§ 45.1.5A - Legge 7 luglio 1970, n. 599.
Modifiche all'art. 14 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, sul trasporto gratuito degli alunni della scuola dell'obbligo.


Settore:Normativa nazionale
Materia:45. Finanziamenti
Capitolo:45.1 finanziamenti
Data:07/07/1970
Numero:599


Sommario
Art. 1.      L'art. 14 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, è sostituito dal seguente:
Art. 2.      Al maggiore onere di lire 1.000 milioni derivante dall'applicazioni della presente legge si provvede mediante la corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 2695 del bilancio del [...]


§ 45.1.5A - Legge 7 luglio 1970, n. 599. [1]

Modifiche all'art. 14 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, sul trasporto gratuito degli alunni della scuola dell'obbligo.

(G.U. 18 agosto 1970, n. 207)

 

     Art. 1.

     L'art. 14 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, è sostituito dal seguente:

     "Per il trasporto gratuito degli alunni della scuola dell'obbligo provenienti da località, frazioni o comuni viciniori ad una sede di scuola statale o di scuola autorizzata a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato, qualora non esista nel luogo di provenienza la corrispondente scuola statale e sussistano obiettive difficoltà di accesso, nonchè per il trasporto gratuito degli alunni degli istituti professionali statali, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, sono iscritte le seguenti somme:

     per il 1966 L. 1.400 milioni

     per il 1967 L. 4.100 milioni

     per il 1968 L. 4.600 milioni

     per il 1969 L. 5.200 milioni

     per il 1970 L. 6.900 milioni

     Il servizio di trasporto può essere affidato ai patronati scolastici e relativi consorzi provinciali, ad enti locali territoriali ed amministrazioni pubbliche e, quando si tratti di provvedere al trasporto di alunni degli istituti professionali, ai singoli istituti.

     Gli assuntori del servizio hanno l'obbligo di provvedere all'assicurazione degli alunni trasportati per i danni che a questi possano derivare nella esecuzione del trasporto.

     Gli enti locali sono autorizzati ad intervenire con loro contributi al fine di facilitare i trasporti di cui al precedente comma.

     L'erogazione delle somme destinate all'organizzazione del servizio di trasporto gratuito è disposta, sotto forma di contributi, a favore degli enti, delle amministrazioni e degli istituti indicati nel secondo comma del presente articolo. Su tali fondi è autorizzata la concessione di sussidi agli alunni a titolo di rimborso, parziale o totale, delle spese di viaggio sostenute quando non possano fruire del trasporto gratuito".

 

          Art. 2.

     Al maggiore onere di lire 1.000 milioni derivante dall'applicazioni della presente legge si provvede mediante la corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 2695 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione previsto per l'anno finanziario 1970 dall'art. 17 della legge 31 ottobre 1966, n. 942.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.

 


[1] Abrogata dall'art. 62 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, con la decorrenza ivi prevista.