§ 45.1.13 - L. 31 marzo 1954, n. 82.
Contributo a favore dell'Ente per la valorizzazione dell'isola d'Elba.


Settore:Normativa nazionale
Materia:45. Finanziamenti
Capitolo:45.1 finanziamenti
Data:31/03/1954
Numero:82


Sommario
Art. 1.      Lo Stato corrisponderà, a partire dall'esercizio finanziario 1953-54, un contributo annuo di lire 25.000.000 all'Ente per la valorizzazione dell'isola d'Elba, istituito [...]
Art. 2.      Sul contributo di cui all'articolo precedente l'Ente assegnerà direttamente lire 12.000.000 ai quattro Comuni della zona mineraria, ripartite in base alla popolazione [...]
Art. 3.      Alla copertura dell'onere derivante dalla attuazione della presente legge sarà provveduto mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 485 dello stato [...]


§ 45.1.13 - L. 31 marzo 1954, n. 82.

Contributo a favore dell'Ente per la valorizzazione dell'isola d'Elba.

(G.U. 10 aprile 1954, n. 83).

 

 

     Art. 1.

     Lo Stato corrisponderà, a partire dall'esercizio finanziario 1953-54, un contributo annuo di lire 25.000.000 all'Ente per la valorizzazione dell'isola d'Elba, istituito con legge 23 febbraio 1952, n. 101, per l'attuazione delle opere cui questo deve provvedere per quanto disposto dall'art. 1 della legge stessa [1].

 

          Art. 2.

     Sul contributo di cui all'articolo precedente l'Ente assegnerà direttamente lire 12.000.000 ai quattro Comuni della zona mineraria, ripartite in base alla popolazione censita (Rio Marina, Rio Elba, Porto Azzurro, Capoliveri), affinchè provvedano all'esecuzione delle opere pubbliche attinenti alle finalità indicate nella lettera b) dell'art. 1 della legge 23 febbraio 1952 [2].

 

          Art. 3.

     Alla copertura dell'onere derivante dalla attuazione della presente legge sarà provveduto mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 485 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1953-54.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


[1] L’importo di L. 25.000.000 di cui al presente comma è stato elevato a L. 50.000.000 dall'art. 1 della L. 5 maggio 1961, n. 442.

[2] L’importo di L. 12.000.000 di cui al presente comma è stato elevato a L. 16.000.000 dall'art. 2 della L. 5 maggio 1961, n. 442.