§ 44.1.60 - Legge 24 aprile 2003, n. 92.
Modifica all'articolo 4 della legge 10 marzo 1955, n. 96, recante provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:44. Fascismo
Capitolo:44.1 fascismo
Data:24/04/2003
Numero:92


Sommario
Art. 1.      1. L'articolo 4, quarto comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, già sostituito dall'articolo unico della legge 2 dicembre 1969, n. 997, è sostituito dal seguente


§ 44.1.60 - Legge 24 aprile 2003, n. 92.

Modifica all'articolo 4 della legge 10 marzo 1955, n. 96, recante provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti.

(G.U. 26 aprile 2003, n. 96)

 

 

     Art. 1.

     1. L'articolo 4, quarto comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, già sostituito dall'articolo unico della legge 2 dicembre 1969, n. 997, è sostituito dal seguente:

     "Ai dipendenti pubblici, riconosciuti perseguitati politici o razziali, quando siano riconosciuti fisicamente idonei a disimpegnare le proprie funzioni nella pubblica amministrazione, è concesso, a loro richiesta e indipendentemente dalla data della loro assunzione, di rimanere in servizio fino al compimento del terzo anno successivo al limite di età per il collocamento a riposo per essi altrimenti previsto. Ai medesimi dipendenti si applica l'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503".

     2. Possono esercitare la facoltà di cui all'articolo 4, quarto comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, anche coloro che abbiano già raggiunto il limite di età per il collocamento a riposo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2003 e la data di entrata in vigore della presente legge. A tale fine, deve essere presentata, a pena di decadenza, apposita richiesta entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.