§ 45.1.137 – D.L. 15 giugno 1990, n. 151.
Disposizioni urgenti in materia di trasporti locali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:45. Finanziamenti
Capitolo:45.1 finanziamenti
Data:15/06/1990
Numero:151


Sommario
Art. 1.      1. E' autorizzato un primo concorso dello Stato nel finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione del nuovo contratto nazionale collettivo degli [...]
Art. 2.      1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, determinato in lire 190 miliardi per l'anno 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello [...]
Art. 3.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 45.1.137 – D.L. 15 giugno 1990, n. 151. [1]

Disposizioni urgenti in materia di trasporti locali.

(G.U. 18 giugno 1990, n. 140).

 

     Art. 1.

     1. E' autorizzato un primo concorso dello Stato nel finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione del nuovo contratto nazionale collettivo degli autoferrotranvieri, siglato il 2 ottobre 1989, nella misura di lire 190 miliardi per l'anno 1990.

     2. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto adottato di concerto con il Ministro del tesoro, provvede annualmente a ripartire, con riferimento alla quota di incremento retributivo pro capite del personale dipendente, l'importo di lire 190 miliardi di cui al comma 1 in due quote, di cui una destinata alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano per i pubblici servizi di propria competenza e l'altra destinata ai servizi ferroviari, sia in concessione che in gestione governativa, e agli autoservizi di competenza statale [2].

     3. Il Ministro dei trasporti, nell'ambito delle quote di cui al comma 2, provvede con propri decreti, adottati di concerto con il Ministro del tesoro:

     a) ad assegnare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'ammontare dovuto a ciascuna regione e provincia autonoma;

     b) a determinare l'ammontare dovuto a ciascuna azienda esercente servizi ferroviari e servizi automobilistici di competenza statale. [3]

 

          Art. 2.

     1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, determinato in lire 190 miliardi per l'anno 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento "Concorso dello Stato negli oneri per il rinnovo contrattuale nel settore dei pubblici trasporti".

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 3.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 1990, n. 226.

[2] Comma così sostituito dalla L. di conversione 4 agosto 1990, n. 226.

[3] Comma così sostituito dalla L. di conversione 4 agosto 1990, n. 226.