§ 2.2.89 - L.R. 3 agosto 2017, n. 19.
Sostegno delle imprese del comparto ovino attive nella produzione agricola primaria per far fronte al deterioramento delle condizioni di produzione e di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.2 agricoltura - sostegno e sviluppo
Data:03/08/2017
Numero:19


Sommario
Art. 1.  Aiuti agli allevatori del comparto ovino
Art. 2.  Attuazione degli aiuti
Art. 3.  Normativa applicabile
Art. 4.  Abrogazioni
Art. 5.  Norma finanziaria
Art. 6.  Entrata in vigore


§ 2.2.89 - L.R. 3 agosto 2017, n. 19.

Sostegno delle imprese del comparto ovino attive nella produzione agricola primaria per far fronte al deterioramento delle condizioni di produzione e di mercato del latte della campagna 2016/2017.

(B.U. 7 agosto 2017, n. 37)

 

Art. 1. Aiuti agli allevatori del comparto ovino

1. La somma di euro 14.000.000, disposta per l'anno 2017 dall'articolo 5, comma 31, della legge regionale 13 aprile 2017, n. 5 (legge di stabilità 2017), tenuto conto delle difficoltà di attuazione dei programmi di distribuzione gratuita di formaggi ovini DOP prodotti in Sardegna a favore di soggetti a rischio povertà ed esclusione sociale presenti nel territorio regionale, è riprogrammata destinando rispettivamente:

a) euro 2.000.000 per il finanziamento di un programma di distribuzione alle persone indigenti di formaggi ovini DOP prodotti in Sardegna; il programma degli interventi e le relative modalità attuative sono approvati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta degli Assessori competenti in materia di politiche sociali e di agricoltura, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge (missione 12 - programma 04 - titolo 1);

b) euro 12.000.000 per il finanziamento di un programma di sostegno delle imprese del comparto ovino, attive nella produzione agricola primaria, per far fronte al deterioramento delle condizioni di produzione e di mercato del latte della campagna 2016/2017; le direttive di attuazione del programma sono approvate con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di agricoltura, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge (missione 16 - programma 01 - titolo 1).

2. Per le finalità di cui al comma 1, lettera b), è autorizzata, per l'anno 2017, l'ulteriore spesa di euro 3.000.000 (missione 16 - programma 01 - titolo 1).

 

     Art. 2. Attuazione degli aiuti

1. All'erogazione degli aiuti previsti dall'articolo 1, comma 1, lettera b), e comma 2, secondo le direttive di attuazione approvate con deliberazione della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b), provvede l'Agenzia regionale per la gestione e l'erogazione degli aiuti in agricoltura (ARGEA Sardegna) ai sensi del capo IV della legge regionale 8 agosto 2006, n. 13 (Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna).

 

     Art. 3. Normativa applicabile [1]

1. Gli aiuti previsti dalla presente legge sono erogati conformemente ai principi generali dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato e al quadro delle norme in materia di aiuti di Stato applicabili al settore agricolo, formato in particolare dai regolamenti (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, e n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, e dagli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020.

2. La Giunta regionale è autorizzata a stabilire che gli aiuti previsti dalla presente legge o parte di essi siano attuati conformemente a quanto stabilito per la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole dal capo II (Interventi compensativi) del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38).

 

     Art. 4. Abrogazioni

1. Il comma 31 dell'articolo 5 della legge regionale n. 5 del 2017 è abrogato

 

     Art. 5. Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dalla presente legge sono quantificati, per l'anno 2017, in euro 17.000.000 (missione12 - programma 04 - titolo 1; missione 16 - programma 01 - titolo 1).

2. L'Amministrazione regionale attua la presente legge, per l'anno 2017, mediante l'impiego delle risorse relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 31, della legge regionale n. 5 del 2017, abrogato dall'articolo 4 della presente legge, iscritta, per lo stesso anno, in conto della missione 12 - programma 04 - titolo 1, del bilancio regionale 2017-2019 e, specificamente:

a) per euro 2.000.000 relativi all'articolo 1, comma 1, lettera a), mediante utilizzo di pari quota delle risorse relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 31, della legge regionale n. 5 del 2017, abrogato dall'articolo 4 della presente legge, già iscritte, per le medesime finalità, in conto della missione 12 - programma 04 - titolo 1 (capitolo SC08.6908) del bilancio regionale per gli anni 2017-2019;

b) per euro 15.000.000 mediante la variazione di bilancio di cui al comma 3.

3. Nel bilancio della Regione per gli anni 2017-2019 sono introdotte le seguenti variazioni:

SPESA

in diminuzione

missione 12 - programma 04 - titolo 1

capitolo SC08.6908

2017 euro 12.000.000

 

missione 16 - programma 01 - titolo 1

capitolo SC06.1159

2017 euro 1.300.000

 

missione 16 - programma 01 - titolo 2

capitolo SC06.1027

2017 euro 1.000.000

capitolo SC06.1030

2017 euro 700.000

 

in aumento

missione 16 - programma 01 - titolo 1

capitolo NI

2017 euro 15.000.000

 

     Art. 6. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (Buras).


[1] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 14 settembre 2017, n. 20.