§ 44.1.5e - Legge 15 dicembre 1965, n. 1424.
Interpretazione autentica dell'art. 3 della legge 3 aprile 1961, n. 284, concernente modifiche alle norme della legge 10 marzo 1955, n. 96 e [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:44. Fascismo
Capitolo:44.1 fascismo
Data:15/12/1965
Numero:1424


Sommario
Art. unico.      L'art. 3 della legge 3 aprile 1961, n. 284, è interpretato nel seguente modo


§ 44.1.5e - Legge 15 dicembre 1965, n. 1424.

Interpretazione autentica dell'art. 3 della legge 3 aprile 1961, n. 284, concernente modifiche alle norme della legge 10 marzo 1955, n. 96 e della legge 8 novembre 1956, n. 1317, relative a provvidenze a favore dei perseguitati politici italiani antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti.

(G.U. 3 gennaio 1966, n. 1).

 

 

     Art. unico.

     L'art. 3 della legge 3 aprile 1961, n. 284, è interpretato nel seguente modo:

     "L'importo dei contributi figurativi da accreditare a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali, per i periodi riconosciuti utili a pensione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dalla Commissione di cui all'art. 8 della legge 10 marzo 1955, n. 96, è commisurato alla retribuzione attuale della categoria e qualifica professionale posseduta dagli interessati nei periodi di persecuzione. Si applica la tabella delle marche assicurative in vigore alla data di presentazione della domanda di pensione".