§ 5.1.142 - L.R. 30 novembre 2017, n. 32.
Riconoscimento della fibromialgia e della encefalomielite mialgica benigna/sindrome da fatica cronica (ME/CFS)


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:30/11/2017
Numero:32


Sommario
Art. 1.  Riconoscimento della fibromialgia e della encefalomielite mialgica benigna/sindrome da fatica cronica (ME/CFS)
Art. 2.  Obiettivi
Art. 3.  Compiti della Regione
Art. 3 bis.  Clausola di neutralità finanziaria
Art. 4.  Clausola valutativa
Art. 5.  Norma di invarianza finanziaria
Art. 6.  Norma finanziaria
Art. 7.  Pubblicazione ed entrata in vigore


§ 5.1.142 - L.R. 30 novembre 2017, n. 32.

Riconoscimento della fibromialgia e della encefalomielite mialgica benigna/sindrome da fatica cronica (ME/CFS) [1]

(B.U. 30 novembre 2017, n. 47)

 

Art. 1. Riconoscimento della fibromialgia e della encefalomielite mialgica benigna/sindrome da fatica cronica (ME/CFS) [2]

1. La Regione Basilicata riconosce la fibromialgia e l'encefalomielite mialgica benigna/sindrome da fatica cronica (ME/CFS) quali sindromi che provocano pesanti riduzioni delle capacità di vita lavorativa, sociale e di relazione a causa delle conseguenze gravemente invalidanti dei sintomi [3].

2. Nel termine di 120 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale indica i provvedimenti da adottare per far fronte alla elettrosensibilità, sentita la Commissione consiliare competente [4].

 

     Art. 2. Obiettivi [5]

1. La Regione Basilicata persegue i seguenti obiettivi:

a) migliorare l’educazione sanitaria della popolazione sulle patologie di cui all’articolo 1;

b) favorire l’educazione sanitaria del soggetto affetto da fibromialgia e da encefalomielite mialgica benigna/sindrome da fatica cronica (ME/CFS) e della sua famiglia;

c) provvedere alla formazione e all’aggiornamento professionale dei medici di assistenza primaria, del personale sanitario rispetto alle patologie di cui all’articolo 1;

d) raccomandare, alla luce delle nuove classificazioni internazionali ICD-10 alle Commissioni collegiali per il riconoscimento delle invalidità civili, la dovuta attenzione al riconoscimento della disabilità da fibromialgia e da encefalomielite mialgica benigna/sindrome da fatica cronica (ME/CFS);

e) sostenere campagne di sensibilizzazione al fine di aumentare la consapevolezza della malattia e favorire l’accesso degli operatori sanitari e dei pazienti alle informazioni.

 

     Art. 3. Compiti della Regione

1. È individuato quale centro di riferimento regionale per la cura e la diagnosi della fibromialgia e della encefalomielite mialgica benigna/sindrome da fatica cronica (ME/CFS) il Dipartimento Reumatologia dell’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza ed alla sua rete [6].

2. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale individua:

a) gli ulteriori presidi destinati alla diagnosi e cura delle patologie di cui al comma1;

b) la dotazione organica e le risorse finanziarie necessarie al funzionamento dei presidi di cui alla lettera a);

c) i criteri per l’esenzione dal ticket per la diagnosi e le terapie relative alle patologie di cui al comma 1 [7].

 

     Art. 3 bis. Clausola di neutralità finanziaria [8]

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

2. La Regione provvede agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

     Art. 4. Clausola valutativa

1. La Giunta regionale relaziona ogni anno alla Commissione consiliare competente sullo stato delle conoscenze e delle nuove acquisizioni scientifiche in tema di fibromialgia e di encefalomielite mialgica benigna/sindrome da fatica cronica (ME/CFS), con particolare riferimento ai problemi concernenti la diagnosi precoce, la diffusione territoriale e l’impiego delle risorse finanziarie di cui alla presente legge [9].

 

     Art. 5. Norma di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione degli articoli 2 e 3 comma 1 e 2 lettere a) e b) non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

     Art. 6. Norma finanziaria

1. Fermo restando gli stanziamenti previsti per le altre leggi settoriali vigenti, agli oneri di natura corrente derivanti dall’attuazione dell’articolo 3 comma 2 lettera c), quantificati per ciascuno degli esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019 in euro 50.000,00, si provvede mediante prelevamento dalla Missione 20, Programma 03, Capitolo 67150 “Fondo speciale per oneri di natura corrente derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionano successivamente all’approvazione del bilancio” relativo al Bilancio di previsione pluriennale 2017-2019 della Basilicata. Per gli anni successivi l’entità dello stanziamento è fissata con la legge di stabilità.

2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.

3. [La spesa di cui al comma 2 dell’articolo 1 rientra tra quelle che la Regione già sostiene per le malattie rare] [10].

 

     Art. 7. Pubblicazione ed entrata in vigore

1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.


[1] Titolo già sostituito dall'art. 1 della L.R. 28 marzo 2018, n. 6 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 della L.R. 5 gennaio 2021, n. 1.

[2] Rubrica già sostituita dall'art. 2 della L.R. 28 marzo 2018, n. 6 e così ulteriormente sostituita dall'art. 2 della L.R. 5 gennaio 2021, n. 1.

[3] Comma sostituito dall'art. 2 della L.R. 28 marzo 2018, n. 6 e così modificato dall'art. 2 della L.R. 5 gennaio 2021, n. 1.

[4] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 28 marzo 2018, n. 6.

[5] Articolo così modificato dall'art. 3 della L.R. 5 gennaio 2021, n. 1.

[6] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 5 gennaio 2021, n. 1.

[7] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 29 giugno 2018, n. 11.

[8] Articolo inserito dall'art. 4 della L.R. 28 marzo 2018, n. 6 e abrogato dall'art. 2 della L.R. 29 giugno 2018, n. 11.

[9] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 5 gennaio 2021, n. 1.

[10] Comma abrogato dall'art. 3 della L.R. 28 marzo 2018, n. 6.