§ 43.1.34 - L. 25 marzo 1971, n. 212.
Concessione di indennizzi in favore di cittadini colpiti da provvedimenti di espropriazione in Tunisia.


Settore:Normativa nazionale
Materia:43. Espropriazione per pubblica utilità e requisizioni
Capitolo:43.1 espropriazione per pubblica utilità e requisizioni
Data:25/03/1971
Numero:212


Sommario
Art. 1.      Ai cittadini italiani colpiti dai provvedimenti di espropriazione adottati il 12 maggio 1964 dal Governo tunisino, è attribuito un indennizzo a valere sull'ammontare globale forfettario di nove [...]
Art. 2.      Ai beneficiari del disposto di cui all'art. 1 che dichiarino di accettare l'indennizzo, è, inoltre, corrisposto un contributo da commisurarsi al valore di cui all'articolo precedente:   
Art. 3.      Gli importi delle anticipazioni già corrisposte ai sensi delle leggi 5 giugno 1965, n. 718, e 5 giugno 1967, n. 414, saranno detratti dalle somme liquidate a titolo di indennizzi e di [...]
Art. 4.      Restano confermati in materia i benefici previsti dall'art. 5 della legge 5 giugno 1965, n. 718.
Art. 5.      All'onere relativo all'anno 1970, per la concessione degli indennizzi di cui al precedente art. 1, si farà fronte con l'entrata costituita dal versamento di una corrispondente quota [...]
Art. 6.      Le domande per ottenere gli indennizzi previsti dalla presente legge devono essere presentate al Ministero del tesoro entro il termine di 90 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.
Art. 7.      La concessione degli indennizzi e dei contributi viene deliberata dalla commissione interministeriale prevista all'art. 4 della legge 5 giugno 1965, n. 718.
Art. 8.      Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.


§ 43.1.34 - L. 25 marzo 1971, n. 212. [1]

Concessione di indennizzi in favore di cittadini colpiti da provvedimenti di espropriazione in Tunisia.

(G.U. 4 maggio 1971, n. 110).

 

Art. 1.

     Ai cittadini italiani colpiti dai provvedimenti di espropriazione adottati il 12 maggio 1964 dal Governo tunisino, è attribuito un indennizzo a valere sull'ammontare globale forfettario di nove miliardi di lire, conseguito con l'accordo italo-tunisino del 29 agosto 1967.

     L'indennizzo verrà corrisposto in base alle clausole di detto accordo ed applicando un indice percentuale unico risultante dal rapporto fra il valore al 1964 del complesso delle proprietà perdute e l'ammontare del risarcimento globale conseguito.

     Il valore verrà determinato secondo le procedure e modalità contenute nella legge 5 giugno 1965, n. 718, e le valutazioni di dinari tunisini saranno rapportate in lire al cambio vigente alla data dell'accordo stesso.

     L'ammontare così risultante sarà corrisposto al netto delle quote di debito dei proprietari di cui al citato accordo.

     La spesa di lire 9 miliardi sarà iscritta in bilancio in ragione di lire 3 miliardi nell'esercizio 1970 e di lire 2 miliardi in ciascuno degli esercizi 1971, 1972 e 1973.

     L'ammontare del risarcimento in 9 miliardi di lire accordato dal governo tunisino sarà versato in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

 

     Art. 2.

     Ai beneficiari del disposto di cui all'art. 1 che dichiarino di accettare l'indennizzo, è, inoltre, corrisposto un contributo da commisurarsi al valore di cui all'articolo precedente:   

     fino a 10 milioni  40 per cento

     per le somme eccedenti i 10 milioni fino a 20 milioni  20 per cento

     per le somme eccedenti i 20 milioni fino a 50 milioni  10 per cento

     per le somme eccedenti i 50 milioni    5 per cento

     Nessuna riduzione può essere apportata al contributo per effetto dell'applicazione delle clausole dell'accordo italo-tunisino indicato nel precedente articolo.

     Il contributo sarà corrisposto con utilizzo dei fondi già autorizzati, per la concessione di anticipazioni, dalle leggi 5 giugno 1965, n. 718, e 5 giugno 1967, n. 414, le cui disponibilità saranno, all'uopo, versate all'entrata del bilancio dello Stato e quindi iscritte ad apposito capitolo di spesa.

 

     Art. 3.

     Gli importi delle anticipazioni già corrisposte ai sensi delle leggi 5 giugno 1965, n. 718, e 5 giugno 1967, n. 414, saranno detratti dalle somme liquidate a titolo di indennizzi e di contributi, intendendosi così attribuiti a titolo di indennizzo o di contributo.

     Nel caso in cui non sia possibile procedere alla liquidazione definitiva dell'indennizzo, e purché gli accertamenti lo consentano, potranno essere corrisposte agli interessati anticipazioni non superiori al 50 per cento dell'ammontare spettante a titolo di indennizzo o di contributo.

 

     Art. 4.

     Restano confermati in materia i benefici previsti dall'art. 5 della legge 5 giugno 1965, n. 718.

 

     Art. 5.

     All'onere relativo all'anno 1970, per la concessione degli indennizzi di cui al precedente art. 1, si farà fronte con l'entrata costituita dal versamento di una corrispondente quota dell'indennizzo globale forfettario dovuto dal Governo della Tunisia.

 

     Art. 6.

     Le domande per ottenere gli indennizzi previsti dalla presente legge devono essere presentate al Ministero del tesoro entro il termine di 90 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.

     Le domande già presentate all'amministrazione dello Stato in base alla legge 5 giugno 1965, n. 718, sono valide agli effetti del comma precedente.

 

     Art. 7.

     La concessione degli indennizzi e dei contributi viene deliberata dalla commissione interministeriale prevista all'art. 4 della legge 5 giugno 1965, n. 718.

 

     Art. 8.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.