§ 45.1.4 - L. 30 luglio 1950, n. 723.
Utilizzo nel limite di 100 miliardi di lire degli aiuti E.R.P. per finanziamento degli acquisti di macchinari ed attrezzature.


Settore:Normativa nazionale
Materia:45. Finanziamenti
Capitolo:45.1 finanziamenti
Data:30/07/1950
Numero:723


Sommario
Art. 1.      Per la concessione di finanziamenti relativi all'acquisto di macchinari ed attrezzature il Ministero del tesoro è autorizzato a utilizzare una somma di lire, fino al [...]
Art. 2.      I finanziamenti di cui al precedente articolo vengono concessi previa approvazione da parte del Comitato I.M.I.-E.R.P. di cui all'art. 3 della legge 3 dicembre 1948, n. [...]
Art. 3.      Il Ministero del tesoro è autorizzato a stipulare le occorrenti convenzioni aggiunte a quelle di cui all'art. 7 della legge 21 agosto 1949, n. 730, al fine di regolare i [...]
Art. 4.      Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio
Art. 5.      La presente legge entra in vigore nel giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed ha effetto dal 1° gennaio 1950


§ 45.1.4 - L. 30 luglio 1950, n. 723.

Utilizzo nel limite di 100 miliardi di lire degli aiuti E.R.P. per finanziamento degli acquisti di macchinari ed attrezzature.

(G.U. 16 settembre 1950, n. 213).

 

 

     Art. 1.

     Per la concessione di finanziamenti relativi all'acquisto di macchinari ed attrezzature il Ministero del tesoro è autorizzato a utilizzare una somma di lire, fino al limite massimo di lire 100 miliardi, dal conto speciale di cui all'art. 2 della legge 4 agosto 1948, n. 110, a valere sulle disponibilità afferenti agli aiuti previsti dall'Accordo di cooperazione economica, approvato con la legge medesima e assegnati all'Italia.

 

          Art. 2.

     I finanziamenti di cui al precedente articolo vengono concessi previa approvazione da parte del Comitato I.M.I.-E.R.P. di cui all'art. 3 della legge 3 dicembre 1948, n. 1425. Ad essi sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni di cui alla legge 21 agosto 1949, n. 730, nonchè quelle di cui alla legge sopra citata 3 dicembre 1948, n. 1425.

 

          Art. 3.

     Il Ministero del tesoro è autorizzato a stipulare le occorrenti convenzioni aggiunte a quelle di cui all'art. 7 della legge 21 agosto 1949, n. 730, al fine di regolare i rapporti nascenti dalla esecuzione della presente legge.

 

          Art. 4.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 5.

     La presente legge entra in vigore nel giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed ha effetto dal 1° gennaio 1950.