§ 44.1.5c - Legge 13 marzo 1958, n. 283.
Modifiche alle norme relative al trattamento di quiescenza degli appartenenti alla disciolta milizia volontaria per la sicurezza nazionale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:44. Fascismo
Capitolo:44.1 fascismo
Data:13/03/1958
Numero:283


Sommario
Art. 1.      Al primo comma dell'art. 4 della legge 20 marzo 1954, n. 72, è aggiunta, dopo la lettera c), la seguente lettera d
Art. 2.      E' assegnato un termine di sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge per la presentazione dalle domande degli aventi diritto in base all'articolo precedente


§ 44.1.5c - Legge 13 marzo 1958, n. 283. [1]

Modifiche alle norme relative al trattamento di quiescenza degli appartenenti alla disciolta milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

(G.U. 12 aprile 1958, n. 88).

 

 

     Art. 1.

     Al primo comma dell'art. 4 della legge 20 marzo 1954, n. 72, è aggiunta, dopo la lettera c), la seguente lettera d:

     "d) il periodo successivo alla cessazione trascorso in prigionia di guerra o in stabilimenti sanitari in seguito a ferite o infermità riconosciute contratte in guerra o per cause di guerra".

 

          Art. 2.

     E' assegnato un termine di sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge per la presentazione dalle domande degli aventi diritto in base all'articolo precedente.


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.