§ II.1.73 - L.R. 1 dicembre 2017, n. 50.
Modifiche all’articolo 7, comma 2, della legge regionale 4 novembre 2011, n. 1 (Norme in materia di ottimizzazione e valutazione della produttività [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:01/12/2017
Numero:50


Sommario
Art. 1.  Modifiche all’articolo 7 della legge regionale 4 gennaio 2011, n. 1


§ II.1.73 - L.R. 1 dicembre 2017, n. 50.

Modifiche all’articolo 7, comma 2, della legge regionale 4 novembre 2011, n. 1 (Norme in materia di ottimizzazione e valutazione della produttività del lavoro pubblico e di contenimento dei costi degli apparati amministrativi nella Regione Puglia)

(B.U. 4 dicembre 2017, n. 136)

 

Art. 1. Modifiche all’articolo 7 della legge regionale 4 gennaio 2011, n. 1

1. All’articolo 7, titolo II, della legge regionale 4 gennaio 2011, n. 1 (Norme in materia di ottimizzazione e valutazione della produttività del lavoro pubblico e di contenimento dei costi degli apparati amministrativi nella Regione Puglia), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito da seguente:

“2. Le disposizioni del presente titolo si applicano, oltre che alla Regione Puglia, alle agenzie e ai suoi enti strumentali, nonché alle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale. Alle medesime disposizioni si adeguano le società interamente partecipate dalla Regione Puglia.”;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“2 bis. In deroga a quanto stabilito dal comma 2, la riduzione dei compensi di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non opera nei confronti dei direttori generali, amministrativi e sanitari delle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale.”.