§ III.1.164 - L.R. 7 febbraio 2018, n. 5.
Modifiche agli articoli 3, titolo II, capo I, e 9, titolo II, capo III, della legge regionale 24 luglio 2017, n. 29 (Istituzione dell’Agenzia [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria
Data:07/02/2018
Numero:5


Sommario
Art. 1.  Modifiche all’articolo 3, titolo II, capo I, della legge regionale 24 luglio 2017, n. 29
Art. 2.  Modifiche all’articolo 9, titolo II, capo III, della l.r. 29/2017


§ III.1.164 - L.R. 7 febbraio 2018, n. 5.

Modifiche agli articoli 3, titolo II, capo I, e 9, titolo II, capo III, della legge regionale 24 luglio 2017, n. 29 (Istituzione dell’Agenzia regionale strategica per la salute e il sociale - A.Re.S.S.).

(B.U. 9 febbraio 2018, n. 22)

 

Art. 1. Modifiche all’articolo 3, titolo II, capo I, della legge regionale 24 luglio 2017, n. 29

1. All’articolo 3, titolo II, capo I, della legge regionale 24 luglio 2017, n. 29 “Istituzione dell’Agenzia regionale per la salute e il sociale (A.Re.S.S.), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera b), prima della parola: “programmazione”, sono aggiunte le seguenti: “proposta per la”;

b) al comma 1, lettera e), dopo le parole: “socio sanitario”, sono aggiunte le seguenti: “in coerenza con la programmazione ospedaliera;”.

 

     Art. 2. Modifiche all’articolo 9, titolo II, capo III, della l.r. 29/2017

1. All’articolo 9, titolo II, capo III, della l.r. 29/2017 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, lettera a), punto 1), sono eliminate le parole: “, nonché per l’integrale finanziamento della spesa per il personale, ivi incluso il Direttore generale”;

b) al comma 4, dopo la parola: “sociale”, sono aggiunte le seguenti: “, fatti salvi comunque i vincoli di finanza pubblica”;

c) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:

“4 bis). L’A.Re.S.S. si dota di un sistema contabile che garantisca la rendicontazione separata delle funzioni in base alle fonti di finanziamento.”.

 

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.