§ 3.6.68 - Regolamento 18 dicembre 2017, n. 2366.
Regolamento delegato (UE) 2017/2366 della Commissione che modifica la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto [...]


Settore:Normativa europea
Materia:3. politica industriale e mercato interno
Capitolo:3.6 appalti pubblici
Data:18/12/2017
Numero:2366


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 


§ 3.6.68 - Regolamento 18 dicembre 2017, n. 2366.

Regolamento delegato (UE) 2017/2366 della Commissione che modifica la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie applicabili per le procedure di aggiudicazione degli appalti

(G.U.U.E. 19 dicembre 2017, n. L 337)

 

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (1), in particolare l'articolo 9, comma 4, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1) Con la decisione 2014/115/UE (2) il Consiglio ha approvato il protocollo che modifica l'accordo sugli appalti pubblici («l'accordo») (3) concluso nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio. L'accordo è uno strumento plurilaterale e il suo scopo è la reciproca apertura dei mercati degli appalti pubblici tra le parti. Si applica a ogni appalto pubblico il cui valore raggiunge o supera gli importi («soglie») fissati nell'accordo stesso ed espressi in diritti speciali di prelievo.

(2) Uno degli obiettivi della direttiva 2014/23/UE è consentire agli enti aggiudicatori e alle amministrazioni aggiudicatrici che applicano tale direttiva di adempiere contemporaneamente agli obblighi definiti nell'accordo. Per conseguire detto obiettivo le soglie stabilite nella summenzionata direttiva sugli appalti pubblici, contemplate anche nell'accordo, dovrebbero essere allineate in modo da garantire che corrispondano al controvalore in euro, arrotondato al migliaio inferiore più vicino, delle soglie fissate nell'accordo.

(3) Per motivi di coerenza è opportuno allineare anche le soglie fissate nella direttiva 2014/23/UE che non sono contemplate nell'accordo.

(4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2014/23/UE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

All'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2014/23/UE, l'importo «5 225 000 EUR» è sostituito da «5 548 000 EUR».

 

     Art. 2.

Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2018.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

(1) GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1.

(2) Decisione 2014/115/UE del Consiglio, del 2 dicembre 2013, relativa alla conclusione del protocollo che modifica l'accordo sugli appalti pubblici (GU L 68 del 7.3.2014, pag. 1).

(3) GU L 68 del 7.3.2014, pag. 4.