§ 2.2.146 - L.R. 24 novembre 2017, n. 25.
Disposizioni per la tutela delle persone sottoposte a provvedimento dell'Autorità giudiziaria


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.2 assistenza sociale
Data:24/11/2017
Numero:25


Sommario
Art. 1.  (Finalità)
Art. 2.  (Sistema integrato di interventi)
Art. 3.  (Formazione congiunta degli operatori)
Art. 4.  (Tutela della salute)
Art. 5.  (Attività trattamentali socio educative, sportive, culturali e musicali)
Art. 6.  (Attività di assistenza alla persona e alle famiglie)
Art. 7.  (Attività di istruzione e formazione)
Art. 8.  (Attività lavorativa)
Art. 9.  (Interventi nell'ambito della giustizia riparativa)
Art. 10.  (Funzioni di coordinamento e di controllo)
Art. 11.  (Clausola valutativa)
Art. 12.  (Il Garante dei detenuti)
Art. 13.  (Provvedimenti attuativi)
Art. 14.  (Abrogazione)
Art. 15.  (Norma finanziaria)


§ 2.2.146 - L.R. 24 novembre 2017, n. 25.

Disposizioni per la tutela delle persone sottoposte a provvedimento dell'Autorità giudiziaria

(B.U. 28 novembre 2017, n. 48, suppl.)

 

Art. 1. (Finalità)

1. La Regione concorre con il Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria, l'Ufficio interdistrettuale per l'esecuzione penale esterna e il Centro per la giustizia minorile a tutelare la dignità e i diritti delle persone adulte e minori sottoposte a provvedimento dell'Autorità giudiziaria e, in particolare, promuove azioni volte al loro recupero e reinserimento nella società e a favorire il minore ricorso possibile alle misure privative della libertà. A tal fine opera anche con il coinvolgimento delle Agenzie di tutela della salute (ATS), delle Aziende socio sanitarie territoriali (ASST), degli enti locali, del terzo settore e del volontariato, delle istituzioni scolastiche, del mondo delle imprese e delle parti sociali.

2. Gli interventi regionali sono volti ad assicurare alle persone sottoposte a provvedimento dell'Autorità giudiziaria parità di condizioni di vita e di opportunità, come previsto dalla normativa vigente.

 

     Art. 2. (Sistema integrato di interventi)

1. La Regione promuove e sostiene, attraverso la definizione di linee guida, la realizzazione di piani territoriali integrati e complementari per il recupero della persona, la riduzione del rischio di recidiva e il sostegno della piena attuazione delle finalità rieducative della pena in un'ottica di risocializzazione della persona. Promuove la partecipazione del Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria, dell'Ufficio interdistrettuale per l'esecuzione penale esterna e del Centro per la giustizia minorile alla pianificazione sociale integrata e in particolare nell'ambito dei piani di zona.

2. La Regione, in accordo con gli enti locali e il terzo settore, sostiene lo sviluppo di un sistema a rete, attraverso l'individuazione di specifiche attività funzionali idonee a supportare le connessione tra gli enti del territorio e i servizi dell'Amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile.

3. La Regione, al fine di favorire le relazioni tra le istituzioni, le persone sottoposte a provvedimento dell'Autorità giudiziaria, le famiglie e l'ambiente esterno, promuove e sostiene, in collaborazione con i comuni sedi di strutture penitenziarie, l'estensione del servizio di segretariato sociale, con particolare attenzione all'implementazione degli sportelli informativi interni ed esterni alle strutture penitenziarie.

4. La Regione sostiene le associazioni e le attività del volontariato penitenziario in area penale interna ed esterna, promuovendone la connessione e l'integrazione con il sistema dei servizi.

5. La Regione promuove e favorisce l'interoperabilità dei sistemi informatici e la raccolta di dati, sia dell'amministrazione pubblica sia del terzo settore e del volontariato, attraverso la definizione di elementi minimi comuni per garantire un costante aggiornamento del percorso individuale della persona sottoposta a provvedimento dell'Autorità giudiziaria.

 

     Art. 3. (Formazione congiunta degli operatori)

1. La Regione, anche d'intesa con il Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria, l'Ufficio interdistrettuale di esecuzione penale esterna e il Centro per la giustizia minorile, le università, l'Ufficio scolastico regionale, gli enti locali e le ASST coinvolte nell'area penale e penitenziaria e territorialmente competenti e con il coinvolgimento degli enti di formazione accreditati, promuove e sostiene, in forma complementare e in un'ottica di rete, percorsi di formazione a carattere interdisciplinare su specifiche tematiche, con particolare attenzione ai corsi di lingua straniera, rivolti a soggetti, sia dell'amministrazione pubblica sia del terzo settore e del volontariato, che intervengono a favore delle persone sottoposte a provvedimento dell'Autorità giudiziaria.

 

     Art. 4. (Tutela della salute)

1. La Regione, attraverso la rete dei servizi sanitari, tutela la salute delle persone sottoposte a provvedimento dell'Autorità giudiziaria anche mediante interventi di prevenzione sanitaria, compresi gli interventi di profilassi delle malattie infettive.

2. La Giunta regionale promuove intese con il Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria, l'Ufficio interdistrettuale di esecuzione penale esterna e il Centro per la giustizia minorile per l'istituzione, presso la competente direzione regionale, di un organismo interistituzionale con compiti di monitoraggio della rete dei servizi sanitari penitenziari che comprenda anche rappresentanti delle ATS.

3. La Regione, nell'ambito delle dipendenze patologiche, promuove la realizzazione di équipe integrate che assicurano le prestazioni di assistenza alle persone sottoposte a provvedimento dell'Autorità giudiziaria, anche attraverso la definizione di protocolli operativi omogenei, e favorisce l'accesso alle comunità terapeutico riabilitative e ai centri semiresidenziali per il recupero sanitario e sociale di soggetti adulti e minori affetti da dipendenze patologiche sottoposti a misure penali a carattere non detentivo, avviando un monitoraggio costante dei posti dedicati, così da orientare dal punto di vista clinico la collocazione delle persone sottoposte a provvedimento dell'Autorità giudiziaria.

4. La Regione, anche d'intesa con il Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria e il Centro per la giustizia minorile, promuove azioni per il miglioramento delle condizioni dei soggetti con invalidità congenita o acquisita o con patologie psichiatriche, nonché attività di riabilitazione all'interno delle strutture penitenziarie.

5. Le ASST forniscono una informazione puntuale sulle prestazioni erogabili, sin dal momento di ingresso delle persone nelle strutture penitenziarie, attraverso specifiche integrazioni della carta dei servizi, prevedendo idonee modalità di comunicazione, allo scopo di mantenere uno standard assistenziale all'interno delle strutture penitenziarie, nel rispetto dei principi in particolare di gratuità, uguaglianza, continuità, riservatezza e tutela della privacy.

6. La Regione, compatibilmente con le regole del sistema penitenziario, promuove e incentiva presso le strutture penitenziarie l'attivazione di sistemi di telemedicina e la diffusione di strumenti di supporto ai servizi sanitari per la raccolta delle informazioni sanitarie ai fini epidemiologici e di appropriatezza della cura.

7. La Regione, in osservanza dell'ordinamento penitenziario e delle norme che regolano l'esecuzione della pena, promuove presso le strutture penitenziarie la presa in carico dei detenuti affetti da patologie delle dipendenze da parte dei servizi ambulatoriali pubblici e privati accreditati e la presa in carico dei detenuti con problematiche psichiatriche da parte dei Centri psico sociali (CPS).

8. La Regione, in osservanza della normativa vigente, promuove e sostiene per gli imputati adulti e minori affetti da dipendenze percorsi di inserimento in strutture residenziali e semiresidenziali del sistema dipendenze per l'esecuzione di misure penali a carattere non detentivo.

9. La Regione, anche d'intesa con il Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria, l'Ufficio interdistrettuale per l'esecuzione penale esterna e il Centro per la giustizia minorile:

a) individua, ove necessario, processi di accompagnamento alle dimissioni dalle strutture penitenziarie e al termine delle misure penali, garantendo continuità terapeutica e di presa in carico presso i servizi territoriali, favorendo l'accesso presso le strutture assistenziali;

b) assicura la presa in carico dei pazienti psichiatrici autori di reato sottoposti a misure di sicurezza e, nel caso di minori, anche a misure penali non detentive, nonché delle persone che durante il percorso penale sviluppano problemi psichiatrici;

c) garantisce la funzionalità di almeno una articolazione per la salute mentale attivata presso una struttura penitenziaria presente sul proprio territorio, nonché di un reparto per l'osservazione psichiatrica in carcere per i detenuti sottoposti a osservazione ai sensi dell'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 (Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà);

d) garantisce la presa in carico e la cura delle persone sottoposte a provvedimento dell'Autorità giudiziaria con comorbilità tra disturbi psichiatrici e disturbi da uso di sostanze, attraverso l'integrazione nel trattamento dei servizi competenti, nonché l'implementazione di attività per il recupero delle abilità relazionali dei detenuti con disturbi psichici;

e) promuove corsi di formazione e aggiornamento per il personale sanitario operante nelle strutture penitenziarie.10. La Regione assicura:

a) il monitoraggio tecnico e organizzativo delle attività dei servizi sanitari e la valutazione epidemiologica della popolazione carceraria;

b) il supporto alle attività gestionali dei servizi sanitari e alla ricerca;

c) la valutazione dell'efficienza, dell'efficacia e della coerenza degli interventi a tutela della salute in carcere.11. La Regione appronta linee guida che definiscano la modalità delle rilevazioni semestrali delle ATS negli istituti di prevenzione e pena a partire dalla centralità delle persone e del rispetto dei diritti umani fondamentali di coloro che sono legittimamente privati della libertà. Le linee guida devono essere verificate ogni cinque anni, valutandone l'eventuale aggiornamento.

 

     Art. 5. (Attività trattamentali socio educative, sportive, culturali e musicali)

1. La Regione promuove e sostiene interventi intramurari finalizzati alla realizzazione del progetto di reinserimento individuale anche attraverso iniziative di mediazione interculturale, attività sportive, culturali e musicali.

2. La Regione promuove e sostiene in tutti gli istituti penitenziari attività e progetti di mediazione linguistico culturale per favorire l'integrazione, la risocializzazione e i processi di reinserimento sociale dei detenuti di diverse provenienze.

3. La Regione, per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2, promuove e sostiene il coordinamento tra i servizi sociali, il Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria, l'Ufficio interdistrettuale per l'esecuzione penale esterna, il Centro per la giustizia minorile, i servizi territoriali, il terzo settore e il volontariato, il sistema scolastico e della formazione professionale, il sistema dei servizi al lavoro, delle imprese e delle loro rappresentanze.

4. La Regione favorisce e sostiene la diffusione all'esterno di iniziative ed eventi culturali prodotti all'interno delle strutture detentive.

5. La Regione, al fine di valorizzare l'apprendimento degli strumenti tipici della mediazione sociale e di gestione dei conflitti, promuove la sperimentazione di percorsi di formazione di Peer supporter per i detenuti, da parte di operatori preventivamente e adeguatamente preparati negli elementi tipici della Peer education.

 

     Art. 6. (Attività di assistenza alla persona e alle famiglie)

1. La Regione promuove, sostiene e finanzia interventi e progetti in area penale interna ed esterna volti a mantenere e rafforzare i legami dei detenuti con i membri della propria famiglia, con particolare attenzione alla tutela del ruolo genitoriale e della relazione figli-genitori.

2. La Regione concorre, anche d'intesa con il Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria e il Centro per la giustizia minorile, alla progettazione e all'erogazione di:

a) interventi di assistenza alle famiglie e di supporto alla genitorialità;

b) interventi finalizzati a migliorare le condizioni di vita della popolazione femminile sottoposta a provvedimento dell'Autorità giudiziaria;

c) interventi finalizzati a favorire misure alternative alla detenzione per le donne con figli minori.

3. La Regione promuove percorsi di inclusione attraverso progetti di accoglienza abitativa temporanea.

 

     Art. 7. (Attività di istruzione e formazione)

1. La Regione, anche in raccordo con il Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria, l'Ufficio interdistrettuale per l'esecuzione penale esterna, il centro per la giustizia minorile e l'Ufficio scolastico regionale, promuove e sostiene la partecipazione a percorsi di istruzione anche attraverso iniziative di contrasto alla dispersione scolastica e di sostegno agli studi universitari, nonché percorsi di formazione professionale rivolti alle persone sottoposte a provvedimento dell'Autorità giudiziaria, favorendo forme di integrazione con il mondo del lavoro nell'ambito del sistema duale lombardo, ai sensi della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia).

2. La Regione, nel processo di istruzione e formazione professionale, favorisce la realizzazione di percorsi personalizzati di riqualificazione professionale, quale parte dei progetti di reinserimento individuale, coerentemente con le esigenze delle realtà economiche, imprenditoriali e sociali.

3. La Regione promuove il processo di certificazione delle competenze acquisite in ambito non formale e informale ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 (Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92) e della relativa normativa regionale attraverso gli operatori accreditati ai servizi per il lavoro.

 

     Art. 8. (Attività lavorativa)

1. La Regione, anche in raccordo con il Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria, l'Ufficio interdistrettuale di esecuzione penale esterna e il Centro per la giustizia minorile, con il coinvolgimento delle ATS, delle ASST, degli enti locali, del terzo settore e del volontariato, sostiene l'avvio e lo sviluppo di attività di orientamento, consulenza e motivazione al lavoro per favorire l'accesso alle misure regionali di sostegno all'occupazione.

2. La Regione, anche in raccordo con i soggetti di cui al comma 1, definisce i criteri per l'accesso alle misure regionali finalizzate all'inserimento lavorativo o alla riqualificazione professionale di adulti e minori sottoposti a provvedimento dell'Autorità giudiziaria.

3. La Regione promuove e sostiene progetti specifici, anche sperimentali, nell'ambito dell'imprenditorialità sociale.

4. La Regione promuove forme di incentivazione, quali borse-lavoro e tirocini, a favore delle imprese che assumono soggetti dell'area adulti e dell'area minori ammessi al lavoro esterno o a misure a carattere non detentivo.

5. La Regione promuove l'avvio e lo sviluppo di laboratori esistenti professionalizzanti intramurari.

6. La Regione promuove la stipula di accordi quadro di sviluppo territoriale, ai sensi della legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 (Programmazione negoziata regionale), per la realizzazione di azioni volte a favorire l'inserimento lavorativo delle persone sottoposte a provvedimento dell'Autorità giudiziaria.

 

     Art. 9. (Interventi nell'ambito della giustizia riparativa)

1. La Regione, anche di intesa con il Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria, l'Ufficio interdistrettuale di esecuzione penale esterna e il Centro per la giustizia minorile, promuove e sostiene, in via sperimentale, specifiche misure finalizzate a:

a) sensibilizzare sulle conseguenze derivanti dalla commissione di reati, nonché sugli effetti in termini di conflittualità sociale e senso di insicurezza;

b) offrire percorsi di ascolto alle persone offese da reati;

c) offrire interventi informativi, preventivi e riparativi rivolti a minori, giovani e adulti, finalizzati a prevenire comportamenti a rischio;

d) sensibilizzare gli autori di reato nel porre in essere condotte riparatorie;

e) rafforzare il coinvolgimento della comunità territoriale in un'ottica di partecipazione al percorso di inclusione sociale della persona;

f) favorire le attività di mediazione nelle diverse situazioni di conflittualità.

 

     Art. 10. (Funzioni di coordinamento e di controllo)

1. La Regione per l'attuazione della presente legge promuove il coordinamento tra i diversi livelli istituzionali. A tal fine è istituito, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e senza oneri aggiunti per la Regione, un tavolo tecnico al quale partecipano il Presidente della Regione, o suo delegato, che lo presiede, e, previa intesa, un rappresentante designato dal Provveditorato regionale per l'Amministrazione penitenziaria, un rappresentante designato dal direttore dell'Ufficio interdistrettuale dell'esecuzione penale esterna, un rappresentante designato dal direttore del Centro per la giustizia minorile, nonché un rappresentante del Consiglio delle autonomie locali e un rappresentante del tavolo del terzo settore dagli stessi designati.

2. La Giunta regionale provvede alla costituzione del tavolo tecnico definendo le modalità di funzionamento.

3. Il tavolo tecnico elabora una relazione annuale fornendo osservazioni, dati e materiale utile all'analisi dello stato di avanzamento del complesso dei piani e degli interventi realizzati per il reinserimento delle persone sottoposte a provvedimento dell'Autorità giudiziaria.

 

     Art. 11. (Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale valuta l'attuazione della presente legge e i risultati progressivamente ottenuti nel tutelare le persone sottoposte a provvedimento dell'Autorità giudiziaria e favorirne il recupero e il reinserimento sociale. A questo scopo, con cadenza biennale, la Giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione che descrive e documenta:

a) lo stato e gli indici di affollamento delle strutture penitenziarie lombarde, le caratteristiche socio demografiche e giuridiche delle persone sottoposte a provvedimento dell'Autorità giudiziaria, distinguendo tra soggetti in esecuzione interna ed esterna;

b) il grado di applicazione di misure alternative alla detenzione rispetto ai casi ammissibili presenti, le tipologie applicate e il numero delle richieste presentate;

c) le azioni e gli interventi attuati specificando, per ciascun ambito e territorio di intervento, gli obiettivi, le risorse stanziate e utilizzate, i soggetti coinvolti, i destinatari raggiunti e le loro caratteristiche, nonché i risultati ottenuti;

d) lo stato di attuazione e gli esiti dei piani territoriali;

e) le iniziative intraprese per favorire l'interoperabilità dei sistemi informatici e la raccolta di informazioni sui percorsi individuali delle persone sottoposte a provvedimento dell'Autorità giudiziaria e i relativi esiti;

f) le eventuali criticità verificatesi e le soluzioni messe in atto per farvi fronte.

2. Le relazioni del tavolo tecnico, previste all'articolo 10, comma 3, sono parte integrante della relazione al Consiglio.

3. Il Comitato paritetico di controllo e valutazione del Consiglio regionale e la competente commissione consiliare possono segnalare all'assessore regionale competente specifiche esigenze informative.

4. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale rende pubblici i documenti che concludono l'esame svolto, unitamente alla relazione che ne è stata oggetto.

 

     Art. 12. (Il Garante dei detenuti)

1. Il Difensore regionale assolve alle funzioni di Garante dei detenuti, contribuendo, in accordo con i Garanti territoriali, alla tutela dei diritti delle persone sottoposte a provvedimento dell'Autorità giudiziaria nelle strutture penitenziarie, nonché delle persone sottoposte a misure penali non detentive.

 

     Art. 13. (Provvedimenti attuativi)

1. La Regione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta i provvedimenti attuativi.

 

     Art. 14. (Abrogazione)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale 14 febbraio 2005, n. 8 (Disposizioni per la tutela delle persone ristrette negli istituti penitenziari della Regione Lombardia).

 

     Art. 15. (Norma finanziaria)

1. Alle spese per le attività trattamentali, socio-educative, sportive, culturali e musicali e per l'assistenza alla persona e alle famiglie di cui agli articoli 2, 3, 5, 6, e 9, previste per l'anno 2018 e 2019 in € 1.000.000,00, si provvede con l'aumento delle risorse stanziate alla missione 12 'Diritti sociali, politiche sociali e famiglia', programma 4 'Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale' - Titolo 1 'Spese correnti' e la corrispondente riduzione della disponibilità finanziaria di competenza della missione 12 'Diritti sociali, politiche sociali e famiglia', programma 5 'Interventi per le famiglie' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2017-2019.

2. Alle spese per gli interventi relativi alla prevenzione e tutela della salute di cui all'articolo 4, si fa fronte nell'ambito delle risorse allocate alla missione 13 'Tutela della salute', programma 1 'Servizio sanitario regionale finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2017-2019.

3. Alle spese per la promozione della partecipazione a percorsi di istruzione e per la realizzazione dei percorsi di formazione professionale integrata con il mondo del lavoro di cui all'articolo 7, si fa fronte nell'ambito delle risorse statali e regionali già allocate alla missione 4 'Istruzione e diritto allo studio', programma 2 'Altri ordini di istruzione non universitari' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2017-2019.

4. Agli oneri per la realizzazione delle azioni a sostegno degli studi universitari previste all'articolo 7, si provvede a partire dal 2018 con le risorse autonome del bilancio regionale stanziate alla missione 4 'Istruzione e diritto allo studio', programma 4 'Istruzione universitaria' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese per il biennio 2018-2019 del bilancio regionale 2017-2019.

5. Alle spese per i percorsi di formazione professionale e alle certificazioni delle competenze acquisite in ambito formale e informale di cui all'articolo 7, si fa fronte nell'ambito delle misure a sostegno della disoccupazione giovanile e del reimpiego dei disoccupati, finanziate con le risorse del POR FSE 2014-2020 stanziate alla missione 15 'Politiche per il lavoro e la formazione professionale', programma 03 'Sostegno all'occupazione - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2017-2019 [1].

6. Alle spese per gli interventi finalizzati all'inserimento lavorativo di cui all'articolo 8, si fa fronte:

a) nell'ambito delle misure a sostegno della disoccupazione giovanile e del reimpiego dei disoccupati finanziate con le risorse del POR FSE 2014-2020 stanziate alla missione 15 'Politiche per il lavoro e la formazione professionale', programma 03 'Sostegno all'occupazione' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2017-2019;

b) nell'ambito delle misure destinate all'apprendistato di I, II e III livello, finanziate con gli stanziamenti ministeriali annuali;

c) nell'ambito della Dote Lavoro disabilità finanziata con gli stanziamenti annuali del Fondo regionale l.r. 13/2003, stanziate alla missione 15 'Politiche per il lavoro e la formazione professionale', programma 01 'Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2017-2019 [2].

7. Per gli esercizi successivi al 2019 le spese della presente legge trovano copertura nei limiti delle risorse annualmente stanziate, alle missioni/programmi del presente articolo, con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari.


[1] Comma così modificato dall'art. 14 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 37.

[2] Comma così modificato dall'art. 14 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 37.