| Settore: | Normativa nazionale |
| Materia: | 45. Finanziamenti |
| Capitolo: | 45.1 finanziamenti |
| Data: | 09/02/1963 |
| Numero: | 233 |
| Sommario |
| Art. unico. All'art. 6 della legge 18 ottobre 1955, n. 908, è aggiunto il seguente comma |
§ 45.1.3a - Legge 9 febbraio 1963, n. 233.
Riduzione delle tariffe notarili relative agli atti e ai contratti inerenti alle operazioni di finanziamento effettuate in base alla legge 18 ottobre 1955, n. 908.
(G.U. 20 marzo 1963, n. 76).
All'art. 6 della
"Le tariffe notarili relative agli atti e ai contratti inerenti alle operazioni di finanziamento effettuate in base alla presente legge, sono ridotte del 75 per cento".