§ 3.8.81 - L.R. 24 novembre 2017, n. 26.
Disposizioni per promuovere la stabilità dei lavoratori tramite l'adozione di clausole sociali nei bandi di gara regionali


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.8 lavoro e formazione professionale
Data:24/11/2017
Numero:26


Sommario
Art. 1.  (Oggetto e finalità)
Art. 2.  (Ambito di applicazione)
Art. 3.  (Clausole sociali per la tutela dei livelli occupazionali)
Art. 4.  (Clausola valutativa)


§ 3.8.81 - L.R. 24 novembre 2017, n. 26.

Disposizioni per promuovere la stabilità dei lavoratori tramite l'adozione di clausole sociali nei bandi di gara regionali

(B.U. 28 novembre 2017, n. 48, suppl.)

 

Art. 1. (Oggetto e finalità)

1. La Regione, nel rispetto dei principi costituzionali e dell'Unione europea, delle disposizioni di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), riconosce le clausole sociali di cui all'articolo 3, quali misure volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, l'uniformità dei trattamenti contrattuali e ad assicurare i diritti acquisiti dai lavoratori.

 

     Art. 2. (Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge trovano applicazione rispetto alle procedure per l'affidamento dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelle relative ai contratti ad alta intensità di manodopera di cui all'articolo 50 del d.lgs. 50/2016, indette dalla Regione e dagli enti del sistema regionale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - collegato 2007).

2. Le disposizioni di cui alla presente legge trovano applicazione anche rispetto alle procedure per l'affidamento dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi indette dagli enti locali o dalle società controllate dagli stessi, qualora siano utilizzati in via esclusiva fondi regionali.

3. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano agli appalti e alle concessioni di lavori e servizi riguardanti settori nei quali vige a livello normativo una specifica disciplina in tema di clausole sociali.

 

     Art. 3. (Clausole sociali per la tutela dei livelli occupazionali)

1. Nel rispetto dell'articolo 41 della Costituzione, i soggetti di cui all'articolo 2 inseriscono, nei bandi di gara, negli avvisi e nelle condizioni di contratto per l'affidamento dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi, specifiche clausole sociali che prevedono, per le società e imprese aggiudicatarie che subentrano ad altra società o impresa nel lavoro o nel servizio, e con riferimento alla fase di esecuzione della prestazione, di:

a) assorbire, compatibilmente con la gestione efficiente dei lavori e servizi da affidare e con la libera organizzazione d'impresa prescelta dall'imprenditore subentrante, il personale adibito all'esecuzione del lavoro o allo svolgimento del servizio oggetto dell'affidamento, risultante negli organici al momento della pubblicazione del bando di gara o avviso, mantenendo i diritti acquisiti dai lavoratori sulla base di contratti nazionali, regionali e territoriali, ivi compresi il trattamento economico in essere, le qualifiche e gli inquadramenti in atto e l'anzianità di servizio conseguita a ogni effetto contrattuale o di legge;

b) applicare i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.

1 bis. Nei bandi di gara, negli avvisi e nelle condizioni di contratto di cui al comma 1, deve essere espressamente previsto l'impegno da parte dell'aggiudicatario al mantenimento dei livelli occupazionali e all'applicazione del contratto collettivo che preveda il trattamento economico più favorevole per i lavoratori [1].

1 ter. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante (Assestamento al bilancio 2018-2020 con modifiche di leggi regionali), la Giunta regionale adotta apposito provvedimento per attuare quanto previsto dal comma 1 bis, per valorizzare le offerte più vantaggiose sotto i profili della salvaguardia dei livelli occupazionali e del trattamento economico dei lavoratori, nonché, anche in relazione ai contratti già in essere, per monitorare l'osservanza delle clausole sociali in fase di esecuzione dei contratti e per intervenire in caso di inadempienze [2].

 

     Art. 4. (Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale valuta l'attuazione della presente legge e i risultati progressivamente ottenuti attraverso le clausole sociali in termini di stabilità occupazionale del personale impiegato, uniformità dei trattamenti contrattuali e garanzia dei diritti acquisiti dai lavoratori.

2. A tal fine, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione biennale che documenta e descrive:

a) la diffusione delle clausole sociali di cui all'articolo 3 della presente legge;

b) i soggetti coinvolti nell'attuazione, i beneficiari raggiunti, le eventuali criticità verificatesi e le soluzioni messe in atto per farvi fronte.3. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale rende pubblici i documenti che concludono l'esame svolto unitamente alla relazione che ne è stata oggetto.

 


[1] Comma aggiunto dall'art. 19 della L.R. 10 agosto 2018, n. 12.

[2] Comma aggiunto dall'art. 19 della L.R. 10 agosto 2018, n. 12.