§ 46.3.28 - Legge 29 marzo 1949, n. 136.
Temporanee modificazioni al decreto legislativo 18 gennaio 1947, n. 133, contenente nuove norme sul matrimonio dei sottufficiali e militari di truppa [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.3 arma dei carabinieri
Data:29/03/1949
Numero:136


Sommario
Art. 1.      I sottufficiali ed i militari di truppa in carriera continuativa dell'Arma dei carabinieri, arruolati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, [...]
Art. 2.      I sottufficiali e i militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, riammessi in carriera continuativa prima della entrata in vigore della presente legge, possono [...]
Art. 3.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 46.3.28 - Legge 29 marzo 1949, n. 136.

Temporanee modificazioni al decreto legislativo 18 gennaio 1947, n. 133, contenente nuove norme sul matrimonio dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri.

(G.U. 16 aprile 1949, n. 88)

 

 

     Art. 1.

     I sottufficiali ed i militari di truppa in carriera continuativa dell'Arma dei carabinieri, arruolati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, possono, in deroga al decreto legislativo 18 gennaio 1947, n. 133, essere autorizzati a contrarre matrimonio, senza limitazione di numero, purchè:

     se marescialli dei tre gradi, brigadieri e vicebrigadieri, abbiano compiuto il 28° anno di età e contino otto anni di servizio;

     se appuntati, carabinieri scelti e carabinieri, abbiano compiuto il 30° anno di età e contino otto anni di servizio.

 

          Art. 2.

     I sottufficiali e i militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, riammessi in carriera continuativa prima della entrata in vigore della presente legge, possono contrarre matrimonio senza limitazione di numero, purchè abbiano compiuto il 30° anno di età e contino otto anni di servizio.

 

          Art. 3.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.