§ 4.4.284 - R.R. 28 luglio 2017, n. 3.
Regolamento regionale di attuazione della legge regionale 27 febbraio 2017 n. 5 'Rete escursionistica della Lombardia'


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:28/07/2017
Numero:3


Sommario
Art. 1.  (Oggetto)
Art. 2.  (Criteri di valutazione della sussistenza delle caratteristiche per l'inserimento dei percorsi nel catasto della REL)
Art. 3.  (Modalità di tenuta e aggiornamento del catasto della REL)
Art. 4.  (Modalità di fruizione in sicurezza della REL)
Art. 5.  (Fruizione multipla e specifica)
Art. 6.  (Limitazioni alla fruizione multipla)
Art. 7.  (Modifiche agli allegati 1 e 2)


§ 4.4.284 - R.R. 28 luglio 2017, n. 3.

Regolamento regionale di attuazione della legge regionale 27 febbraio 2017 n. 5 'Rete escursionistica della Lombardia'

(B.U. 1 agosto 2017, n. 31, suppl.)

 

Art. 1. (Oggetto)

1. Il presente regolamento definisce:

a) i criteri in base ai quali valutare la sussistenza delle caratteristiche dei percorsi della rete escursionistica (REL) di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), della l.r. 5/2017;

b) le modalità di tenuta e di aggiornamento del catasto regionale della rete escursionistica e, in particolare, le modalità di raccolta dei dati, le regole di digitalizzazione, le basi cartografiche di riferimento, la scala di rilievo e le modalità per l'integrazione con il sistema informativo territoriale (SIT);

c) i limiti e le condizioni per la fruizione in sicurezza della REL, riportando anche la segnaletica direzionale unificata, integrata da specifiche tecniche, in quanto strumento per la fruizione stessa.

 

     Art. 2. (Criteri di valutazione della sussistenza delle caratteristiche per l'inserimento dei percorsi nel catasto della REL)

1. Possono essere inseriti nel catasto regionale della REL i sentieri escursionistici, i sentieri alpinistici, le vie ferrate e i siti di arrampicata aventi almeno una delle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) della l.r. 5/2017. Per la valutazione della sussistenza delle caratteristiche di cui alle suddette lettere b) e c) si utilizzano i seguenti criteri:

a) per l'interesse storico-culturale: in generale, il valore del percorso quale testimonianza di civiltà, storia e cultura ed in particolare l'utilizzo dello stesso nel passato per fini strategici, militari, commerciali o altri fini, l'impiego di antiche tecniche e materiali di costruzione o la connotazione storica del territorio di appartenenza in relazione all'agricoltura, all'allevamento o alla gestione forestale;

b) per l'interesse religioso: presenza del percorso in luoghi caratterizzati da strutture architettoniche, anche semplici ed essenziali, quali santelle, crocifissi, cappelle, luoghi di raccoglimento, già utilizzati nel passato dai pellegrini e che oggi fungono da itinerari devozionali di richiamo turistico;

c) per l'interesse sportivo: la destinazione del percorso a modalità specifiche e multiple di fruizione nel corso dell'anno, per attività motorie, escursionistiche, ciclo escursionistiche, ippiche e di arrampicata;

d) per l'interesse paesaggistico-ambientale: la significativa presenza di flora e fauna o l'attraversamento di luoghi privilegiati di osservazione del paesaggio e della natura;

e) per la funzionalità alla realizzazione del sistema a rete: il collegamento con percorsi o sentieri già esistenti o la connessione a itinerari di lunga percorrenza anch'essi inclusi nella REL o appartenenti a reti sentieristiche di altre regioni o stati.

 

     Art. 3. (Modalità di tenuta e aggiornamento del catasto della REL)

1. Il catasto regionale della rete escursionistica è costituito da una banca dati contenente le informazioni identificative, descrittive e geografiche dei percorsi distinti in:

a) sentieri escursionistici;

b) sentieri alpinistici;

c) vie ferrate;

d) siti di arrampicata.

2. Il catasto è tenuto ed aggiornato con le modalità e le specifiche tecniche indicate nell'allegato 1 del presente regolamento, nel quale sono altresì indicate, in particolare, le modalità di raccolta dei dati, le regole di digitalizzazione, le basi cartografiche di riferimento, la scala di rilievo e le modalità per l'integrazione con il SIT.

3. I percorsi sono distinti in base alla difficoltà di fruizione secondo le modalità indicate nell'allegato 2.

4. Gli enti proponenti in forma singola o associata interessati all'inserimento nel catasto regionale della REL di un percorso trasmettono alla struttura regionale la relazione comprovante la sussistenza di una o più delle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), e c) della l.r. 5/2017 corredata dalla seguente documentazione, redatta secondo le modalità indicate nell'allegato 1:

a) scheda del percorso;

b) cartografia corrispondente ai dati riportati nella scheda, comprensiva dei dati cartografici vettoriali georeferenziati, come da specifiche tecniche di cui all'allegato 1;

c) documentazione fotografica delle diverse caratteristiche del percorso;

d) attestazione dello stato di proprietà dei sedimi attraversati dal percorso;

e) documentazione inerente l'espletamento delle procedure di pubblicità;

f) attestazione relativa all'eventuale attraversamento di territori della rete ecologica regionale (RER).

5. La struttura regionale competente verifica, anche con il supporto di ERSAF, la completezza della documentazione pervenuta, acquisisce il parere della Consulta per la REL ed accertata con decreto dirigenziale la sussistenza di una o più delle caratteristiche richieste per l'inserimento dei percorsi nel catasto della REL trasmette ad ERSAF la proposta di inserimento.

6. In sede di prima applicazione della l.r. 5/2017, nel caso in cui gli enti competenti, in forma singola o associata, propongano il trasferimento di intere banche dati di percorsi già esistenti in loro possesso queste possono essere acquisite direttamente al catasto purché rispettose dei requisiti minimi obbligatori indicati nell'allegato 1 [1].

7. Il catasto è messo a disposizione degli operatori per programmare e attuare le iniziative di valorizzazione della REL e per contribuire all'implementazione del catasto stesso.

8. I dati del catasto sono resi disponibili on line sul sito istituzionale della Regione e possono essere utilizzati per iniziative di valorizzazione della REL.

9. In nessun caso i dati inseriti nel catasto possono essere ceduti a terzi dietro compenso. L'utilizzo da parte di terzi è soggetto alle restrizioni di accesso secondo i criteri generali per l'Open Data, definiti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e dal decreto legislativo 24 gennaio 2006 n. 36 (Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico).

10. Gli enti territorialmente competenti di cui all'articolo 2, comma 2, della l.r. 5/2017, nonché tutti gli altri soggetti detentori di dati utili all'implementazione quali, ad esempio, comuni, comunità montane, unioni di comuni, province, enti parco, Club alpino italiano, collegio regionale delle guide alpine, contribuiscono alla realizzazione del catasto fornendo le informazioni contenute nelle banche dati a loro disposizione.

 

     Art. 4. (Modalità di fruizione in sicurezza della REL)

1. La fruizione in sicurezza della REL è assicurata dalla segnaletica. Per segnaletica si intendono le diverse tipologie di indicazione di un percorso della REL riportate nell'allegato 2 apposte su elementi naturali quali pietre, rocce, alberi o su supporti in materiale vario. Tali indicazioni sono realizzate secondo le prescrizioni e con le caratteristiche definite dal consiglio centrale del CAI e integrate da specifiche tecniche.

2. La segnaletica fornisce agli escursionisti e alle guide le indicazioni:

a) per percorrere in sicurezza gli itinerari che compongono la REL;

b) sulle caratteristiche paesaggistico-ambientali, storico-culturali, religiose o sportive del territorio dove è localizzato l'itinerario;

c) sui punti tappa, sulle aree attrezzate per la sosta, sulle strutture ricettive, sui punti di ristoro, sui centri di accoglienza, informazione e documentazione della REL, nonché sui rifugi, sui bivacchi, sulle aree di soccorso e, ove possibile, sulle sorgenti di acqua potabile.

3. I segnali collocati nei parchi, nelle aree protette o nelle aree facenti parte del patrimonio agricolo forestale regionale riportano il logo del parco, dell'area protetta o del patrimonio agricolo forestale regionale. Nelle aree appartenenti al patrimonio agricolo forestale la segnaletica della REL si aggiunge alla cartellonistica inerente al patrimonio stesso.

4. Sui percorsi della REL si osservano le norme del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) in quanto applicabili e le specifiche norme di comportamento riportate sulla segnaletica.

5. In fase di prima applicazione, la messa in sicurezza della rete tramite la nuova segnaletica può avvenire gradualmente entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

 

     Art. 5. (Fruizione multipla e specifica)

1. La fruizione dei percorsi inseriti nella REL è consentita a piedi, in bicicletta, anche a pedalata assistita ad alimentazione elettrica, a cavallo o a dorso di altri animali da sella e da soma e con mezzi non motorizzati, fatte salve specifiche prescrizioni e modalità più restrittive di utilizzo per ragioni di sicurezza, per particolari caratteristiche o condizioni dei percorsi e degli ambienti attraversati.

2. Possono essere individuati nel catasto della REL percorsi a fruizione specifica quali i percorsi invernali, cicloescursionistici, anche per e-bike, le ippovie e i percorsi per diversamente abili.

 

     Art. 6. (Limitazioni alla fruizione multipla)

1. La fruizione dei percorsi della REL con bicicletta, mountain bike (MTB) o bicicletta a pedalata assistita (E-bike) è consentita sui percorsi che presentano caratteristiche tali da permettere l'agevole passaggio contemporaneo di utenza multipla.

2. Laddove il percorso presenti tratti con caratteristiche, quali, ad esempio, elevata pendenza, larghezza limitata o particolare tipologia di fondo, tali da impedire la fruizione multipla o da renderla difficoltosa per la sicurezza degli utenti, l'ente territorialmente competente può:

a) mantenere la fruizione multipla, qualora l'incidenza dei tratti non adatti a tale uso sia poco significativa rispetto alla totalità del percorso, imponendo il transito con il mezzo a mano nei tratti in cui l'incrocio con altri utenti sia difficoltoso e apponendo le specifiche avvertenze e segnalazioni destinate alla sicurezza degli escursionisti;

b) interdire, utilizzando il simbolo di divieto riportato nell'allegato 2, la fruizione con biciclette o mountain bikes qualora l'incidenza dei tratti non adatti a tale uso sia significativa rispetto alla totalità del percorso;

c) consentire attività sportive diverse dall'escursionismo sia a piedi che in bicicletta, mountain bike o bicicletta a pedalata assistita, come il down hill.

3. Nei percorsi di interesse storico-culturale, paesaggistico-ambientale e religioso può essere interdetto il transito delle biciclette, mountain bikes o biciclette a pedalata assistita al fine di non arrecare danni.

4. La fruizione della REL a cavallo o a dorso di altri animali da sella o da soma è consentita sui percorsi che presentano caratteristiche tali da permettere l'agevole passaggio contemporaneo da parte di più utenti.

5. Laddove il percorso presenti tratti con caratteristiche tali da impedire la fruizione multipla o da renderla difficoltosa, ai fini della sicurezza degli utenti, l'ente territorialmente competente può:

a) interdire, utilizzando il simbolo di divieto riportato nell'allegato 2, la fruizione a cavallo o a dorso di altri animali, qualora l'incidenza dei tratti non adatti a tale uso sia significativa rispetto alla totalità del percorso;

b) mantenere la fruizione multipla del percorso qualora l'incidenza dei tratti non adatti alla fruizione a cavallo o a dorso di altri animali sia poco significativa rispetto alla totalità del percorso, imponendo il transito a piedi nei tratti in cui l'incrocio con altri utenti sia difficoltoso; su tali percorsi devono essere apposte le specifiche avvertenze e segnalazioni destinate alla sicurezza degli escursionisti.

6. Nei percorsi di interesse storico-culturale può essere interdetto il transito dei cavalli o di altri animali al fine di non arrecare danni.

7. Le limitazioni del presente articolo possono riguardare anche i percorsi della REL presenti all'interno delle aree di parchi, riserve ed altre aree naturali protette.

 

     Art. 7. (Modifiche agli allegati 1 e 2)

1. Con deliberazione della Giunta regionale possono essere apportate modifiche agli allegati 1 e 2.

 

Allegati

(Omissis)


[1] Comma così modificato dall'art. 13 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 23.