§ 3.3.120 - L.R. 19 giugno 2017, n. 8.
Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto ai fenomeni di usura, estorsione e sovra indebitamento.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.3 assistenza sociale
Data:19/06/2017
Numero:8


Sommario
Art. 1.  (Finalità e oggetto)
Art. 2.  (Fondo regionale per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni dell'usura, dell'estorsione e del sovraindebitamento e per la solidarietà alle vittime)
Art. 3.  (Soggetti destinatari e beneficiari)
Art. 4.  (Indennizzi e contributi per il sostegno delle vittime dell'usura, dell'estorsione e del sovra indebitamento
Art. 5.  (Costituzione di parte civile)
Art. 6.  (Integrazione agli interventi del Fondo statale per la prevenzione del fenomeno dell'usura)
Art. 7.  (Concessione dei contributi a favore dei fondi speciali antiusura costituiti dai Confidi)
Art. 8.  (Misure di sostegno nei casi di sovraindebitamento e per la prevenzione dell'usura. Costituzione di un Organismo regionale di composizione della crisi da sovraindebitamento)
Art. 8 bis.  (Protocolli d'intesa)
Art. 9.  (Osservatorio regionale sui fenomeni di usura, estorsione e sovraindebitamento)
Art. 10.  (Modifica all'articolo 5 quater della legge regionale 18 giugno 2007, n. 14 )
Art. 11.  (Disposizioni attuative)
Art. 12.  (Disposizioni transitorie)
Art. 13.  (Clausola valutativa)
Art. 14.  (Abrogazioni)
Art. 15.  (Norma finanziaria)


§ 3.3.120 - L.R. 19 giugno 2017, n. 8.

Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto ai fenomeni di usura, estorsione e sovra indebitamento.

(B.U. 22 giugno 2017, n. 25 - S.O. n. 1)

 

Art. 1. (Finalità e oggetto)

1. La Regione promuove la realizzazione di interventi volti a favorire uno sviluppo economico e sociale libero da condizionamenti illegali.

2. La Regione, per le finalità di cui al comma 1, ferme restando le disposizioni statali in materia e tenuto conto di quanto disposto dalla legge regionale 18 giugno 2007, n. 14 (Interventi in favore della prevenzione della criminalità e istituzione della Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie), promuove la realizzazione di interventi di prevenzione e di contrasto dei fenomeni dell'usura, dell'estorsione e del sovraindebitamento, collegati anche alla criminalità organizzata di stampo mafioso presente sul territorio nonché interventi di solidarietà nei confronti delle vittime dell'usura e dell'estorsione.

2-bis. Gli interventi regionali previsti al comma 2 sono finalizzati a comprendere esclusivamente attività di prevenzione volte a porre in essere azioni su fattori sociali ed ambientali che possono favorire la diffusione e la proliferazione dei fenomeni criminosi ivi citati [1].

 

     Art. 2. (Fondo regionale per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni dell'usura, dell'estorsione e del sovraindebitamento e per la solidarietà alle vittime)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione istituisce presso la Presidenza della Giunta regionale un "Fondo regionale per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni dell'usura, dell'estorsione e del sovraindebitamento e per la solidarietà alle vittime", di seguito denominato Fondo.

2. Il Fondo è finanziato annualmente dalla Regione con la legge di bilancio ed è ripartito, annualmente, con deliberazione della Giunta regionale, in due quote.

3. La prima quota del Fondo è destinata a finanziare i seguenti interventi:

a) assistenza e consulenza professionale in materia di accesso al credito, usura ed estorsione;

b) sostegno psicologico a favore delle vittime dell'usura, dell'estorsione e del sovraindebitamento;

c) indennizzi e contributi per il sostegno delle vittime dell'usura e dell'estorsione;

d) contributi per la costituzione di parte civile alle vittime dell'usura e dell'estorsione;

e) misure di sostegno nei casi di sovraindebitamento e per la prevenzione dell'usura;

f) attività di comunicazione e di sensibilizzazione sugli strumenti di tutela garantiti dall'ordinamento;

g) organizzazione di eventi informativi e iniziative culturali rivolte agli istituti scolastici di ogni ordine e grado e alla cittadinanza.

4. La Regione promuove, progetta e realizza gli interventi di cui al comma 3, lettere a), b), f) e g) anche in collaborazione o su iniziativa di enti locali, istituzioni scolastiche e formative, associazioni, fondazioni, associazioni di categoria, sindacati, cooperative e organizzazioni di volontariato, regolarmente costituite, che operano nel campo sociale.

5. La seconda quota del Fondo è destinata alla realizzazione dei seguenti interventi:

a) contributi integrativi a favore dei fondi speciali antiusura costituiti dai Consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) delle associazioni di categoria imprenditoriali e degli ordini professionali, dalle fondazioni ed associazioni antiusura di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura) entro un massimo del 20 per cento delle erogazioni effettuate dallo Stato mediante il Fondo statale per la prevenzione del fenomeno dell'usura, con le modalità di cui all'articolo 7 e alla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 11;

b) contributi a favore dei soggetti sovra indebitati in possesso di un accordo omologato dal giudice ai sensi dell'articolo 12 della legge 27 gennaio 2012, n. 3 (Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento), secondo le modalità di cui all'articolo 11, comma 1 bis [2].

6. [L'integrazione di cui al comma 5, lettera a), è concessa a titolo d'anticipazione regionale della quota a saldo, successivamente erogata dallo Stato, ed è corrisposta previa presentazione, da parte del soggetto interessato, della delibera di concessione dell'anticipazione del mutuo, adottata dal Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura nella quale sono individuati i destinatari e le modalità di concessione] [3].

7. [Il saldo di cui al comma 6 erogato dallo Stato confluisce nel Fondo. A tal fine, il soggetto destinatario dell'integrazione rilascia idonea delega secondo le modalità determinate dalla Giunta regionale] [4].

8. [La Regione revoca i provvedimenti di concessione delle anticipazioni di cui al comma 5, lettera a), e provvede al recupero delle somme già erogate, nei casi previsti dall'articolo 14, comma 9, della legge 108/1996] [5].

 

     Art. 3. (Soggetti destinatari e beneficiari)

1. I destinatari degli interventi del Fondo di cui all'articolo 2 sono:

a) i Confidi che operano sul territorio regionale e che hanno costituito i fondi speciali per la prevenzione dell'usura previsti dall'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge 108/1996 ;

b) le istituzioni scolastiche e formative;

c) le associazioni, le fondazioni, le cooperative e le organizzazioni di volontariato regolarmente costituite che operano nel campo sociale;

d) le fondazioni e le associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura, operanti sul territorio regionale, di cui all'articolo 15, comma 4, della legge 108/1996 ;

e) le associazioni e organizzazioni antiestorsione di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 44/1999 ;

f) gli enti locali, anche in forma associata, che in collaborazione con uno dei soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) prestano attività di assistenza e informazione nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 2, comma 3.

2. I beneficiari degli interventi del Fondo di cui all'articolo 2 sono le vittime del reato di usura e di estorsione, i soggetti a rischio di usura o di sovraindebitamento nonché i soggetti in stato di sovraindebitamento, che hanno la residenza ovvero la sede legale od operativa nel territorio regionale.

3. Ai fini della presente legge si intende per:

a) vittime del reato di usura e di estorsione, le persone fisiche e i soggetti che esercitano attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, che hanno subito pregiudizio fisico o mentale, sofferenze psichiche e danni materiali, quale conseguenza dei reati di estorsione e di usura di cui a gli articoli 629 e 644 del codice penale, perpetrati nei loro confronti e che hanno presentato denuncia all'autorità competente;

b) soggetti a rischio di usura:

1) le persone fisiche che si trovano nell'impossibilità di accesso al credito, anche per eventi non dipendenti dalla loro volontà, secondo quanto definito dalla deliberazione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c) ;

2) i soggetti che esercitano attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, ai quali è stata rifiutata una domanda di finanziamento assistita da una garanzia pari ad almeno il 50 per cento dell'importo del finanziamento stesso, pur in presenza della disponibilità dei Confidi al rilascio della garanzia;

c) soggetti in stato di sovraindebitamento: i soggetti che si trovano nella situazione di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a), della legge 27 gennaio 2012, n. 3 (Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento);

d) soggetti a rischio di sovraindebitamento: debitore individuale o nucleo familiare, il cui carico dei debiti eccede la propria capacità di pagamento in una prospettiva di lungo termine, secondo quanto definito dalla deliberazione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c.

 

     Art. 4. (Indennizzi e contributi per il sostegno delle vittime dell'usura, dell'estorsione e del sovra indebitamento [6])

1. La Regione, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera c), concede alle persone fisiche e alle imprese di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), secondo le modalità e i criteri definiti nella deliberazione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera d) :

a) un indennizzo, riconosciuto una tantum, di importo variabile, da un minimo di euro 5.000,00 fino ad un massimo di euro 20.000,00, in funzione della gravità dell'interruzione o della compromissione dell'attività lavorativa e di eventuali ulteriori danni subiti, debitamente documentati. In caso di morte del beneficiario, l'indennizzo è devoluto agli eredi legittimi;

b) un contributo per i danneggiamenti di immobili e loro pertinenze, in misura non superiore all'80 per cento della spesa da sostenere per il completo ripristino di ciascun immobile e, comunque, fino ad un importo massimo di euro 30.000,00. A valere sul contributo concesso può essere erogata una anticipazione pari al 40 per cento a presentazione del certificato di inizio lavori;

c) un contributo, per i danneggiamenti di mezzi di trasporto o di mezzi di lavoro qualificati come beni mobili registrati, pari alle spese di riparazione e, comunque, non superiore ad euro 5.000,00 per singolo mezzo. In caso di distruzione totale del mezzo, previa esibizione del certificato di radiazione dal pubblico registro, il beneficio è commisurato al 60 per cento del prezzo di listino di un mezzo identico o, nel caso di un esemplare non più in produzione, simile per potenza e caratteristiche tecniche, strutturali e di allestimento a quello reso inservibile.

1 bis. La Regione concede ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 5, lettera b), un contributo a fondo perduto a sostegno del percorso di uscita dallo stato di sovra indebitamento di importo variabile compreso tra un minimo di euro1.500,00 e un massimo di euro 4.000,00 [7].

1 ter. Nei casi in cui i beni e i redditi dei debitore non sono sufficienti a garantire la fattibilità dell'accordo o del piano del consumatore e non è possibile dare attuazione all'articolo 8, comma 2, della l.r. 3/2012 per mancanza di terzi sottoscrittori della proposta di accordo o di piano, anche in garanzia, la Regione concede un finanziamento agevolato a sostegno del percorso di uscita dallo stato di sovra indebitamento, se l'Organismo di composizione della crisi da sovra indebitamento (OCC) accerta che tale contributo è sufficiente al raggiungimento dell'accordo. L'importo di tale finanziamento è compreso tra un minimo di euro 5.000,00 e un massimo di euro 15.000,00 [8].

1 quater. Le modalità di concessione del contributo di cui al comma 1 bis e del finanziamento agevolato di cui al comma 1 ter sono definite con deliberazione della Giunta regionale sulla base di intese con tribunali a cui fanno riferimento gli OCC o attraverso protocolli di intesa di cui al comma 1 dell'articolo 8 bis [9].

1 quinquies. Il contributo del comma 1 bis ed il finanziamento del comma 1 ter sono cumulabili tra loro a favore del medesimo soggetto, nonché con l'eventuale intervento di fondazioni e associazioni di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 [10].

 

     Art. 5. (Costituzione di parte civile)

1. La Regione, nel riconoscere il dovere civico della denuncia, sostiene, attraverso il Fondo di cui all'articolo 2, la costituzione di parte civile delle vittime nei processi per reati di estorsione e di usura di cui agli articoli 629 e 644 del codice penale, per contribuire alle spese relative alle procedure legali sostenute da coloro che non sono ammessi al patrocinio a spese dello Stato previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia).

2. Se i soggetti ammessi ai contributi di cui al comma 1, al termine del giudizio penale nel quale si sono costituiti parte civile, conseguono il rimborso delle spese legali sostenute, restituiscono al Fondo di cui all'articolo 2 il contributo in precedenza erogato, nei limiti di quanto effettivamente conseguito da parte dell'autore del reato.

 

     Art. 6. (Integrazione agli interventi del Fondo statale per la prevenzione del fenomeno dell'usura)

1. La Regione, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 5, lettera c), integra i fondi speciali antiusura costituiti dai Confidi delle associazioni di categoria imprenditoriali e degli ordini professionali, dalle fondazioni ed associazioni antiusura di cui all'articolo 15 della legge 108/1996, entro un massimo del 20 per cento delle erogazioni effettuate dallo Stato mediante il Fondo statale per la prevenzione del fenomeno dell'usura.

 

     Art. 7. (Concessione dei contributi a favore dei fondi speciali antiusura costituiti dai Confidi)

1. I Confidi, le fondazioni e le associazioni antiusura con sede legale o con sede operativa nel territorio regionale, al fine di ottenere i contribuiti di cui all'articolo 6, presentano domanda alla Regione entro il 31 gennaio di ogni anno.

2. La domanda, fermo restando quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera f), deve comunque contenere l'impegno a:

a) utilizzare il contributo esclusivamente per il rilascio delle garanzie previste dall'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge 108/1996 ;

b) restituire il contributo che, entro ventiquattro mesi dall'erogazione, non è stato impegnato per la concessione delle garanzie di cui alla lettera a).

3. Il contributo è concesso con determinazione dirigenziale entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, mediante la ripartizione della disponibilità finanziaria tra i Confidi aventi diritto in proporzione all'entità originaria del Fondo di cui all'articolo 2.

4. Contestualmente alla concessione del contributo, la Regione provvede all'anticipazione del 50 per cento dell'importo concesso. Il restante 50 per cento è erogato dopo la comunicazione del legale rappresentante del Confidi di aver impegnato almeno il 40 per cento del contributo concesso.

5. La ripartizione del contributo per gli anni successivi è effettuata tenuto conto delle garanzie prestate e delle risorse complessive ancora disponibili risultanti dalla rendicontazione del Fondo prevista dal comma 6.

6. Entro il 31 gennaio di ogni anno i Confidi destinatari del contributo presentano alla Giunta regionale, pena la revoca del contributo, il rendiconto circa l'effettuata prestazione di garanzia su operazioni di credito.

 

     Art. 8. (Misure di sostegno nei casi di sovraindebitamento e per la prevenzione dell'usura. Costituzione di un Organismo regionale di composizione della crisi da sovraindebitamento)

1. La Giunta regionale, anche in collaborazione con altri enti pubblici, costituisce un Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento (OCC), ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3 (Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovra indebitamento).

2. La Regione, con le risorse del Fondo di cui all'articolo 2, promuove e sostiene la nascita sul territorio regionale di una rete estesa di organismi di composizione della crisi da sovra indebitamento, ne coordina e ne armonizza l'azione, attraverso appositi protocolli di intesa, favorendo la collaborazione tra i suddetti organismi e il sistema dei Confidi di cui all'articolo 3, comma l, lettera a), al fine di assicurare maggiore efficacia alle misure di contrasto al sovra indebitamento [11].

3. La Regione, per favorire il consolidamento del debito di coloro che versano in condizioni di sovraindebitamento e prevenire il ricorso all'usura, promuove, attraverso il Fondo di cui all'articolo 2:

a) campagne di informazione e sensibilizzazione sull'uso responsabile del denaro e sull'accesso consapevole al credito;

b) corsi di formazione sull'uso responsabile del denaro e sull'accesso consapevole al credito.

4. La Regione, previa intesa con l'Ente nazionale per il microcredito, attraverso il fondo di garanzia per il microcredito di cui all'articolo 8 della legge regionale 18 maggio 2004, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2004) promuove l'attivazione di specifici programmi per prevenire l'insorgenza di condizioni di sovraindebitamento.

 

     Art. 8 bis. (Protocolli d'intesa) [12]

1. La Regione concorre a prevenire e contrastare il fenomeno del sovra indebitamento anche attraverso la stipula di eventuali protocolli di intesa con i tribunali, con gli organismi di conciliazione della crisi e con le fondazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d).

 

     Art. 9. (Osservatorio regionale sui fenomeni di usura, estorsione e sovraindebitamento)

1. E' istituito presso il Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 100 dello Statuto, l'Osservatorio regionale sui fenomeni di usura, estorsione e sovraindebitamento, di seguito denominato Osservatorio.

2. L'Osservatorio è la sede per il confronto con le associazioni, le fondazioni, le cooperative e le organizzazioni di volontariato, regolarmente costituite che operano nel settore ed esercita una funzione di impulso per le politiche che la Regione intende attuare per prevenire e contrastare i fenomeni dell'usura, dell'estorsione e del sovraindebitamento.

3. L'Osservatorio, anche in collaborazione con altri enti, promuove:

a) l'analisi e lo studio dei fenomeni di cui al comma 1 presenti sul territorio regionale, anche sotto il profilo della loro eventuale connessione alla criminalità organizzata di stampo mafioso;

b) azioni di sensibilizzazione e di informazione sui fenomeni di cui al comma 1 nonché azioni di tipo educativo e culturale, volti in particolare a favorirne l'emersione, anche in collaborazione con le istituzioni e le associazioni economiche e sociali presenti sul territorio regionale;

c) azioni per prevenire le situazioni di disagio e di dipendenza connesse ai fenomeni di cui al comma 1.

4. Il Presidente dell'Osservatorio è il Presidente del Consiglio regionale. Il Presidente può delegare uno o più componenti dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale a rappresentarlo.

5. L'Osservatorio è composto da rappresentanti della Giunta regionale, delle associazioni, delle fondazioni e di altri enti che operano, sul territorio regionale, nell'ambito della prevenzione e del contrasto ai fenomeni dell'usura, dell'estorsione e del sovraindebitamento nonché da rappresentanti dell'Ufficio scolastico regionale, previa intesa, e da esperti in materia di usura, estorsione e sovraindebitamento.

6. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, stabilisce, con propria deliberazione da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il numero dei componenti dell'Osservatorio, in conformità a quanto previsto dal comma 5, le modalità di nomina e sostituzione nonché i compiti e le modalità di organizzazione e di funzionamento.

7. I componenti dell'Osservatorio restano in carica per la durata della legislatura e la loro partecipazione è a titolo gratuito.

 

     Art. 10. (Modifica all'articolo 5 quater della legge regionale 18 giugno 2007, n. 14 )

1. L'articolo 5 quater della legge regionale 14/2007 è sostituito dal seguente: "Art. 5 quater (Istituzione dell'Osservatorio regionale sulla criminalità organizzata di stampo mafioso e per la promozione della cultura della legalità)

1. E' istituito presso il Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 100 dello Statuto, l'Osservatorio regionale sulla criminalità organizzata di stampo mafioso e per la promozione della cultura della legalità.

2. L'Osservatorio opera quale organismo consultivo del Consiglio regionale con funzioni di iniziativa e di coordinamento nell'ambito delle politiche di sensibilizzazione ed educazione civica sui temi connessi alla criminalità organizzata di stampo mafioso e alla promozione della cultura della legalità.

3. L'Osservatorio esprime parere obbligatorio sulle leggi e sui provvedimenti inerenti le politiche di cui al comma 2.

4. Il Consiglio regionale definisce, con apposito regolamento, la composizione, le modalità di organizzazione, la struttura ed il funzionamento dell'Osservatorio. La partecipazione all'Osservatorio non ha titolo oneroso.

5. L'Osservatorio promuove specifiche azioni di tipo educativo e culturale nei confronti dei fenomeni connessi alla criminalità organizzata di stampo mafioso, anche in collaborazione con le istituzioni e le associazioni economiche e sociali presenti sul territorio regionale.

6. L'Osservatorio mette in atto azioni per prevenire le situazioni di disagio connesse o derivanti da attività criminose di tipo organizzato di stampo mafioso, nei limiti delle competenze regionali in materia e nell'esercizio delle sue funzioni di iniziativa e coordinamento.

7. La Regione coordina gli interventi di propria competenza ed in particolare quelli previsti dall'articolo 5 della legge regionale 10 dicembre 2007, n. 23 (Disposizioni relative alle politiche regionali in materia di sicurezza integrata) con gli interventi dell'Osservatorio nell'ambito delle politiche di prevenzione sui temi connessi alla criminalità organizzata di stampo mafioso e di altre fattispecie criminali e con gli altri interventi regionali di cui alla presente legge. Nell'ambito delle stesse materie di competenza regionale, l'Osservatorio:

a) garantisce il raccordo dei progetti e delle attività delle strutture regionali competenti;

b) fornisce supporto e consulenza nei confronti degli enti locali e dei soggetti pubblici e privati in materia di prevenzione dei fenomeni della criminalità organizzata di stampo mafioso e di altre fattispecie criminali.

8. E' istituito presso l'Osservatorio un centro di documentazione, aperto alla fruizione dei cittadini, sui fenomeni connessi alla criminalità organizzata di stampo mafioso, con specifico riguardo al territorio regionale, al fine di favorire iniziative di carattere culturale, per la raccolta di materiali e per la diffusione di conoscenze in materia.".

 

     Art. 11. (Disposizioni attuative)

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente, provvede con deliberazione a:

a) determinare la percentuale delle due quote del Fondo di cui all'articolo 2, nonchè gli interventi da realizzare;

b) [fissare le modalità per il rilascio della delega di cui all'articolo 2, comma 7] [13];

c) definire le condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b), punto 1), e lettera d) ;

d) fissare le modalità e i criteri per la concessione degli indennizzi nonché dei contributi e dei finanziamenti agevolati di cui all'articolo 4, comma 1 [14];

e) disciplinare le modalità e i criteri per la concessione dei contribuiti erogabili per il sostegno alle spese legali per la costituzione di parte civile di cui all'articolo 5 ;

f) individuare le modalità e i criteri per la concessione dei contributi di cui all'articolo 7 ;

g) definire le modalità per la costituzione dell'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui all'articolo 8.

1 bis. La Giunta regionale affida la gestione dei contributi e dei finanziamenti agevolati di cui all'articolo 4, commi l bis e 1 ter, a Finpiemonte S.p.A. che stabilisce criteri e procedure di concessione degli stessi [15].

 

     Art. 12. (Disposizioni transitorie)

1. I procedimenti per la concessione dei contributi, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano a essere gestiti in base alla legge regionale 2 febbraio 2000, n. 11 (Interventi regionali in materia di usura).

2. Alla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse finanziarie residue del Fondo integrativo di solidarietà per le vittime dell'usura, di cui all'articolo 1 della legge regionale 11/ 2000, confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 2 della presente legge.

3. La Giunta regionale, in sede di prima applicazione, ridefinisce, se necessario, i termini di cui all'articolo 7, commi 1 e 6.

4. Nelle more dell'istituzione dell'Osservatorio regionale sui fenomeni di usura, estorsione e sovraindebitamento di cui all'articolo 9, resta in carica l'Osservatorio istituito con la deliberazione del Consiglio regionale del Piemonte 30 luglio 1996, n. 268-12415 (Costituzione dell'Osservatorio sul fenomeno dell'usura).

 

     Art. 13. (Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale rende conto al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della legge e dei risultati ottenuti dagli interventi di prevenzione, di contrasto dei fenomeni dell'usura, dell'estorsione e del sovraindebitamento, collegati anche alla criminalità organizzata di stampo mafioso presente sul territorio, nonché di supporto nei confronti delle vittime dell'usura e dell'estorsione, realizzati per favorire uno sviluppo economico e sociale libero da condizionamenti illegali.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, avvalendosi anche dei dati e delle informazioni disponibili per l'adempimento degli oneri informativi previsti dall'articolo 11 della legge regionale 14/2007, trascorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge e con periodicità biennale, presenta alla commissione consiliare competente e al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche, una relazione che contiene almeno le seguenti informazioni:

a) un quadro dell'andamento, della consistenza ed evoluzione degli interventi realizzati in contrasto ai fenomeni dell'usura, dell'estorsione e del sovraindebitamento, collegati anche alla criminalità organizzata di stampo mafioso;

b) un prospetto della dotazione finanziaria annualmente stanziata e delle risorse effettivamente utilizzate per ciascuna delle quote del Fondo di cui all'articolo 2 ;

c) una descrizione delle procedure adottate per realizzare gli interventi previsti e il numero, la tipologia e i costi di quelli previsti e di quelli realizzati;

d) il numero e la tipologia dei beneficiari degli interventi;

e) i criteri di ammissione agli indennizzi ed ai contributi previsti dall'articolo 4, il tipo e il numero delle domande ammesse e l'entità del contributo erogato;

f) il numero, l'entità, nonché le modalità procedurali e organizzative utilizzate per l'erogazione dei contributi ai fondi speciali antiusura, di cui all'articolo 7 ;

g) quali criticità sono emerse nell'attuazione della presente legge.

3. Le relazioni successive alla prima documentano inoltre il contributo dato dagli strumenti e dagli interventi previsti dalla presente legge per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1.

4. Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.

5. I soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dai commi 2 e 3. Gli eventuali oneri relativi alle attività di cui ai commi 2 e 3, trovano copertura negli stanziamenti di cui all'articolo 15.

 

     Art. 14. (Abrogazioni)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale 2 febbraio 2000, n. 11 (Interventi regionali in materia di usura).

 

     Art. 15. (Norma finanziaria)

1. Fermo restando che la costituzione e il funzionamento dell'Organismo indicato all'articolo 8, comma 1, non comportano nuovi oneri a carico del bilancio regionale, per l'attuazione dell'articolo 2, agli oneri di parte corrente nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione finanziario 2017-2019, nell'ambito della missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 01.11 (Altri servizi generali) si provvede mediante l'istituzione di un apposito fondo denominato "Fondo regionale per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni dell'usura, dell'estorsione e del sovraindebitamento e per la solidarietà alle vittime", pari a euro 300.000,00 per ciascun anno del triennio 2017-2019, alla copertura del quale fondo si fa fronte con le risorse della missione 01, programma 01.11.

2. Per la realizzazione dei programmi e dei compiti dell'Osservatorio di cui all'articolo 9, costituenti spesa corrente iscritta nella missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 01.01 (Organi istituzionali) dello stato di previsione della spesa del bilancio del Consiglio regionale, si provvede con le risorse già istituite nell'ambito della medesima missione e medesimo programma del bilancio finanziario di previsione del Consiglio regionale per gli esercizi 2017, 2018 e 2019, approvato con deliberazione 28 dicembre 2016, n. 183-43098.


[1] Comma aggiunto dall'art. 117 della L.R. 31 ottobre 2017, n. 16.

[2] Comma così sostituito dall'art. 162 della L.R. 17 dicembre 2018, n. 19.

[3] Comma abrogato dall'art. 162 della L.R. 17 dicembre 2018, n. 19.

[4] Comma abrogato dall'art. 162 della L.R. 17 dicembre 2018, n. 19.

[5] Comma abrogato dall'art. 162 della L.R. 17 dicembre 2018, n. 19.

[6] Rubrica così sostituita dall'art. 163 della L.R. 17 dicembre 2018, n. 19.

[7] Comma aggiunto dall'art. 163 della L.R. 17 dicembre 2018, n. 19.

[8] Comma aggiunto dall'art. 163 della L.R. 17 dicembre 2018, n. 19.

[9] Comma aggiunto dall'art. 163 della L.R. 17 dicembre 2018, n. 19.

[10] Comma aggiunto dall'art. 163 della L.R. 17 dicembre 2018, n. 19.

[11] Comma così sostituito dall'art. 164 della L.R. 17 dicembre 2018, n. 19.

[12] Articolo inserito dall'art. 165 della L.R. 17 dicembre 2018, n. 19.

[13] Lettera abrogata dall'art. 166 della L.R. 17 dicembre 2018, n. 19.

[14] Lettera così sostituita dall'art. 166 della L.R. 17 dicembre 2018, n. 19.

[15] Comma aggiunto dall'art. 166 della L.R. 17 dicembre 2018, n. 19.