§ 5.15.16 - L.R. 11 aprile 2017, n. 3.
Riconoscimento e valorizzazione degli ecomusei regionali


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.15 musei e biblioteche
Data:11/04/2017
Numero:3


Sommario
Art. 1.  (Oggetto e finalità)
Art. 2.  (Riconoscimento e gestione degli ecomusei)
Art. 3.  (Marchio regionale degli ecomusei)
Art. 4.  (Comitato tecnico-scientifico)
Art. 5.  (Disposizioni transitorie)
Art. 6.  (Disposizioni finanziarie)


§ 5.15.16 - L.R. 11 aprile 2017, n. 3.

Riconoscimento e valorizzazione degli ecomusei regionali

(B.U. 13 aprile 2017, n. 30)

 

Art. 1. (Oggetto e finalità)

1. La Regione promuove, riconosce e disciplina gli ecomusei regionali, allo scopo di favorire la cultura della conservazione del paesaggio, testimoniare e valorizzare il patrimonio ambientale e culturale, promuovere la conservazione e la trasmissione della memoria storica, accompagnare le trasformazioni operate dalle generazioni presenti e future.

2. Per ecomuseo si intende una forma museale territoriale mirante a conservare, comunicare e rinnovare l’identità culturale di una comunità, attraverso un progetto integrato di tutela e valorizzazione di un territorio geograficamente, socialmente ed economicamente omogeneo, connotato da peculiarità storiche, culturali, paesistiche ed ambientali.

3. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione promuove, altresì, gli ecomusei quali luoghi di valorizzazione del paesaggio attraverso percorsi tematici multidisciplinari mirati a salvaguardare, comunicare e rinnovare le specificità locali e le diverse articolazioni delle molteplici identità di una comunità.

4. Finalità prioritarie degli ecomusei sono:

a) favorire nella comunità, intesa come custode del patrimonio e del cambiamento, lo sviluppo del sentimento di partecipazione alla vita del territorio;

b) orientare lo sviluppo del territorio in una logica di sostenibilità ambientale, economica e sociale, di responsabilità e di partecipazione dei soggetti, pubblici e privati, e dell’intera comunità locale;

c) valorizzare la diversità e la complessità dei patrimoni culturali locali che si esprimono nelle memorie e nei segni storici, nei saperi e nel saper fare locali, nella specificità del paesaggio anche di interesse ambientale e archeologico a vocazione agricola, faunistica e floristica, favorendo l’integrazione tra habitat naturale ed economia sostenibile e promuovendo il patrimonio storico ed archeologico regionale;

d) contribuire a rafforzare il senso di integrazione e di appartenenza delle identità locali, in chiave dinamico-evolutiva, attraverso il recupero delle radici storiche e culturali delle comunità;

e) contribuire alla valorizzazione del territorio attraverso la realizzazione di specifici progetti;

f) favorire l’incremento delle ricadute economiche provenienti dall’utilizzo sostenibile delle risorse locali quali il turismo, l’artigianato ed i prodotti tipici locali;

g) salvaguardare, ripristinare, restaurare e valorizzare ambienti di vita e di lavoro tradizionali, utili a tramandare le testimonianze della cultura e a ricostruire le abitudini di vita e di lavoro delle popolazioni locali;

h) valorizzare gli impianti industriali e produttivi di particolare interesse storico o artistico;

i) attuare strategie per la salvaguardia dei dialetti locali, anche attraverso operazioni di ricerca e documentazione;

l) promuovere la partecipazione diretta delle comunità, delle istituzioni culturali e scolastiche nonché delle associazioni locali affinché realizzino processi di valorizzazione, ricerca e fruizione attiva del patrimonio culturale, sociale e ambientale, compresi i saperi tramandati, anche oralmente, e le tradizioni locali;

m) promuovere l’utilizzo delle nuove tecnologie, dei nuovi media, in particolar modo di quelli interattivi e collaborativi, e delle fonti energetiche rinnovabili;

n) promuovere la valorizzazione dei beni quali l’acqua, l’aria, l’energia, la biodiversità, il territorio ed il paesaggio, le risorse agro-alimentari nonché i beni artistici e culturali;

o) promuovere e sostenere le attività di ricerca scientifica e didattico-educative relative all’ambiente, alla storia, ai patrimoni immateriali e alle tradizioni locali, con particolare riferimento alla memoria orale, alle narrazioni e alle dinamiche interculturali del territorio anche attraverso la collaborazione, previa stipula di apposite convenzioni, con istituti ed enti statali e regionali nonché con altre realtà ecomuseali;

p) promuovere lo sviluppo di pratiche museali innovative;

q) promuovere l’incremento dell’offerta ecomuseale in Italia e all’estero attraverso strumenti pubblicitari adeguati;

r) attivare la funzione di monitoraggio dei fenomeni di mutazione dei caratteri fisici e antropici del territorio, al fine di documentare l’evoluzione dell’ambiente naturale e del paesaggio antropico.

 

     Art. 2. (Riconoscimento e gestione degli ecomusei)

1. La Regione riconosce gli ecomusei promossi e gestiti:

a) dagli enti locali, in forma singola o associata;

b) dalle associazioni, dalle fondazioni culturali e ambientaliste e dagli altri organismi senza scopo di lucro appositamente costituiti e che hanno come oggetto statutario le finalità di cui all’articolo 1, commi 2 e 3;

c) dagli enti di gestione delle aree naturali protette regionali nel cui territorio ricade l’ecomuseo.

2. I soggetti di cui al comma 1 individuano, in conformità al regolamento di cui al comma 3, l’ambito territoriale dell’ecomuseo.

3. Ai fini del riconoscimento, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta del Comitato tecnico-scientifico di cui all’articolo 4, adotta, ai sensi dell’articolo 47, comma 2, lettera b) dello Statuto e sentita la commissione consiliare competente, un regolamento nel quale sono definiti i criteri ed i requisiti per il riconoscimento della qualifica di ecomuseo.

4. Il regolamento di cui al comma 3 definisce, in particolare:

a) le caratteristiche di omogeneità culturale, geografica e paesaggistica dell’ambito territoriale dell’ecomuseo;

b) il coinvolgimento documentato della comunità locale nel progetto di interpretazione ambientale e culturale;

c) la presenza di beni ovvero di elementi patrimoniali, materiali e immateriali, naturalistici, ambientali e culturali, riconosciuti di valore dalla comunità locale;

d) la presenza di almeno un centro di interpretazione attrezzato con quanto di necessità per il conseguimento delle finalità e per svolgere il ruolo, le funzioni e le attività pratiche che ne derivano;

e) l’esistenza di itinerari di visita, luoghi ed elementi di interpretazione.

5. Il regolamento di cui al comma 3 definisce, altresì, i criteri e le modalità per il riconoscimento degli ecomusei di cui all’articolo 5, comma 1.

6. La Giunta regionale, su proposta del Comitato tecnico-scientifico di cui all’articolo 4, approva, previo parere delle commissioni consiliari competenti, entro il 31 gennaio di ogni anno, il programma annuale regionale degli ecomusei nel quale sono individuati gli ecomusei riconosciuti in conformità al regolamento di cui al comma 3. Al programma è allegato un elenco regionale degli ecomusei con l’indicazione della relativa denominazione esclusiva e del logo. L’inserimento nell’elenco degli ecomusei equivale a riconoscimento della qualifica di ecomuseo.

7. Ai fini dell’inserimento nel programma annuale regionale degli ecomusei i soggetti interessati di cui al comma 1 presentano, secondo le modalità indicate nella deliberazione prevista dall’articolo 3, comma 4, lettera a), un’apposita domanda con allegato il programma della relativa attività e l’indicazione della propria denominazione e del logo.

8. Il programma di cui al comma 6 individua, altresì, le iniziative di formazione degli operatori degli ecomusei, da realizzarsi anche mediante la partecipazione e lo scambio culturale nei circuiti degli ecomusei già attivi.

9. La Regione concorre alla gestione degli ecomusei riconosciuti ai sensi del comma 6 attraverso appostiti contributi concessi secondo i criteri e le modalità indicati nella deliberazione di cui all’articolo 3, comma 4, lettera b).

10. Entro il 31 dicembre gli ecomusei riconosciuti inviano all’assessorato regionale competente un report dell’attività svolta e la programmazione relativa all’anno successivo.

11. La Giunta regionale riferisce, con cadenza annuale, al Consiglio regionale in merito allo stato di attuazione della presente legge e, in particolare, sugli ecomusei riconosciuti e sulle proposte e progetti dagli stessi realizzati.

 

     Art. 3. (Marchio regionale degli ecomusei)

1. Presso l’assessorato regionale competente in materia di cultura, è istituito il marchio regionale degli ecomusei, di seguito denominato marchio.

2. Agli ecomusei riconosciuti ai sensi dell’articolo 2, comma 6 è rilasciato il marchio attraverso il quale la Regione promuove, altresì, l’immagine degli ecomusei regionali.

3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione definisce:

a) le caratteristiche ideografiche del marchio, individuate avvalendosi delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente [1];

b) i criteri e le modalità di concessione in uso del marchio, i casi di sospensione, decadenza e revoca della stessa;

c) le modalità d’uso del marchio.

4. La Giunta regionale, annualmente, con propria deliberazione definisce, altresì:

a) le modalità ed il termine per la presentazione della domanda di cui all’articolo 2, comma 7 e la documentazione d’allegare;

b) i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui all’articolo 2, comma 9, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 93 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 e successive modifiche, relativo alla disciplina delle modalità e dei termini di scadenza per l’ottenimento dei benefici e provvidenze di legge.

 

     Art. 4. (Comitato tecnico-scientifico)

1. E’ istituito, presso l’assessorato regionale competente in materia di cultura, il Comitato tecnico-scientifico, di seguito denominato Comitato, con il compito di predisporre la proposta del regolamento di cui all’articolo 2, comma 3 e la proposta del programma annuale regionale degli ecomusei di cui all’articolo 2, comma 6, nonché di svolgere azioni di coordinamento nei confronti degli ecomusei riconosciuti ai sensi del medesimo articolo 2, comma 6.

2. Il Comitato è presieduto dall’Assessore regionale competente in materia di cultura o da un suo delegato ed è composto da:

a) quattro dirigenti regionali competenti in materia di beni culturali, di paesaggio, di ambiente e di turismo sostenibile;

b) due esperti in materia di progettualità integrata che ha come tema la valorizzazione territoriale;

c) un componente designato da ciascuna delle università pubbliche presenti nel territorio regionale.

3. Le funzioni di segretario del Comitato sono affidate ad un funzionario della direzione regionale competente in materia di cultura. Il Comitato determina, con proprio regolamento, le modalità di funzionamento e può invitare a partecipare alle proprie sedute esperti e rappresentanti delle comunità locali, quali associazioni, comitati, organizzazioni e imprese culturali.

4. I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Presidente della Regione e restano in carica per tutta la durata della legislatura.

5. La costituzione ed il funzionamento del Comitato non comporta oneri aggiuntivi per l’amministrazione regionale e la partecipazione dei componenti è a titolo gratuito.

 

     Art. 5. (Disposizioni transitorie)

1. In sede di prima attuazione, gli ecomusei gestiti dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, già operano da almeno due anni nel territorio regionale nel rispetto delle finalità previste dall'articolo 1, sono riconosciuti dalla Regione secondo i criteri e le modalità individuati dal regolamento ai sensi dell’articolo 2, comma 5.

2. Entro un anno dall’adozione del regolamento previsto dall'articolo 2, comma 3, gli ecomusei di cui al comma 1 devono adeguarsi ai criteri ed ai requisiti definiti dal medesimo regolamento.

 

     Art. 6. (Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante l’istituzione, nell’ambito del programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale” della missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, di un apposito fondo di parte corrente, denominato “Fondo per la promozione degli ecomusei regionali”, nel quale confluiscono le risorse pari a 50.000,00 euro per l’anno 2017 e 100.000,00 euro per ciascuna annualità 2018 e 2019, iscritte a legislazione vigente, a valere sul bilancio regionale 2017-2019, nel fondo speciale di parte corrente di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, nonché di un apposito fondo in conto capitale denominato “Fondo per gli interventi in conto capitale relativi agli ecomusei regionali”, nel quale confluiscono le risorse pari a 100,000,00 euro per ciascuna annualità 2017, 2018 e 2019, iscritte a legislazione vigente, a valere sul bilancio regionale 2017-2019, nel fondo speciale in conto capitale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”.

2. Alla copertura degli interventi di cui alla presente legge possono concorrere, altresì, le risorse iscritte nell’ambito dei programmi operativi della programmazione 2014-2020, finanziati dai fondi strutturali europei, previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essi previste.


[1] Lettera così sostituita dall'art. 46 della L.R. 22 ottobre 2018, n. 7.