| Settore: | Normativa nazionale |
| Materia: | 44. Fascismo |
| Capitolo: | 44.1 fascismo |
| Data: | 18/12/1948 |
| Numero: | 1494 |
| Sommario |
| Art. 1. Ferme restando le disposizioni contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° dicembre 1947, n. 1611, il termine stabilito per la chiusura delle [...] |
| Art. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana |
§ 44.1.46 - Legge 18 dicembre 1948, n. 1494. [1]
Nuova proroga del termine stabilito per la chiusura delle operazioni di liquidazione delle soppresse organizzazioni sindacali fasciste.
(G.U. 7 gennaio 1949, n. 4)
Ferme restando le disposizioni contenute nel
La proroga ha effetto dal 1° gennaio 1949.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
[1] Abrogata dall'art. 1 del