§ 46.3.12 - D.Lgs.Lgt. 26 agosto 1945, n. 659.
Modificazione dei limiti di età per gli ufficiali appartenenti all'Arma dei carabinieri reali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.3 arma dei carabinieri
Data:26/08/1945
Numero:659


Sommario
Art. 1.      I limiti di età previsti dall'art. 31 della legge 9 maggio 1940, n. 369, per gli ufficiali appartenenti all'Arma dei carabinieri Reali, sono modificati come dalla [...]
Art. 2.      In conseguenza delle attuali deficienze di ufficiali dell'Arma dei carabinieri Reali, il Ministro per la guerra ha facoltà, fino ad un anno dall'entrata in vigore del [...]
Art. 3.      Il numero degli ufficiali da richiamare in temporaneo servizio con le norme di cui al presente decreto non potrà eccedere il numero dei posti che, distintamente per [...]
Art. 4.      Il presente decreto ha effetto dal 25 agosto 1945


§ 46.3.12 - D.Lgs.Lgt. 26 agosto 1945, n. 659. [1]

Modificazione dei limiti di età per gli ufficiali appartenenti all'Arma dei carabinieri reali.

(G.U. 27 ottobre 1945, n. 129)

 

 

     Art. 1.

     I limiti di età previsti dall'art. 31 della legge 9 maggio 1940, n. 369, per gli ufficiali appartenenti all'Arma dei carabinieri Reali, sono modificati come dalla seguente tabella:

 

 

Limiti di età (anni) per ciascun grado

Ruolo

Ufficiali generali

Ufficiali superiori

Uff. inferiori

 

C.d'A.

Div.

Brig.

Col.

T.Col.

Magg.

Cap.

Ten.

Ufficiali dell'Arma dei CC. RR.

66

64

62

58

56

53

50

48

 

          Art. 2.

     In conseguenza delle attuali deficienze di ufficiali dell'Arma dei carabinieri Reali, il Ministro per la guerra ha facoltà, fino ad un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, di procedere, d'autorità, a richiami in temporaneo servizio, previo giudizio di epurazione, di ufficiali della riserva, per assicurare l'espletamento dei compiti inerenti al servizio d'istituto.

     Il Comando generale dell'Arma del carabinieri Reali, in conformità della disposizione del comma precedente, promuove, per ciascun ufficiale mediante proposta motivata, il richiamo in servizio.

 

          Art. 3.

     Il numero degli ufficiali da richiamare in temporaneo servizio con le norme di cui al presente decreto non potrà eccedere il numero dei posti che, distintamente per grado, risultino scoperti, per vacanze definitive, negli organici in vigore. Possono tuttavia operarsi richiami in servizio in eccedenza ai posti di determinati gradi semprechè tale eccedenza venga compensata con un corrispondente numero di posti da lasciare scoperti negli organici dei gradi superiori.

 

          Art. 4.

     Il presente decreto ha effetto dal 25 agosto 1945.


[1] Abrogato dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.