§ 3.5.92 - L.R. 15 gennaio 2018, n. 1.
Misure per la tutela degli investimenti pubblici regionali e per il sostegno all'occupazione


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.5 artigianato e industria
Data:15/01/2018
Numero:1


Sommario
Art. 1.  (Finalità)
Art. 2.  (Azioni regionali e misure di contrasto alla delocalizzazione e salvaguardia dei livelli occupazionali)
Art. 3.  (Obblighi per le imprese e decadenza dal beneficio)
Art. 4.  (Clausola valutativa)
Art. 5.  (Clausola di invarianza finanziaria)
Art. 6.  (Entrata in vigore)


§ 3.5.92 - L.R. 15 gennaio 2018, n. 1.

Misure per la tutela degli investimenti pubblici regionali e per il sostegno all'occupazione

(B.U. 19 gennaio 2018, n. 3 suppl.)

 

Art. 1. (Finalità)

1. La Regione Lombardia, nel rispetto della legislazione statale e dell'ordinamento dell'Unione europea, attua misure per l'utile destinazione degli investimenti pubblici regionali, favorisce la salvaguardia dei livelli occupazionali sul territorio regionale e promuove misure a contrasto della delocalizzazione di insediamenti e attività economiche [1].

 

     Art. 2. (Azioni regionali e misure di contrasto alla delocalizzazione e salvaguardia dei livelli occupazionali)

1. Per le finalità indicate dall'articolo 1 i bandi regionali che prevedono l'erogazione di contributi in conto capitale che costituiscono aiuti di Stato per investimenti produttivi, stabiliscono, secondo criteri di proporzionalità definiti dalla Giunta regionale in relazione all'ammontare degli aiuti stessi e alle dimensioni dell'impresa, l'obbligo di mantenimento dell'investimento produttivo o dell'attività economica nel territorio regionale, nel rispetto della legislazione statale e dell'ordinamento dell'Unione europea, per cinque anni dalla data di conclusione dell'iniziativa o del completamento dell'investimento agevolato [2].

1 bis. Resta salva l'applicazione della disciplina legislativa statale in tema di:

a) delocalizzazione, in caso di trasferimento dell'attività in Stati non appartenenti all'Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, o in siti diversi da quelli specificamente localizzati ai fini dell'attribuzione del beneficio;

b) tutela dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di aiuti [3].

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle micro-imprese e agli aiuti di Stato erogati a titolo di cofinanziamento di programmi comunitari [4].

 

     Art. 3. (Obblighi per le imprese e decadenza dal beneficio)

1. Il mancato rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 2 comporta la decadenza dal contributo e la conseguente restituzione del contributo stesso, con applicazione degli interessi legali.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante (Legge di revisione normativa e di semplificazione 2018) la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, disciplina l'attuazione della presente legge, ivi incluse le modalità di recupero delle somme erogate [5].

3. Le imprese interessate dalle procedure di cui al comma 1 non possono beneficiare di altri contributi regionali allo stesso titolo per tutto il periodo indicato all'articolo 2, comma 1.

 

     Art. 4. (Clausola valutativa) [6]

1. Il Consiglio regionale valuta l'attuazione della presente legge e i risultati progressivamente ottenuti dalle azioni intraprese per la tutela degli investimenti pubblici regionali, la salvaguardia dei livelli occupazionali sul territorio e il contrasto alla delocalizzazione. A tal fine, la Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio una relazione che documenta e descrive:

a) le azioni condotte, i controlli effettuati, l’entità degli investimenti e dei posti di lavoro tutelati;

b) l’andamento delle delocalizzazioni e degli eventuali rientri di imprese in Lombardia, specificando la tipologia di imprese coinvolte e i territori interessati;

c) i fattori che ostacolano o facilitano il raggiungimento degli obiettivi perseguiti.

2. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale esamina la relazione secondo quanto previsto dal Regolamento generale e la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti che ne concludono l’esame.

 

     Art. 5. (Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari.

 

     Art. 6. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.


[1] Comma così modificato dall'art. 30 della L.R. 6 giugno 2019, n. 9.

[2] Comma già modificato dall'art. 17 della L.R. 4 dicembre 2018, n. 17 e così ulteriormente modificato dall'art. 30 della L.R. 6 giugno 2019, n. 9.

[3] Comma inserito dall'art. 17 della L.R. 4 dicembre 2018, n. 17.

[4] Comma già modificato dall'art. 17 della L.R. 4 dicembre 2018, n. 17 e così ulteriormente modificato dall'art. 30 della L.R. 6 giugno 2019, n. 9.

[5] Comma già modificato dall'art. 17 della L.R. 4 dicembre 2018, n. 17 e così ulteriormente modificato dall'art. 30 della L.R. 6 giugno 2019, n. 9.

[6] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L.R. 25 marzo 2021, n. 3.