§ 44.1.5G - Legge 22 dicembre 1980, n. 932.
Integrazioni e modifiche alla legislazione recante provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti e razziali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:44. Fascismo
Capitolo:44.1 fascismo
Data:22/12/1980
Numero:932


Sommario
Art. 1.      All'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, e successive modificazioni, nel secondo comma, la lettera b) è sostituita con la seguente:
Art. 2.      L'art. 5 della legge 10 marzo 1955, n. 96, e successive modificazioni, è sostituito con il seguente:
Art. 3.      L'art. 4 della legge 24 aprile 1967, n. 261, è sostituito con il seguente:
Art. 4.      L'art. 8 della legge 10 marzo 1955, n. 96, e successive modificazioni è sostituito con il seguente:
Art. 5.      All'onere di lire 850 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1980, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo n. 6856 dello stato di [...]


§ 44.1.5G - Legge 22 dicembre 1980, n. 932.

Integrazioni e modifiche alla legislazione recante provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti e razziali.

(G.U. 12 gennaio 1981, n. 10)

 

     Art. 1.

     All'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, e successive modificazioni, nel secondo comma, la lettera b) è sostituita con la seguente:

     "b) l'assegnazione a confino di polizia o a casa di lavoro, inflitta in dipendenza dell'attività politica di cui al primo comma, ovvero la carcerazione preventiva congiunta a fermi di polizia, causati dalla stessa attività politica, quando per il loro reiterarsi abbiano assunto carattere persecutorio continuato;"

     nello stesso comma, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:

     "d) condanne inflitte da tribunali ordinari per fatti connessi a scontri avvenuti in occasione di manifestazioni dichiaratamente antifasciste e che abbiano comportato un periodo di reclusione non inferiore ad anni uno;

     e) la prosecuzione all'estero dell'attività antifascista con la partecipazione alla guerra di Spagna ovvero l'internamento in campo di concentramento o la condanna al carcere subìti in conseguenza dell'attività antifascista svolta all'estero".

 

          Art. 2.

     L'art. 5 della legge 10 marzo 1955, n. 96, e successive modificazioni, è sostituito con il seguente:

     "Ai fini del conseguimento delle prestazioni inerenti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono considerati utili i periodi scoperti da contribuzione a partire dal primo atto persecutorio subìto nelle circostanze di cui all'art. 1 della presente legge e fino al 25 aprile 1945, dai cittadini italiani che possano far valere una posizione assicurativa nell'assicurazione predetta, o periodi di lavoro assoggettabili a contribuzione dell'assicurazione stessa, ai sensi delle vigenti norme di legge.

     E' a carico dello Stato l'importo dei contributi figurativi da accreditare a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali, per i periodi riconosciuti utili a pensione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e nelle forme di previdenza sostitutive, esonerative ed esclusive della medesima dalla commissione di cui all'art. 8.

     Per la ricostruzione delle pensioni si seguono le procedure previste dalla legge 15 febbraio 1974, n. 36".

 

          Art. 3.

     L'art. 4 della legge 24 aprile 1967, n. 261, è sostituito con il seguente:

     "Ai cittadini italiani che siano stati perseguitati nelle circostanze di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, e successive modificazioni, verrà concesso, a carico dello Stato, un assegno vitalizio di benemerenza, riversibile ai familiari superstiti ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, pari al trattamento minimo di pensione erogato dal fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, nel caso in cui abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o siano riconosciuti invalidi a proficuo lavoro. L'assegno di riversibilità compete anche ai familiari di quanti sono stati perseguitati nelle circostanze di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, e successive modificazioni, e non hanno potuto fruire del beneficio perchè deceduti prima dell'entrata in vigore delle presente legge.

     L'assegno vitalizio di benemerenza non è cumulabile con l'assegno di cui all'art. 1 citato e la non cumulabiltà è estesa ai rispettivi assegni di riversibilità".

 

          Art. 4.

     L'art. 8 della legge 10 marzo 1955, n. 96, e successive modificazioni è sostituito con il seguente:

     "Le domande per conseguire i benefici di cui alla presente legge verranno sottoposte all'esame di una commissione, nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, la quale sarà composta:

     a) di un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con funzioni di presidente, e di uno per ciascuno dei Ministeri sopra indicati;

     b) di tre rappresentanti dell'Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti.

     La composizione della commissione è integrata con l'inclusione di un segretario, senza diritto di voto, scelto tra i funzionari della carriera direttiva del ruolo centrale del Ministero del tesoro e nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro.

     Al presidente, ai membri e al segretario della commissione predetta spettano i compensi previsti per il comitato di liquidazione per le pensioni di guerra.

     Per la validità delle deliberazioni della commissione è richiesta la presenza del presidente e di almeno la metà degli altri componenti.

     Le deliberazioni della commissione sono adottate a maggioranza.

     A parità di voti prevale quello del presidente".

 

          Art. 5.

     All'onere di lire 850 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1980, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, utilizzando parzialmente l'accantonamento "Modificazioni alle disposizioni sulla nomina del conciliatore e del vice pretore onorario".

     Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.