. 6. Impegni della Giunta regionale

1. La Giunta regionale è impegnata a ricercare, anche attraverso intese istituzionali, soluzioni finalizzate a:

a) migliorare le condizioni sanitarie della comunità tarantina, attraverso il potenziamento dell’offerta integrata di servizi sanitari e socio-sanitari e di prevenzione delle patologie oncologiche, con l’attivazione di centri di ricerca scientifica ad alta specializzazione, anche con eventuali deroghe alla normativa statale vigente;

b) rimuovere i limiti assunzionali in ambito sanitario, limitatamente ai presidi ospedalieri, per favorire i processi di potenziamento dell’offerta integrata sociosanitaria sul territorio;

c) derogare agli effetti del Patto di stabilità interno per il Comune di Taranto affinché possa fronteggiare le presenti emergenze;

d) potenziare l’offerta formativa e la ricerca di base e applicata;

e) prevedere fiscalità di vantaggio per le imprese e i cittadini in grado di compensare le maggiori difficoltà di contesto.

2. La Giunta regionale è altresì impegnata a mettere in atto iniziative finalizzate:

a) alla semplificazione amministrativa nelle attività di cui alle presenti disposizioni;

b) a una più efficiente operatività della presenza regionale nel territorio di Taranto, attraverso la localizzazione di funzioni correlate agli obiettivi e alle attività di cui alle presenti disposizioni;

c) al rafforzamento della capacità progettuale della comunità tarantina.

 

     Art. 7. Clausola valutativa

1. Ferme restando le procedure di valutazione e controllo di esecuzione del Piano strategico, il Consiglio regionale esercita il controllo sull’attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tale fine la Giunta regionale, trascorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, e successivamente entro il 31 marzo di ciascun anno, presenta al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione e sulla efficacia della presente legge. In particolare, la relazione dovrà contenere dati e informazioni su:

a) gli interventi attuati e i risultati della loro implementazione, indicando strumenti e modalità applicative, tempi dei procedimenti, risorse stanziate e utilizzate, numero e tipo di imprese beneficiate distinte per dimensione, settore di attività e territorio, eventuali criticità incontrate nell’attuazione degli interventi;

b) gli accordi stipulati ai sensi della presente legge, indicandone durata e principali contenuti, enti e territori coinvolti, numero di imprese e lavoratori interessati, risorse impiegate, risultati attesi e conseguiti;

c) lo stato di attuazione degli interventi previsti dal Piano strategico.

2. La Regione promuove forme di valutazione partecipata coinvolgendo i cittadini, le imprese e i soggetti attuatori degli interventi previsti.

3. La Giunta regionale rende pubblici e facilmente accessibili sul proprio sito istituzionale i dati e le informazioni raccolte per le attività di valutazione previste dal presente articolo, unitamente alle relazioni prodotte.

4. Il Consiglio regionale pubblica sul proprio sito istituzionale i documenti che concludono l’esame svolto, unitamente alla relazione che ne è stata oggetto.

5. Le competenti strutture del Consiglio e della Giunta regionale si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.