§ 45.1.49 – L. 2 dicembre 1969, n. 968.
Istituzione nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno del capitolo "Fondo scorta” per il personale del Corpo nazionale dei [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:45. Finanziamenti
Capitolo:45.1 finanziamenti
Data:02/12/1969
Numero:968


Sommario
Art. 1.      Allo scopo di provvedere, nei casi di calamità pubbliche, alle momentanee deficienze di fondi presso le scuole centrali antincendi e i comandi provinciali dei vigili del [...]
Art. 2.      Per l'anno finanziario 1969 l'ammontare del fondo scorta di cui al precedente articolo 1 è fissato in lire 150.000.000


§ 45.1.49 – L. 2 dicembre 1969, n. 968.

Istituzione nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno del capitolo "Fondo scorta” per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

(G.U. 31 dicembre 1969, n. 328).

 

 

     Art. 1.

     Allo scopo di provvedere, nei casi di calamità pubbliche, alle momentanee deficienze di fondi presso le scuole centrali antincendi e i comandi provinciali dei vigili del fuoco, rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, viene stanziata annualmente la somma occorrente in apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

     Le somme accreditate alle scuole centrali antincendi e ai comandi provinciali dei vigili del fuoco sullo stanziamento di detto capitolo debbono essere versate presso la competente sezione di tesoreria provinciale con imputazione in uno speciale capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato quando cessino o diminuiscano le necessità dell'accreditamento e, in ogni caso, alla chiusura di ciascun esercizio finanziario.

 

          Art. 2.

     Per l'anno finanziario 1969 l'ammontare del fondo scorta di cui al precedente articolo 1 è fissato in lire 150.000.000.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio e a stabilire, con decreto da emanarsi di concerto col Ministro per l'interno e da sottoporsi al visto di registrazione della Corte dei conti, i criteri per l'impiego del fondo.