§ 45.1.32 – L. 2 marzo 1963, n. 362.
Modifiche con integrazioni alla legge 18 ottobre 1955, n. 908, riguardante la costituzione del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:45. Finanziamenti
Capitolo:45.1 finanziamenti
Data:02/03/1963
Numero:362


Sommario
Art. 1.      E' autorizzato l'ulteriore conferimento della somma di 5 miliardi di lire, a favore del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella [...]
Art. 2.      I finanziamenti per la costruzione di alloggi di tipo popolare di cui all'art. 2, primo comma, della legge 18 ottobre 1955, n. 908, possono essere concessi per un [...]
Art. 3.      I finanziamenti accordati ai sensi dell'art. 2 della legge 18 ottobre 1955, n. 908, per la formazione delle scorte necessarie in relazione alle caratteristiche del ciclo [...]
Art. 4.      Alla spesa derivante dell'applicazione dell'art. 1 della presente legge si provvede con corrispondente riduzione del fondo occorrente per far fronte agli oneri [...]
Art. 5.      Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio


§ 45.1.32 – L. 2 marzo 1963, n. 362. [1]

Modifiche con integrazioni alla legge 18 ottobre 1955, n. 908, riguardante la costituzione del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel Territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia.

(G.U. 2 aprile 1963, n. 89).

 

 

     Art. 1.

     E' autorizzato l'ulteriore conferimento della somma di 5 miliardi di lire, a favore del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia, di cui all'art. 1 della legge 18 ottobre 1955, n. 908.

 

          Art. 2.

     I finanziamenti per la costruzione di alloggi di tipo popolare di cui all'art. 2, primo comma, della legge 18 ottobre 1955, n. 908, possono essere concessi per un importo complessivo non superiore a 6 miliardi di lire, aumentato dell'ammontare dei rientri per capitale ed interessi sui finanziamenti stessi.

 

          Art. 3.

     I finanziamenti accordati ai sensi dell'art. 2 della legge 18 ottobre 1955, n. 908, per la formazione delle scorte necessarie in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione ed alla natura della produzione, non potranno superare il 20 per cento delle spese necessarie per la realizzazione dei progetti finanziati.

 

          Art. 4.

     Alla spesa derivante dell'applicazione dell'art. 1 della presente legge si provvede con corrispondente riduzione del fondo occorrente per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, di cui al capitolo n. 610 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1962-63.

 

          Art. 5.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.