§ 46.2.6 - Legge 7 ottobre 1957, n. 968.
Ordinamento dell'aviazione antisommergibile.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.2 aeronautica militare
Data:07/10/1957
Numero:968


Sommario
Art. 1.      Il complesso degli aerei e degli equipaggi, dei mezzi e del personale tecnico a terra, specificamente destinati a condurre azioni aeree nella lotta contro i [...]
Art. 2.      Presso lo Stato maggiore della Marina è destinato un ufficiale generale dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale, in qualità di ispettore dell'aviazione per la [...]
Art. 3.      I reparti dell'aviazione "Antisom" sono costituiti
Art. 4.      Il generale ispettore dell'aviazione per la marina e il personale di cui sono costituiti i reparti dell'aviazione "Antisom" sono compresi negli organici delle rispettive [...]
Art. 5.      Agli ufficiali della Marina militare piloti, e ai sottufficiali, graduati e comuni della Marina militare in possesso del brevetto di specialista aeronautico, in servizio [...]
Art. 6.      L'onere annuo di lire 14.500.000 derivante dall'attuazione della presente legge graverà sul capitolo n. 59 dello stato di previsione della spesa del Ministero della [...]


§ 46.2.6 - Legge 7 ottobre 1957, n. 968. [1]

Ordinamento dell'aviazione antisommergibile.

(G.U. 28 ottobre 1957, n. 267)

 

 

     Art. 1.

     Il complesso degli aerei e degli equipaggi, dei mezzi e del personale tecnico a terra, specificamente destinati a condurre azioni aeree nella lotta contro i sommergibili, costituisce l'aviazione antisommergibile (Aviazione "Antisom").

     L'aviazione "Antisom" fa parte organicamente dell'Aeronautica militare, ma dipende per l'impiego dalla Marina militare.

     I comandanti dei gruppi e delle squadriglie "Antisom" sono ufficiali dei ruoli naviganti dell'Arma aeronautica. Il pilotaggio di ciascun aereo è affidato a ufficiali dei ruoli naviganti dell'Arma aeronautica e a ufficiali di marina piloti; le funzioni di primo pilota e il comando dell'aereo sono affidati al più elevato in grado o più anziano di detti ufficiali.

 

          Art. 2.

     Presso lo Stato maggiore della Marina è destinato un ufficiale generale dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale, in qualità di ispettore dell'aviazione per la Marina.

     Egli fa parte dello Stato maggiore della marina per l'impiego dei reparti aerei "Antisom" e l'addestramento relativo. Sovrintende, per conto dello Stato maggiore dell'aeronautica, alle attività tecniche e logistiche degli stessi reparti e relativo addestramento tecnico professionale.

     Le attribuzioni dell'ispettore dell'aviazione per la marina sono stabilite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la difesa.

 

          Art. 3.

     I reparti dell'aviazione "Antisom" sono costituiti:

     a) da personale dell'Aeronautica militare;

     b) da ufficiali della Marina militare in possesso del brevetto di pilota militare rilasciato dall'Aeronautica militare ed abilitati al pilotaggio di velivoli "Antisom" in dotazione ai reparti [2] ;

     c) da ufficiali della Marina militare in possesso del brevetto di osservatore dall'aeroplano;

     d) da personale del Corpo equipaggi militari marittimi (C.E.M.M.) delle categorie radaristi e radiotelegrafisti in possesso del brevetto di "specialista aeronautico" rilasciato dall'Aeronautica militare.

     Il numero dei piloti, degli osservatori e degli specialisti della Marina militare è stabilito con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la difesa, di concerto col Ministro per il tesoro.

 

          Art. 4.

     Il generale ispettore dell'aviazione per la marina e il personale di cui sono costituiti i reparti dell'aviazione "Antisom" sono compresi negli organici delle rispettive Armi o Corpi.

 

          Art. 5.

     Agli ufficiali della Marina militare piloti, e ai sottufficiali, graduati e comuni della Marina militare in possesso del brevetto di specialista aeronautico, in servizio presso i gruppi aerei "Antisom", spettano rispettivamente la indennità mensile normale di aeronavigazione e l'indennità mensile di volo previste per gli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, e per gli specialisti dell'Aeronautica militare dal decretolegge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 1935, n. 808, quale risulta successivamente modificata.

     Le suddette indennità sono corrisposte con l'osservanza delle condizioni e modalità stabilite dalle citate disposizioni e non sono cumulabili con gli assegni di cui al regolamento approvato con regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156, e successive modificazioni.

     Al personale della Marina militare indicato nel primo comma sono estese le norme che regolano l'attività di volo del personale dell'Aeronautica militare.

 

          Art. 6.

     L'onere annuo di lire 14.500.000 derivante dall'attuazione della presente legge graverà sul capitolo n. 59 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1956-57 e capitoli corrispondenti degli esercizi successivi.

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[2]  Lettera così sostituita dall'art. 1 della L. 30 settembre 1988, n. 425.