§ 5.2.88 - L.R. 20 novembre 2017, n. 29.
Promozione e valorizzazione dell’invecchiamento attivo e della solidarietà tra generazioni


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:20/11/2017
Numero:29


Sommario
Art. 1.  Oggetto e finalità
Art. 2.  Definizioni
Art. 3.  Programmazione degli interventi
Art. 4.  Apprendimento permanente
Art. 5.  Prevenzione e benessere
Art. 6.  Cultura e tempo libero
Art. 7. 
Art. 8.  Nuove tecnologie
Art. 9.  Valutazione degli interventi
Art. 10.  Disposizioni finanziarie
Art. 11.  Pubblicazione ed entrata in vigore


§ 5.2.88 - L.R. 20 novembre 2017, n. 29.

Promozione e valorizzazione dell’invecchiamento attivo e della solidarietà tra generazioni

(B.U. 21 novembre 2017, n. 46)

 

Art. 1. Oggetto e finalità

1. La Regione Basilicata in attuazione dell’art. 118, ultimo comma della Costituzione e degli articoli 21 e 25 della Carta dei Diritti Fondamentali di Nizza, riconosce il ruolo della persona anziana nella comunità e ne promuove la partecipazione alla vita sociale, civile, economica e culturale favorendo la costruzione di percorsi per l’autonomia e il benessere nell’ambito dei propri e abituali contesti di vita.

2. La Regione Basilicata valorizza, altresì, le esperienze formative, cognitive, professionali ed umane accumulate dalla persona anziana nel corso della vita, riconoscendo l’impegno in un volontariato organizzato che valorizzi la solidarietà e i rapporti intergenerazionali.

3. La Regione Basilicata promuove e valorizza l’invecchiamento attivo sostenendo politiche integrate a favore delle persone anziane riconoscendone il ruolo attivo nella società attraverso un impegno utile e gratificante capace di renderle protagoniste del proprio futuro.

4. La Regione Basilicata contrasta i fenomeni di esclusione e di discriminazione sostenendo azioni che garantiscano un invecchiamento sano e dignitoso e rimuovano gli ostacoli ad una piena inclusione sociale.

 

     Art. 2. Definizioni

1. Ai fini della presente legge, per persone anziane si intendono gli ultra sessantacinquenni.

2. Ai fini della presente legge, per invecchiamento attivo si intende il processo che favorisce la capacità della persona di ridefinire il proprio progetto di vita attraverso azioni in grado di garantire autonomia, benessere, salute, sicurezza e partecipazione attiva alla vita sociale.

 

     Art. 3. Programmazione degli interventi

1. La Regione persegue le finalità della presente legge mediante la programmazione di interventi coordinati e integrati a favore delle persone anziane, anche con disabilità, negli ambiti della protezione e promozione sociale, della salute e sicurezza, della formazione permanente, del lavoro, della cultura e del turismo sociale, dell’impegno civico e del volontariato.

2. La Regione, attraverso il confronto con le parti sociali, definisce e approva il “Programma triennale degli interventi”, quale piano integrato e sistemico, per l’attuazione delle finalità della presente legge. Nel programma triennale devono essere definite le modalità, le azioni, gli strumenti e le risorse con cui i diversi Dipartimenti Regionali partecipano e concorrono alla realizzazione degli interventi.

3. La Regione, al fine di dare attuazione al “Programma triennale degli interventi”:

a) favorisce il coinvolgimento degli enti delegati all’attuazione degli interventi di cui al comma 1 quali le Amministrazioni Comunali o loro Associazioni, le Aziende sanitarie;

b) promuove la partecipazione degli altri soggetti pubblici e/o privati che operano nei singoli ambiti ottimali;

c) sostiene le Amministrazioni competenti a sviluppare piani territoriali e/o di ambito caratterizzati da elementi di innovazione e complementarietà.

4. Il “Programma triennale degli interventi” di cui al comma 2 è predisposto dal Dipartimento Politiche della Persona, sulla base delle indicazioni pervenute dagli altri Dipartimenti interessati, ed è approvato entro i primi sessanta giorni dell'anno di decorrenza del triennio e annualmente può essere aggiornato.

5. E’ istituita la “Consulta regionale per l’invecchiamento attivo”, presieduta dall’Assessore alla salute e politiche sociali o da suo delegato e composta da 3 rappresentati delle OO.SS. comparativamente più rappresentative a livello regionale, da 1 rappresentante dell’ANCI e dell’UPI, da 1 rappresentante dell’ASP e dell’ASM. Alla stessa partecipa di volta in volta il rappresentante del Comune capofila dell’ambito territoriale in cui si svolge il progetto nonché dal sindaco del Comune proponente il progetto, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza regionale [1].

6. La “Consulta Regionale per l’invecchiamento attivo” ha il compito di:

a) predisporre le linee guida del “Programma triennale degli interventi”;

b) monitorare semestralmente le iniziative realizzate sul territorio regionale;

c) valutare ex post con cadenza triennale l’efficacia del piano e dei risultati raggiunti;

d) supportare l’implementazione delle iniziative innovative realizzate nei singoli Ambiti Territoriali Ottimali.

 

     Art. 4. Apprendimento permanente

1. La Regione individua nell'educazione e nell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita una modalità fondamentale per vivere da protagonisti la propria longevità e in particolare:

a) incentiva la mutua formazione inter e intra generazionale, tra appartenenti a culture differenti, riconoscendo e promuovendo il valore della differenza di genere;

b) sostiene le attività di apprendimento organizzate attraverso forme associate comunque denominate;

c) valorizza le esperienze professionali acquisite e le metodologie didattiche, nonché il ruolo attivo delle persone anziane nella trasmissione dei saperi alle nuove generazioni durante l’orientamento o i percorsi di prima formazione, anche con il concorso delle imprese e delle organizzazioni sindacali.

2. La Regione, per le azioni di cui al comma 1, promuove protocolli operativi, anche attraverso le Agenzie Regionali preposte, con le Istituzioni scolastiche e l’Università, per la realizzazione di progetti che prevedono la messa a disposizione da parte delle persone anziane del proprio tempo, per trasmettere alle giovani generazioni saperi, mestieri, esperienze.

3. La Regione, al fine di favorire l’inclusione sociale, promuove e sostiene, anche attraverso campagne di informazione, sensibilizzazione, promozione della salute e della socialità, azioni e percorsi formativi finalizzati a:

a) progettare percorsi per un invecchiamento attivo, con particolare attenzione ai temi dell’impegno civico e della cittadinanza attiva ed al completamento della vita lavorativa favorendo il collegamento e l’accompagnamento graduale nell’uscita dal mondo del lavoro;

b) promuovere corretti stili di vita, la sana alimentazione e il consumo sostenibile;

c) affrontare problematiche connesse allo sviluppo di nuove tecnologie, a partire da quelle digitali, e ad acquisire conoscenze informatiche;

d) perseguire la sicurezza stradale e domestica;

e) facilitare la comprensione del tempo presente in tutti i suoi aspetti attraverso la proposta di occasioni e strumenti di approfondimento culturale su diversi temi, fra i quali quelli sociali, economici, storici, culturali ed artistici;

f) favorire la partecipazione delle persone anziane a programmi di impegno sociale;

g) promuovere azioni di prevenzione e contrasto di truffe e raggiri.

 

     Art. 5. Prevenzione e benessere

1. La Regione, al fine di prevenire processi invalidanti fisici e psicologici e migliorare la salute ed il benessere delle persone, anche attraverso un uso appropriato delle risorse dei Servizi Sanitari e Sociali ed in coerenza con i Piani socio sanitari e socio assistenziali previsti sul territorio regionale, promuove azioni e interventi che qualifichino e orientino il sistema di welfare regionale a:

a) sostenere la dignità, l'autonomia, la libera scelta e l'autodeterminazione della persona anziana anche nelle situazioni di maggiore disagio;

b) realizzare politiche che agevolino la persona anziana, nel suo abituale contesto familiare e territoriale, a tenere una vita di relazione attiva, al fine di prevenire fenomeni di isolamento sociale e limitare l’ospedalizzazione e l’inserimento in strutture assistenziali residenziali;

c) adottare politiche sociali e sanitarie in favore della domiciliarità, contrastando fenomeni di isolamento ed emarginazione sociale, di perdita dell’autonomia personale e di allontanamento precoce dal contesto abituale di vita anche attraverso lo sviluppo di servizi di domotica e teleassistenza;

d) diffondere corretti stili di vita e l’educazione motoria e fisica, anche attraverso la promozione di protocolli operativi tra Enti locali territoriali, aziende sanitarie locali e associazioni di volontariato e di promozione sociale;

e) sostenere, in un’ottica intergenerazionale e interculturale, la diffusione sul territorio di centri sociali e di spazi e di luoghi di incontro, socializzazione e partecipazione;

f) armonizzare la politica regionale dei trasporti con gli obiettivi di politica sociale finalizzati a favorire la mobilità sull’intero territorio delle persone in difficoltà alle stesse condizioni degli altri cittadini;

g) assicurare la piena partecipazione delle persone anziane e l’accesso agli ambienti fisici, alle informazioni e alle comunicazioni, compresi i sistemi e le tecnologie informatiche, ai servizi presenti nel territorio regionale, nonché agli interventi ed alle azioni di natura sociale, sanitaria e assistenziale promosse dalla legge regionale.

 

     Art. 6. Cultura e tempo libero

1. La Regione promuove iniziative atte a favorire i processi di inclusione e a diffondere un'immagine positiva della persona anziana quale risorsa per la comunità. La Regione, riconoscendo il ruolo centrale degli Enti Locali territoriali e del Terzo Settore, favorisce la partecipazione delle persone anziane ad attività culturali, ricreative e sportive, anche per sviluppare relazioni solidali, positive e continuative tra le persone e senso di appartenenza alla comunità.

2. La Regione al fine di promuovere il patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale:

a) sostiene iniziative di turismo sociale facilitando l’accesso a eventi musicali, teatrali, cinematografici, mostre e musei;

b) favorisce l’impegno civico delle persone anziane nella promozione della storia, della cultura e delle tradizioni locali.

 

     Art. 7.

1. La Regione Basilicata al fine di favorire il potenziamento e l’ampliamento dei servizi alle persone e l’impiego degli anziani in attività socialmente utili, promuove il servizio civile volontario degli anziani a cura di enti pubblici, privati e associazioni.

2. E’ richiesta, all’atto dell’avvio del progetto con riferimento esclusivamente allo specifico settore d’impiego, l’idoneità fisica, certificata dagli organi del servizio sanitario nazionale.

3. Il servizio civile volontario di cui al comma 1 è espletato in attività senza scopo di lucro e in ambiti aventi le seguenti caratteristiche:

a) trasporto con mezzi pubblici per l’accesso a prestazioni sociali e socio sanitarie;

b) insegnamento nei corsi professionali e tutoraggio nei percorsi formativi di collegamento tra la scuola ed il mondo del lavoro, anche in relazione alle iniziative promosse dalle organizzazioni sindacali e di impresa;

c) sorveglianza presso le scuole, durante il movimento degli studenti, presso le mense e le biblioteche scolastiche e sugli scuolabus;

d) sorveglianza durante le mostre e le manifestazioni giovanili;

e) animazione, gestione, custodia e vigilanza di musei, biblioteche e parchi pubblici, sale di ritrovo e di quartiere, palestre e impianti sportivi, aree sportive attrezzate, centri sociali, sportivi, ricreativi e culturali;

f) conduzione di appezzamenti di terreno di proprietà o di uso pubblico i cui proventi sono destinati ad uso sociale;

g) iniziative volte a far conoscere e perpetuare le tradizioni di artigianato locale;

h) assistenza, anche domiciliare, a minori, anziani, soggetti portatori di handicap e ad altre categorie a rischio di emarginazione, in ausilio al personale dei servizi sociali;

i) assistenza culturale e sociale negli ospedali, in tutte le strutture ricettive per soggetti deboli e nelle carceri, in modo particolare in quelle minorili;

j) attività per la prevenzione delle dipendenze (da cibo, sostanze stupefacenti, alcool, fumo, sesso e porno dipendenza, gioco d’azzardo patologico, shopping compulsivo, televisione, internet e cellulare);

k) interventi di carattere ecologico, stagionali o straordinari, nel territorio, nei litorali, nelle zone boschive;

l) campagne e progetti di solidarietà sociale.

4. Gli enti pubblici, i privati e le associazioni che intendono promuovere il servizio civile volontario degli anziani presentano domande secondo tempi e modalità stabiliti dalla Giunta regionale attraverso un bando pubblico. L’affidamento del servizio civile avviene in applicazione di criteri preventivamente stabiliti e resi noti mediante avvisi pubblici nel Comune nel quale l’attività viene richiesta.

5. L’affidamento del servizio è regolato con la sottoscrizione di un atto d’impegno da entrambe le parti che non comporta l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato.

6. L’atto d’impegno prevede almeno:

a) l’articolazione delle prestazioni secondo moduli temporali;

b) la facoltà per l’anziano di articolare l’attività solo in alcuni dei moduli temporali previsti;

c) l’eventuale copertura dei costi sostenuti per l’attività resa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio;

d) la facoltà per l’anziano di recedere dall’impegno;

e) l’impegno del volontario ad adeguarsi alle disposizioni dettate dalla normativa e alle prescrizioni impartite dall’ente d’impiego in ordine all’organizzazione del servizio e alle particolari condizioni di espletamento.

7. Gli enti, che impiegano gli anziani nel servizio civile, devono stipulare, a favore degli stessi, una polizza assicurativa contro il rischio di infortuni, nonché contro il rischio di responsabilità civile verso terzi.

 

     Art. 8. Nuove tecnologie

1. La Regione al fine di consentire una fruizione più immediata e una maggiore diffusione dei servizi offerti alle persone anziane, sostiene la diffusione e l’implementazione di strumenti tecnologicamente avanzati, quali card informatizzate, portali telematici e piattaforme tecnologiche onde colmare con azioni positive il digital divide attuale.

2. La Regione, per le finalità di cui al comma 1, promuove la stipula di accordi e convenzioni con gli enti locali territoriali, con i soggetti del terzo settore, con i Patronati e con i Centri di Assistenza fiscale tesi ad agevolare l’utilizzo degli strumenti di cui al comma 1.

 

     Art. 9. Valutazione degli interventi

1. La Giunta regionale annualmente sulla base di quanto predisposto dalla “Consulta regionale per l’invecchiamento attivo” predispone una relazione informativa per il Consiglio regionale nella quale siano evidenziati i seguenti elementi:

a) lo stato di attuazione del “Programma triennale degli interventi” per Ambito Territoriale Ottimale in termini di interventi realizzati e avviati, di grado di coinvolgimento;

b) eventuali criticità rilevate;

c) grado di coordinamento ed integrazione raggiunti.

 

     Art. 10. Disposizioni finanziarie

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, quantificati in € 150.000,00 annui, si provvede, per ciascuna delle annualità 2017, 2018 e 2019, mediante prelevamento del corrispondente importo dagli stanziamenti iscritti nel Bilancio pluriennale 2017-2019 della Regione Basilicata alla Missione 20, Programma 03 “Fondo Speciale per oneri di natura corrente derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionano successivamente alla approvazione del bilancio”.

2. Per gli esercizi successivi si provvede con la legge di approvazione del bilancio pluriennale.

3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni di bilancio individuando pertinenti Missione, Programma e Capitoli.

 

     Art. 11. Pubblicazione ed entrata in vigore

1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.


[1] Comma così sostituito dall'art. 7 della L.R. 29 giugno 2018, n. 11.