§ 46.3.27 - D.Lgs. 3 maggio 1948, n. 543 .
Norme sull'avanzamento dei capitani dell'Arma dei carabinieri e del Servizio di amministrazione.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.3 arma dei carabinieri
Data:03/05/1948
Numero:543


Sommario
Art. 1.      I capitani dell'Arma dei carabinieri e del Servizio di amministrazione, che rivestono la qualifica di primo tenente e che appartengono a classi che parteciparono alla [...]
Art. 2.      Le eccedenze, che, eventualmente, verranno a formarsi nel ruolo dei maggiori, per effetto delle promozioni di cui al precedente articolo, potranno essere eliminate, in [...]
Art. 3.      Le norme contenute nel primo comma dell'art. 1 del presente decreto non si applicano nei confronti di coloro che, per effetto di ritardi di carriera conseguenti a [...]
Art. 4.      Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano, su domanda degli interessati, da presentarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, [...]
Art. 5.      Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale"


§ 46.3.27 - D.Lgs. 3 maggio 1948, n. 543 [1] .

Norme sull'avanzamento dei capitani dell'Arma dei carabinieri e del Servizio di amministrazione.

(G.U. 29 maggio 1948, n. 123)

 

 

     Art. 1.

     I capitani dell'Arma dei carabinieri e del Servizio di amministrazione, che rivestono la qualifica di primo tenente e che appartengono a classi che parteciparono alla guerra 1915-18, saranno promossi, se prescelti, al grado di maggiore, con decorrenza, ai soli effetti giuridici, dal 7 settembre 1943, anche se non esistono in detto grado le vacanze necessarie.

     Con le stesse norme di cui al comma precedente saranno promossi, se prescelti, al grado di maggiore, conservando la propria anzianità relativa, i capitani dell'Arma dei carabinieri e del Servizio di amministrazione che, pur non trovandosi nelle condizioni previste nel comma medesimo, occupino, nel ruolo, una sede di anzianità più favorevole di quella occupata dai pari grado che saranno promossi maggiori in base al presente decreto.

     I maggiori dell'Arma dei carabinieri e del Servizio di amministrazione aventi anzianità posteriore al 7 settembre 1943 assumeranno, ai soli effetti giuridici, anzianità corrispondente a tale data e precederanno, nel ruolo, gli ufficiali promossi maggiori in applicazione delle norme contenute nel presente decreto.

 

          Art. 2.

     Le eccedenze, che, eventualmente, verranno a formarsi nel ruolo dei maggiori, per effetto delle promozioni di cui al precedente articolo, potranno essere eliminate, in tutto o in parte, mediante collocamento nella riserva di ufficiali appartenenti a detto ruolo, con le norme stabilite dal regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, e nei limiti che saranno indicati con decreto del Capo dello Stato su proposta del Ministro per la difesa, d'intesa con il Ministro per il tesoro.

     Le domande, per ottenere il collocamento nella riserva in applicazione del comma precedente, dovranno essere presentate alle competenti autorità gerarchiche entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I capitani che trovansi nelle condizioni indicate nel precedente articolo possono presentare la domanda di collocamento nella riserva anche se ancora non promossi al grado di maggiore.

 

          Art. 3.

     Le norme contenute nel primo comma dell'art. 1 del presente decreto non si applicano nei confronti di coloro che, per effetto di ritardi di carriera conseguenti a perdita di anzianità per qualsiasi causa o a giudizio di "non prescelto", non facciano parte, nel grado di capitano, di gruppi di ufficiali per i quali ricorrano entrambe le condizioni previste nel comma medesimo.

 

          Art. 4.

     Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano, su domanda degli interessati, da presentarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, anche agli ufficiali che siano stati raggiunti dai limiti di età.

     L'ufficiale che abbia titolo alla promozione sarà giudicato per il servizio permanente rimanendo nella posizione di riserva.

     Il giudizio sarà emesso dalle autorità del comando, corpo od ente dal quale egli dipendeva all'atto del collocamento nella riserva e, qualora il comando, corpo od ente sia stato soppresso, dalle autorità che saranno di volta in volta determinate dal Ministero.

     Se dichiarato "prescelto", l'ufficiale sarà riammesso nei ruoli del servizio permanente e promosso; se "non prescelto", rimarrà nella posizione di riserva, ma dalla data del giudizio decisivo di avanzamento cesserà di fruire del trattamento economico previsto dagli articoli 5 e 11 del regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, e sarà ammesso al godimento di quello previsto dalle disposizioni vigenti per l'ufficiale collocato nella riserva perchè "non prescelto".

 

          Art. 5.

     Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale".

 


[1] Ratificato dall'art. unico della L. 31 gennaio 1953, n. 72. Abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.