§ 46.2.5 - D.Lgs.C.P.S. 2 dicembre 1947, n. 1613 .
Adeguamento di limiti di somma stabiliti in ordinamenti contabili dell'Aeronautica.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.2 aeronautica militare
Data:02/12/1947
Numero:1613


Sommario
Art. 1.      Il limite di somma di lire duemila, di cui all'art. 10 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958, è elevato a lire diecimila
Art. 2.      Il limite di somma stabilito con l'art. 65 del regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli Enti aeronautici, approvato con regio decreto 22 marzo 1934, n. [...]
Art. 3.      Il limite di somma stabilito con l'art. 8, n. 2, della legge 18 marzo 1943, n. 210, è decuplicato, mentre i limiti di somma stabiliti con i numeri 4 e 5 dello stesso [...]
Art. 4.      Gli aumenti dei limiti di somma disposti con il presente decreto hanno vigore fino al 31 dicembre 1947 ed hanno effetto dal 1° luglio 1946


§ 46.2.5 - D.Lgs.C.P.S. 2 dicembre 1947, n. 1613 [1] .

Adeguamento di limiti di somma stabiliti in ordinamenti contabili dell'Aeronautica.

(G.U. 31 gennaio 1948, n. 25)

 

 

     Art. 1.

     Il limite di somma di lire duemila, di cui all'art. 10 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958, è elevato a lire diecimila.

 

          Art. 2.

     Il limite di somma stabilito con l'art. 65 del regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli Enti aeronautici, approvato con regio decreto 22 marzo 1934, n. 882, è decuplicato, mentre quello fissato con l'art. 96 dello stesso regolamento è quintuplicato.

 

          Art. 3.

     Il limite di somma stabilito con l'art. 8, n. 2, della legge 18 marzo 1943, n. 210, è decuplicato, mentre i limiti di somma stabiliti con i numeri 4 e 5 dello stesso articolo, sono quintuplicati.

 

          Art. 4.

     Gli aumenti dei limiti di somma disposti con il presente decreto hanno vigore fino al 31 dicembre 1947 ed hanno effetto dal 1° luglio 1946.

 


[1]  Ratificato dalla legge 31 gennaio 1953, n. 72. Abrogato dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.