§ 1.1.97 - L.R. 7 agosto 2017, n. 23.
Modifiche alla legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull’autonomia del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria)


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.1 normativa istituzionale
Data:07/08/2017
Numero:23


Sommario
Art. 1.  (Autonomia del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria)
Art. 2.  (Modifiche alla l.r. 25/2006)
Art. 3.  (Dichiarazione d’urgenza)


§ 1.1.97 - L.R. 7 agosto 2017, n. 23.

Modifiche alla legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull’autonomia del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria)

(B.U. 11 agosto 2017, n. 13)

 

Art. 1. (Autonomia del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria)

1. Fermo restando il valore medio unitario della retribuzione accessoria percepita dal personale del comparto al 29 dicembre 2014, data di entrata in vigore del comma 6 ter dell’articolo 8 ter della legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull’autonomia del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria) e successive modificazioni e integrazioni, e in conformità ai criteri di ripartizione, costituzione, riduzione e dei limiti e delle corrispondenze previsti al comma 6 octies del medesimo articolo 8 ter, nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'Assemblea Legislativa, è abrogato l’istituto della Vice dirigenza.

2. Con successivo atto ricognitivo, adottato ai sensi dell'articolo 8 ter, comma 3, della citata l.r. 25/2006, il fondo di cui all'articolo 15 del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro 1° aprile 1999 - Comparto Regioni Autonomie locali - è rideterminato, a partire dall'anno 2018, tenendo conto degli eventuali incrementi di risorse assegnate al medesimo fondo ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 8 ter con riferimento all'applicazione della legge regionale 24 novembre 2008, n. 42 (Norme urgenti in materia di personale, certificazione energetica, Comunità montane e disposizioni diverse).

3. Per consentire il necessario complessivo riordino di competenze e funzioni, il personale alla data del 1° gennaio 2017 destinatario dell'istituto della Vice dirigenza mantiene le deleghe di funzioni e le retribuzioni, di posizione e di risultato, corrispondenti agli incarichi conferiti sino alla naturale scadenza dei medesimi, coincidente con il 31 dicembre 2017, termine entro il quale verranno ridefiniti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e contrattuali, gli assetti generali delle posizioni organizzative e di Alta professionalità presenti nell'organizzazione consiliare.

4. Al fine di avviare le procedure per l’individuazione delle posizioni organizzative corrispondenti che, in ogni caso, devono concludersi entro il 31 dicembre 2017, il personale a cui era stato conferito tale incarico mantiene, sino alla data di assegnazione della posizione organizzativa o comunque sino al 31 dicembre 2017, il relativo trattamento economico.

 

     Art. 2. (Modifiche alla l.r. 25/2006)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 23 della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “degli altri organi dell'Assemblea, della dirigenza e della vice dirigenza” sono sostituite dalle seguenti: “degli altri organi dell'Assemblea e della dirigenza”.

2. Il comma 3 dell’articolo 23 bis della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

3. Alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 24 della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “della dirigenza generale, della dirigenza e della vice dirigenza” sono sostituite dalle seguenti: “della dirigenza generale e della dirigenza”.

 

     Art. 3. (Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.