§ 46.1.45 - Legge 23 dicembre 1985, n. 783.
Modifiche alla legge 28 aprile 1976, n. 192, recante norme sui corsi della scuola di guerra dell'Esercito.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.1 accademie e scuole
Data:23/12/1985
Numero:783


Sommario
Art. 1.      Alla legge 28 aprile 1976, n. 192, recante norme sui corsi della scuola di guerra dell'Esercito, sono apportate le seguenti modifiche
Art. 2.      Il quadro I della tabella 4 allegata alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, è sostituito da quello riportato nella tabella allegata alla [...]
Art. 3.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
Art. 4.      All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, decorrente dall'ultimo trimestre del 1986, valutato in annue lire 165 milioni, si provvede mediante riduzione [...]


§ 46.1.45 - Legge 23 dicembre 1985, n. 783. [1]

Modifiche alla legge 28 aprile 1976, n. 192, recante norme sui corsi della scuola di guerra dell'Esercito.

(G.U. 31 dicembre 1985, n. 306)

 

 

     Art. 1.

     Alla legge 28 aprile 1976, n. 192, recante norme sui corsi della scuola di guerra dell'Esercito, sono apportate le seguenti modifiche:

     1) l'art. 1 è sostituito dal seguente (Omissis).

     2) l'art. 3 è sostituito dal seguente (Omissis).

     3) all'art. 5 è aggiunto il seguente comma (Omissis).

     4) il secondo comma dell'art. 6 è sostituito dal seguente (Omissis).

     5) dopo il quinto comma dell'art. 6 è aggiunto il seguente (Omissis).

     6) il secondo e il terzo comma dell'art. 7 sono sostituiti dai seguenti (Omissis).

 

          Art. 2.

     Il quadro I della tabella 4 allegata alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, è sostituito da quello riportato nella tabella allegata alla presente legge.

 

          Art. 3.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

     Agli ufficiali dell'Arma dei carabinieri che prima dell'entrata in vigore della presente legge siano stati ammessi a frequentare il corso di stato maggiore continuano ad applicarsi le norme precedentemente in vigore.

     Gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri che prima dell'entrata in vigore della presente legge siano stati ammessi a frequentare o abbiano frequentato il corso di aggiornamento tecnico-professionale potranno partecipare al primo o al secondo concorso utile per l'ammissione al corso superiore di stato maggiore, fatte salve le disposizioni di cui ai commi terzo e quarto dell'art. 6 della legge 28 aprile 1976, n. 192.

 

          Art. 4.

     All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, decorrente dall'ultimo trimestre del 1986, valutato in annue lire 165 milioni, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto sul capitolo n. 1500 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1986 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Allegato - Quadro I della tabella 4 allegata alla legge 12 novembre 1955, n. 1137

     (Omissis)


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.