§ 5.2.89 - L.R. 20 novembre 2017, n. 30.
Disposizioni per il riconoscimento della lingua dei segni italiana e la piena accessibilità delle persone sorde alla vita collettiva


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:20/11/2017
Numero:30


Sommario
Art. 1.  Oggetto e finalità
Art. 2.  Interventi e ambiti dell’azione regionale
Art. 3.  Accrescimento della consapevolezza
Art. 4.  Albo degli interpreti della Lingua dei Segni Italiana
Art. 5.  Requisiti per l’iscrizione all’Albo regionale degli interpreti LIS
Art. 6.  Commissione di garanzia dell’Albo regionale degli interpreti LIS
Art. 7.  Modalità di accesso
Art. 8.  Screening uditivo neonatale e sportello di sostegno per le famiglie. Formazione per insegnanti ed operatori
Art. 9.  Interventi sull’organizzazione della Regione, degli Enti Locali e delle pubbliche amministrazioni
Art. 10.  Attività di monitoraggio
Art. 11.  Disposizioni finanziarie
Art. 12.  Pubblicazione ed entrata in vigore


§ 5.2.89 - L.R. 20 novembre 2017, n. 30.

Disposizioni per il riconoscimento della lingua dei segni italiana e la piena accessibilità delle persone sorde alla vita collettiva

(B.U. 21 novembre 2017, n. 46)

 

Art. 1. Oggetto e finalità

1. La Regione, in attuazione degli articoli 3 e 117, primo comma, della Costituzione, nell’ambito delle finalità e dei diritti di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persona handicappate) e successive modifiche, in ottemperanza alle tutele e ai principi previsti dalla Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006 e ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, ai sensi della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie adottata dal Consiglio d’Europa il 5 novembre 1992, in armonia con le risoluzioni del Parlamento europeo del 17 giugno 1988, n. C187 e 7 dicembre 1988, n. C379, promuove il riconoscimento, la diffusione, l’acquisizione e l’uso della lingua italiana dei segni, di seguito denominata LIS.

2. La promozione del riconoscimento della LIS da parte della Regione, in armonia con i principi della libertà di scelta e di non discriminazione, è finalizzata all’attuazione del diritto di tutte le persone sorde alla comunicazione e all’accesso alle informazioni, alle attività culturali, ai servizi della pubblica amministrazione, per gli aspetti di propria competenza, e, in relazione agli enti da essa dipendenti.

3. La Regione promuove l’eliminazione di ogni forma di discriminazione, sulla base della disabilità, ossia, come indicato nell’articolo 2 della convenzione ONU sul diritto delle persone con disabilità, qualsivoglia distinzione, esclusione o restrizione sulla base della disabilità che abbia lo scopo o l’effetto di pregiudicare o annullare il riconoscimento, il godimento e l’esercizio, su base di eguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale, civile o in qualsiasi altro campo. La discriminazione comprende il rifiuto di un accomodamento ragionevole.

 

     Art. 2. Interventi e ambiti dell’azione regionale

1. La Regione, nel promuovere il diritto delle persone sorde e delle loro famiglie all’accesso alle informazione, alla comunicazione, alla cultura, ai servizi, nonché il diritto di libera scelta delle modalità di comunicazione, dei percorsi educativi, degli ausili utilizzati per il raggiungimento della piena integrazione sociale, favorisce e sostiene, in particolare:

a) il ricorso alla LIS per le persone sorde, alla lingua parlata e scritta e ad ogni altra forma di comunicazione nel rispetto dei principi di libertà di scelta e di non discriminazione, nei servizi educativi della prima infanzia;

b) gli interventi finalizzati a rendere effettivo il diritto allo studio attraverso il supporto agli studenti sordi con servizi specialistici di assistenza alla comunicazione ed interpretariato nelle LIS, nell’ottica di un modello di educazione bilingue e con l’impiego di ogni altro ausilio tecnico o con misure idonee a favorire l’apprendimento e la comunicazione delle persone sorde, nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche ed universitarie;

c) il ricorso all’uso della LIS e alle nuove tecnologie tra cui tablet e smartphone comunemente riconosciuti come ausili nella comunicazione, nei percorsi formativi professionali, nei servizi erogati dalle amministrazioni pubbliche locali e nella comunicazione istituzionale;

d) la realizzazione, attraverso intese con le emittenti pubbliche e private locali e, ferme restando quelle eventualmente già in essere, con la RAI, sede regionale della Basilicata, di telegiornali regionali e programmi televisivi culturali o di interesse generale dotati di adeguata sottotitolazione e traduzione simultanea nella LIS;

e) lo svolgimento di manifestazioni culturali ed eventi di pubblico interesse attraverso l’uso della LIS e di altri supporti tecnologici che siano idonei a rendere accessibile la fruizione della cultura alle persone sorde;

f) la messa a disposizione di forme di assistenza da parte di persone e servizi di mediazione in ogni ambito della vita – pubblico, sanitario, scolastico, culturale, turistico – attraverso la prestazione di servizi di interpretariato con interpreti di lingua dei segni qualificati, o mediante l’impiego di strumenti tecnici, anche informatici, che possano garantire la presenza da remoto dell’interprete (videointerpretariato) e/o possano favorire la visione di contenuti video in lingua dei segni italiana, così da favorire la piena fruizione dei servizi e delle risorse offerte ai soggetti normodotati;

g) la richiesta agli enti privati che offrono servizi al grande pubblico, anche attraverso internet, di fornire informazioni e servizi con sistemi accessibili e utilizzabili dalle persone sorde;

h) la Regione, con appositi regolamenti, riconosce e promuove i corsi di comunicazione e di interpretariato della LIS per insegnanti ed operatori socio-sanitari al fine di promuovere la formazione professionalizzante nel settore della sordità.

 

     Art. 3. Accrescimento della consapevolezza

1. In armonia con quanto disposto dalla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 2006, la Regione si impegna ad adottare misure immediate, efficaci ed adeguate allo scopo di:

a) sensibilizzare la società nel suo insieme, anche a livello familiare, sulla situazione delle persone sorde e accrescere il rispetto per i loro diritti e per le loro dignità;

b) combattere gli stereotipi, i pregiudizi e le pratiche dannose concernenti la persone sorde, compresi quelli fondati sul sesso e l’età, in tutti gli ambiti;

c) promuovere la consapevolezza delle capacità e i contributi delle persone sorde.

2. Nell’ambito delle misure che adotta a tal fine, la Regione avvia e conduce efficaci campagne di sensibilizzazione del pubblico al fine di:

a) favorire un atteggiamento recettivo verso i diritti delle persone sorde;

b) promuovere una percezione positiva ed una maggiore consapevolezza sociale nei confronti delle persone sorde;

c) promuovere il riconoscimento delle capacità, dei meriti e delle attitudini delle persone sorde, del loro contributo nell’ambiente lavorativo e sul mercato del lavoro;

d) promuovere a tutti i livelli del sistema educativo, includendo specialmente tutti i minori, sin dalla più tenera età, un atteggiamento di rispetto per i diritti delle persone sorde;

e) incoraggiare tutti i mezzi di comunicazione a rappresentare le persone sorde in modo conforme agli obiettivi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 2006;

f) promuovere programmi di formazione per accrescere la consapevolezza riguardo alle persone sorde e ai diritti delle stesse.

 

     Art. 4. Albo degli interpreti della Lingua dei Segni Italiana [1]

1. La presente legge, ispirandosi alle finalità indicate dalla legge 5 febbraio 1992 n.104( Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) determina le modalità, i requisiti per l’istituzione dell’Albo regionale degli interpreti della Lingua dei Segni Italiana (LIS).

2. La Regione Basilicata favorisce la vita di relazione e l’integrazione sociale delle persone sorde, residenti nel territorio regionale, attraverso il riconoscimento della Lingua dei Segni Italiana e, attraverso l’assessorato alle “ Politiche della Persona”, istituisce e redige l’Albo regionale degli interpreti in Lingua dei Segni(LIS) e ne cura l’aggiornamento e l’adeguata pubblicazione.

3. Possono richiedere l’iscrizione all’Albo regionale tutti coloro che siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 4 e quanti, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in possesso della qualifica professionale di “ Interprete Lingua Italiana Segni” rilasciata dagli Enti preposti ai sensi della normativa vigente.

4. La mancata iscrizione all’Albo regionale preclude il diritto all’esercizio della professione di interprete LIS presso gli enti pubblici e privati, i quali si obbligheranno ad utilizzare quali interpreti LIS solo coloro che siano iscritti all’Albo Regionale, per gli affidamenti delle suddette attività si pone come titolo preferenziale per gli Assistenti alla Comunicazione e per Interpreti LIS, aver conseguito le suddette qualifiche tramite i Voucher formativi e Enti Formativi messi a disposizione dalla stessa Regione Basilicata atti a far acquisire competenze e qualifiche in materia di comunicazione LIS, ai sensi della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie adottata dal Consiglio d’Europa il 5 novembre 1992, in armonia con le risoluzioni del Parlamento europeo del 17 giugno 1988, n. C187 e 7 dicembre 1988, n. C379, promuove il riconoscimento, la diffusione, l’acquisizione e l’uso della lingua italiana dei segni (LIS) e nell’ambito delle finalità e dei diritti di cui alla legge 5 febbraio 1992, n 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persona handicappate).

 

     Art. 5. Requisiti per l’iscrizione all’Albo regionale degli interpreti LIS [2]

1. L’iscrizione all’Albo degli interpreti LIS avviene con apposita richiesta in carta semplice, datata e sottoscritta, del soggetto interessato, indirizzata all’Assessorato regionale alle Politiche della Persona e corredata della seguente documentazione:

a) generalità;

b) indicazione di recapito e reperibilità;

c) titolo di studio conseguito;

d) copia della qualifica professionale rilasciata ai sensi della legge sulla formazione 21 dicembre 1978, n. 845, art.14;

e) certificazione attestante attività di stage o professionale presso enti o associazioni di categoria.

2. Possono, altresì, richiedere l’iscrizione all’Albo regionale degli interpreti di LIS, anche i cittadini in possesso madrelingua – sordi – in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di altro paese appartenente all’Unione Europea;

b) godimento dei diritti civili e politici;

c) diploma quinquennale di scuola media superiore di secondo grado;

d) certificazione del possesso del livello di competenza B2 di italiano parlato oppure certificazione linguistica della conoscenza di lingue dei segni straniere, rilasciate da enti accreditati/riconosciuti secondo la vigente normativa sull’istruzione e/o formazione.

3. E’ istituita una specifica sezione dell’Albo destinata a soggetti madrelingua.

 

     Art. 6. Commissione di garanzia dell’Albo regionale degli interpreti LIS [3]

1. Per la formazione e la tutela dell’Albo regionale degli interpreti LIS, l’Assessore alle Politiche della Persona, con apposita delibera, da emanarsi entro 30 giorni dalla pubblicazione sul BUR della presente legge, provvede a nominare la Commissione di garanzia dell’Albo regionale degli interpreti LIS, che rimane in carica per tutta la durata della legislatura.

2. La Commissione di garanzia dell’Albo regionale degli interpreti LIS è presieduta dal Presidente del Consiglio regionale, o da un suo delegato ed è composta da un dirigente dell’Assessorato “Politiche della Persona”, da un funzionario con le sole mansioni di segretario della Commissione senza diritto di voto, dai rappresentanti delle associazioni di categoria degli interpreti LIS con sede sul territorio regionale, da un componente di un’associazione di tutela degli interessi e dei diritti dei sordi, riconosciuta dallo Stato, con sede regionale o di altra associazione che lotta per il riconoscimento della LIS e per i diritti delle persone sorde e da un esperto sordo madrelingua. Alle sedute della Commissione è presente, con mera funzione di interprete, almeno un interprete LIS al fine di agevolare la comunicazione tra i presenti. Non è previsto alcun compenso per i partecipanti.

3. La Commissione di garanzia dell’Albo regionale degli interpreti LIS è incaricata di accogliere le richieste di iscrizione pervenute, di predisporre, pubblicare e aggiornare, entro il mese di febbraio di ciascun anno, l’albo regionale degli interpreti LIS.

4. L’iscrizione all’Albo è disposta con delibera della commissione di garanzia, previo accertamento dei requisiti necessari.

5. Le deliberazioni della commissione di garanzia sono valide se adottate con la presenza di almeno la metà dei componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti più uno.

 

     Art. 7. Modalità di accesso [4]

1. La Regione Basilicata trasmette copia dell’elenco degli interpreti, con indicazione delle modalità di reperibilità di ciascuno di essi, alle Province, ai Comuni, alle Aziende sanitarie locali, alle Aziende ospedaliere, agli enti da essa dipendenti e alle altre pubbliche amministrazioni insistenti sul territorio regionale.

2. Qualora l’iscrizione venga rigettata, l’interessato può fare ricorso al Giudice Amministrativo e al Presidente della Giunta regionale di Basilicata. Il ricorso in carta semplice è presentato entro 15 giorni dal provvedimento di diniego e respinto o approvato entro i successivi 15 giorni dalla presentazione.

 

     Art. 8. Screening uditivo neonatale e sportello di sostegno per le famiglie. Formazione per insegnanti ed operatori

1. La Regione attiva presso ogni punto nascita regionale lo screening uditivo neonatale al fine della diagnosi precoce delle disabilità uditive.

2. La Regione incentiva, anche attraverso l’attivazione di appositi sportelli presso le Aziende sanitarie la formazione di equipe di sostegno alle persone sorde e alle famiglie con figli sordi, nelle quali le figure mediche siano affiancate da esperti, siano essi sordi o udenti, con specifiche competenze sul deficit uditivo in ambito psicologico, linguistico, educativo e giuridico, in grado di guidare le famiglie e le persone sorde nel rispetto e nell’accettazione della sordità e nei diversi percorsi opzionabili.

3. La Regione, con appositi regolamenti, riconosce e promuove i corsi di comunicazione e di interpretariato della LIS per insegnanti ed operatori socio-sanitari al fine di promuovere la formazione professionalizzante nel settore dei sordi.

 

     Art. 9. Interventi sull’organizzazione della Regione, degli Enti Locali e delle pubbliche amministrazioni

1. La Regione Basilicata tutela il diritto delle persone sorde all’accesso alle informazioni e ai servizi della pubblica amministrazione, per gli aspetti di propria competenza e degli enti da essa dipendenti. Promuove inoltre, con la presente legge, le iniziative delle pubbliche amministrazioni, da essa non dipendenti, atte a realizzare tale accesso in condizioni di parità rispetto agli altri cittadini.

2. Per le finalità previste dal comma precedente, la Regione acquisisce alle proprie strutture organizzative, nelle forme e nei limiti di legge, specifiche risorse professionali competenti all’utilizzo della LIS, da allocare prioritariamente presso le strutture di relazione con il pubblico e salva restando la possibilità per le stesse pubbliche amministrazioni di attivare appositi “sportelli di accoglienza LIS” [5].

3. Analogamente a quanto previsto per le strutture amministrative regionali o degli enti da essa dipendenti, anche gli enti locali e le altre pubbliche amministrazioni insistenti sul territorio regionale possono, al fine di consentire una interlocuzione efficace con gli utenti non udenti, reperire le risorse professionali secondo le modalità di cui al precedente comma 2 [6].

 

     Art. 10. Attività di monitoraggio

1. Il raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente legge, nonché il rispetto degli impegni assunti, è soggetto a costante monitoraggio degli uffici regionali competenti per le materie interessate.

2. Ai fini del monitoraggio di cui al comma 1, la Regione stila e acquisisce schede report delle attività dei professionisti nell’ambito delle attività di inclusione e di integrazione delle persone sorde; nonché acquisisce informazioni dagli organismi associativi riconosciuti con decreto del Presidente della Repubblica come persone giuridiche di diritto privato e come associazioni che esercitano compiti di rappresentanza e tutela degli interessi di persone sorde con particolare riguardo alle modalità e ai tempi di verifica dell’attuazione delle previsioni di cui alla presente legge, nonché del grado di soddisfazione espresso dagli utenti per i servizi attivati.

 

     Art. 11. Disposizioni finanziarie

1. Per gli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge è autorizzata per ciascuno degli esercizi 2017, 2018 e 2019 la spesa di euro 105.000,00.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dalla autorizzazione di spesa di cui al comma precedente si provvede mediante prelevamento dallo stanziamento di cui al Fondo speciale per oneri di natura corrente derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionano successivamente all’approvazione del bilancio, di cui alla Missione 20, Programma 03, Capitolo 67150 del Bilancio di Previsione Pluriennale 2017-2019 della Regione Basilicata.

3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni di bilancio individuando i pertinenti Missione, Programmi e Capitoli come per legge.

 

     Art. 12. Pubblicazione ed entrata in vigore

1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.


[1] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 29 giugno 2018, n. 11.

[2] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 29 giugno 2018, n. 11.

[3] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 29 giugno 2018, n. 11.

[4] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 29 giugno 2018, n. 11.

[5] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 29 giugno 2018, n. 11.

[6] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 29 giugno 2018, n. 11.