§ 94.1.i15 - L. 5 gennaio 2017, n. 1.
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per l'avvio dei lavori definitivi [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:94. Trattati e convenzioni internazionali
Capitolo:94.1 trattati e convenzioni internazionali
Data:05/01/2017
Numero:1


Sommario
Art. 1.  Autorizzazione alla ratifica
Art. 2.  Ordine di esecuzione
Art. 3.  Realizzazione dell'Opera per lotti costruttivi
Art. 4.  Entrata in vigore


§ 94.1.i15 - L. 5 gennaio 2017, n. 1.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, fatto a Parigi il 24 febbraio 2015, e del Protocollo addizionale, con Allegato, fatto a Venezia l'8 marzo 2016, con annesso Regolamento dei contratti adottato a Torino il 7 giugno 2016.

(G.U. 12 gennaio 2017, n. 9)

 

Art. 1. Autorizzazione alla ratifica

     1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Trattati:

     a) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, fatto a Parigi il 24 febbraio 2015;

     b) Protocollo addizionale all'Accordo del 24 febbraio 2015 per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese, con Allegato, fatto a Venezia l'8 marzo 2016, con annesso Regolamento dei contratti adottato a Torino il 7 giugno 2016, conformemente all'articolo 3 del Protocollo medesimo.

 

     Art. 2. Ordine di esecuzione

     1. Piena ed intera esecuzione è data ai Trattati di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 7 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e dall'articolo 4 del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b).

 

     Art. 3. Realizzazione dell'Opera per lotti costruttivi

     1. La sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione prevista dall'Accordo di cui all'articolo 1, di seguito denominata «Opera», è realizzata con le modalità previste dall'articolo 2, commi 232, lettere b) e c), e 233, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in relazione alle risorse autorizzate dalla legislazione vigente. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il CIPE delibera in ordine all'avvio dei lotti finanziati con le risorse allo scopo finalizzate a legislazione vigente di cui all'articolo 1, comma 208, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

     2. Agli oneri per missioni derivanti dal Regolamento dei contratti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), che costituisce parte integrante del Protocollo addizionale, valutati in euro 24.975 annui e pari a euro 1.000 annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2017 e 2018, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

     3. In relazione agli oneri di realizzazione dell'Opera e per le spese di missione di cui al comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle informazioni trasmesse dai Ministri competenti, provvede al monitoraggio ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Qualora gli oneri siano in procinto di scostarsi rispetto alle previsioni, si provvede ai sensi dell'articolo 17, commi 12-bis, 12-ter e 12-quater, della medesima legge.

     4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 4. Entrata in vigore

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

     ACCORDO [1]

     tra

     il Governo della Repubblica Italiana

     e

     il Governo della Repubblica Francese

     per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione

 

     Il Governo della Repubblica italiana

     e

     Il Governo della Repubblica francese

 

     qui di seguito designati "le Parti",

 

     Vista la direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie,

 

     Vista la direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario,

 

     Vista la direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico,

 

     Vista la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sull'aggiudicazione dei contratti di concessione,

 

     Vista la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sulle procedure d'appalto nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,

 

     Visto il Regolamento UE n. 913/2010 del 22 settembre 2010, relativo alla rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo,

 

     Considerato il Regolamento UE n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e sottolineando l'importanza strategica della rete centrale, che comprende, all'interno del corridoio Mediterraneo, il progetto Torino-Lione, asse portante dell'attraversamento delle Alpi,

 

     Considerato il Regolamento UE n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, che istituisce il Meccanismo per collegare l'Europa,

 

     Vista la Convenzione del 29 gennaio 1951 relativa alle stazioni internazionali Modane e Ventimiglia e ai tratti di ferrovia compresi tra tali stazioni e le frontiere d'Italia e di Francia,

 

     Considerato l'Accordo firmato il 15 gennaio 1996 a Parigi, relativo alla costituzione della Commissione intergovernativa per la preparazione della realizzazione di una nuova linea ferroviaria tra Torino e Lione,

 

     Considerato l'Accordo firmato il 29 gennaio 2001 a Torino per la realizzazione di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, e segnatamente il suo articolo 4, in seguito "Accordo del 29 gennaio 2001",

 

     Considerato l'Accordo firmato 3 dicembre 2004 a Roma sulla sicurezza negli studi per la realizzazione di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione,

 

     Considerato l'Accordo firmato 30 gennaio 2012 a Roma per la realizzazione e l'esercizio di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, e segnataniente il terzo comma dell'articolo 1, in seguito "Accordo del 30 gennaio 2012",

 

     Desiderosi di dare un contributo significativo all'applicazione della Convenzione sulla protezione delle Alpi (Convenzione delle Alpi), firmata a Salisburgo il 7 novembre 1991,

 

     Convinti della necessità di inserire gli spostamenti di persone e il trasporto di merci attraverso l'arco alpino in una prospettiva di sviluppo sostenibile finalizzata a favorire le modalità di trasporto più rispettose dell'ambiente,

 

     Convinti che, per conseguire tale obiettivo, il potenziale rappresentato dalla modalità ferroviaria, quale complemento alla modalità marittima, merita di essere maggiormente sfruttato e che lo sviluppo dei servizi da essa offerti per soddisfare i bisogni sociali ed economici permetterà di mettere in atto misure tese a orientare gli spostamenti verso tale modalità, in conformità con le esperienze internazionali di maggior successo,

 

     Considerando che la rete transeuropea dei trasporti comporta una rete centrale composta da 9 corridoi,

 

     Considerando che il corridoio mediterraneo comprende un unico attraversamento ferroviario delle Alpi italo-francesi tra il Lago di Ginevra e il Mediterraneo,

 

     Considerando che, come affermato nei testi sopra citati, la sezione transfrontaliera del collegamento Torino-Lione è un progetto di fondamentale interesse economico ed ecologico a livello europeo,

 

     Prendendo atto delle proposte della Commissione intergovernativa,

 

     Hanno convenuto le seguenti disposizioni:

 

     Articolo 1

     Oggetto

     Le Parti, prendendo atto dei nuovi elementi derivanti dalle disposizioni del Regolamento UE n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 e del loro impatto sul traffico interessato nonchè dell'avanzamento di altri progetti simili attraverso le Alpi svizzere ed austriache, stabiliscono con il presente Accordo successivo agli Accordi sottoscritti il 29 gennaio 2001 a Torino e il 30 gennaio 2012 a Roma di avviare la realizzazione dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera, quale definita all'articolo 2 dell'Accordo del 30 gennaio 2012, e ne affidano la realizzazione al Promotore pubblico di cui agli articoli 2 e 6 dell'Accordo del 30 gennaio 2012, e denominato "Tunnel Furalpin Lyon Turin Sas", istituito in data 23 febbraio 2015.

 

     Articolo 2

     Impegno comune contro le infiltrazioni mafiose

     Le parti riaffermano la loro determinazione a lottare con la più grande fermezza contro ogni pratica mafiosa e ad attuare delle disposizioni esigenti nei quadro della stipula degli appalti pubblici e della loro esecuzione. A tal fine si impegnano a dotare il Promotore pubblico con un Regolamento dei contratti estremamente rigoroso su tale argomento. Questo Regolamento sarà validato dalla Commissione intergovemativa.

 

     Articolo 3

     Applicazione dell'articolo 18 dell'Accordo del 30 gennaio 2012

     Il costo certificato del progetto inclusivo delle alee e degli imprevisti, di cui al primo comma dell'articolo 18 dell'Accordo del 30 gennaio 2012, è definito a valuta gennaio 2012 a conclusione dell'iter di certificazione dei costi, in corso all'atto della firma del presente Accordo. Il suddetto costo certificato è validato in un protocollo addizionale al presente Accordo, da concludere da uno scambio di lettere. Questo protocollo addizionale precisa anche le modalità di applicazione dell'articolo 18 dell'Accordo del 30 gennaio 2012, al fine di tenere conto dell'attualizzazione monetaria e anche dell'evoluzione dei costi dei fattori di produzione dei lavori definitivi. L'aggiudicazione da parte del Promotore pubblico degli appalti per i lavori definitivi, di cui all'articolo 1 del presente Accordo, potrà intervenire soltanto dopo l'entrata in vigore di questo protocollo addizionale. Con quest'ultimo, il presente Accordo costituisce il protocollo addizionale di cui all'articolo 4 dell'Accordo del 29 gennaio 2001.

 

     Articolo 4

     Organizzazione della committenza di lavori connessi

     La responsabilità del Promotore pubblico per la conclusione e il monitoraggio dell'esecuzione dei contratti richiesti dalla progettazione, dalla realizzazione e dall'esercizio della sezione transfrontaliera dell'opera, come previsto all'articolo 6.1 dell'Accordo del 30 gennaio 2012, non esclude la possibilità, per il Promotore pubblico, di affidare ai gestori competenti la funzione di stazione appaltante per la progettazione e la realizzazione di lavori resi necessari dagli impatti della sezione transfrontaliera sulle infrastrutture e sugli impianti dei suddetti gestori. Le relative convenzioni che saranno concluse tra il Promotore pubblico e tali gestori saranno sottoposte al parere della commissione dei contratti, alle condizioni previste per i contratti all'articolo 7.5 dell'Accordo del 30 gennaio 2012.

 

     Articolo 5

     Modalità di funzionamento del Promotore pubblico

     La prima frase del secondo comma dell'articolo 7.5 dell'Accordo del 30 gennaio 2012 è modificata come segue: "La Commissione dei contratti pronuncia il proprio parere entro i tempi minimi possibili e comunque entro il termine massimo di 90 giorni complessivi dalla data in cui è stata adita".

     Alla luce delle esperienze di funzionamento della Commissione dei contratti gli articoli dal 7.2 al 7.6 dell'Accordo del 30 gennaio 2012 potranno essere emendati con scambi dì lettere tra le Parti.

 

     Articolo 6

     Gestore di infrastrutture della linea storica

     All'articolo 24 dell'Accordo del 30 gennaio 2012 sono eliminate le parole "Nel termine di due anni dopo la sottoscrizione del presente Accordo". In coerenza con l'articolo 25 del medesimo Accordo, la modifica della convenzione del 29 gennaio 1951 relativa alle stazioni internazionali di Modane e Ventimiglia e ai tratti di ferrovia compresi tra le stazioni e le frontiere d'Italia e di Francia, prevista all'articolo 24 consentirà segnatamente di trasferire al Promotore pubblico il ruolo di gestore d'infrastruttura della linea storica tra le interconnessioni con la nuova linea, a una data che sarà stabilita da tale modifica.

 

     Articolo 7

     Disposizioni finali

     7.1 Emendamenti

     Il presente Accordo può essere emendato mediante accordo tra le Parti. Le condizioni di entrata in vigore di tali emendamenti saranno stabilite da ogni accordo.

     7.2 Risoluzione delle controversie, tribunale arbitrale

     Le disposizioni dell'articolo 27 dell'Accordo del 30 gennaio 2012 relative alle controversie tra le Parti si applicano ugualmente per l'interpretazione e l'applicazione del presente Accordo.

     7.3 Ratifica, entrata in vigore

     Ciascuna delle Parti notifica all'altra il completamento delle procedure costituzionali previste per quanto concerne l'entrata in vigore del presente Accordo, che prende effetto dopo l'entrata in vigore del protocollo addizionale di cui all'articolo 3.

     Le disposizioni del presente Accordo prevalgono su quelle degli accordi del 15 gennaio 1996, del 29 gennaio 2001 e del 30 gennaio 2012 nella misura in cui sono ad esse contrarie o le sostituiscono.

 

     In fede di che, i rappresentanti delle Parti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Accordo e vi hanno apposto il loro sigillo.

 

     Fatto a Parigi, il 24 febbraio 2014, in due copie, in lingua italiana e francese, i due testi facenti ugualmente fede.

 

 

     Ministero degli Affari Esteri e Della Cooperazione Internazionale

     SERVIZIO PER GLI AFFARI GIURIDICI, DEL  CONTENZIOSO DIPLOMATICO E DEI TRATTATI

     UFF. I

 

     PROCESSO VERBALE

     L'anno duemilaquindici, addì 5 del mese di marzo nella sede del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, i sottoscritti:

 

     - Consigliere di Legazione Mirta Gentile, Capo dell'Ufficio I del Servizio per gli affari giuridici, del contenzioso diplomatico e dei trattati,

 

     e

 

     - Assistente Amministrativo Alessandro Pusino, in servizio presso l'ufficio I del predetto Servizio,

 

     hanno proceduto - conformemente all'art. 79, lettera a) della Convenzione di Vienna del 1969 sul Diritto dei Trattati - alla correzione del seguente errore materiale nel testo originale in lingua italiana ed in lingua francese della parte italiana dell'Accordo per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Francese, fatto a Parigi il 24 febbraio 2015 e depositato presso questo Servizio.

 

     Testo in lingua italiana

 

     Paragrafo finale allinea

 

     In luogo della formulazione "fatto a Parigi il 24 febbraio 2014 ..." è stato corretto "fatto a Parigi il 24 febbraio 2015 ...".

 

     Testo in linqua francese

 

     Paragrafo finale allinea

 

     In luogo della formulazione "fait à Paris le 24 fevrier 2014 ..." è stato corretto "fait à Paris le 24 fevrier 2015 ...".

 

     Di guanto sopra è stato redatto il presente Processo Verbale, composto di pagine una, chiuso oggi 5 marzo 2015, alle ore 12.15

 

 

     PROTOCOLLO ADDIZIONALE

     ALL'ACCORDO DEL 24 FEBBRAIO 2015

     per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino Lione

     tra

     il Governo della Repubblica italiana

     e

     il Governo della Repubblica francese

     il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese qui di seguito designati "le Parti",

 

     Vista la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sull'aggiudicazione dei contratti di concessione,

 

     Vista la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sulle procedure d'appalto nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,

 

     Considerato il Regolamento UE n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, che istituisce il Meccanismo per collegare l'Europa,

 

     Considerato l'Accordo firmato il 15 gennaio 1996 a Parigi, relativo alla costituzione della Commissione intergovernativa per la preparazione della realizzazione di uno nuova linea ferroviaria tra Torino e Lione,

 

     Considerato l'Accordo firmato il 29 gennaio 2001 a Torino per la realizzazione di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, e segnatamente il suo articolo 4, in seguito "Accordo del 29 gennaio 2001",

 

     Considerato l'Accordo firmato il 3 dicembre 2004 a Roma sulla sicurezza negli studi per la realizzazione di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione,

 

     Considerato l'Accordo firmato il 30 gennaio 2012 a Roma per la realizzazione e l'esercizio di una nuova linea ferroviario Torino-Lione, e segnatamente il terzo comma dell'articolo 1, in seguito "Accordo del 30 gennaio 2012",

 

     Considerato l'Accordo firmato il 24 febbraio 2015 a Parigi per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, in seguito "Accordo del 24 febbraio 2015",

 

     Prendendo atto delle proposte della Commissione intergovernativa, Hanno convenuto le seguenti disposizioni:

 

     Articolo 1

     Oggetto

     Conformemente alla volontà congiunta delle Parti, il presente Protocollo addizionale è da intendersi come il protocollo addizionole da concludere tramite uno scambio di lettere come previsto all'articolo 3 dell'Accordo del 24 febbraio 2015 per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione.

 

     Articolo 2

     Costo certificato - Costo previsionale a fine lavori - Applicazione dell'Articolo 18 dell'Accordo del 30 gennaio 2012

     2.1. Le Parti fissano il costo di 8.300 milioni di euro della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, certificato ai sensi del primo comma dell'articolo 18 dell'Accordo del 30 gennaio 2012 ed espresso alla data di valuta gennaio 2012. I costi relativi al costo certificato sono precisati al punto 2. dell'allegato al presente Protocollo addizionale.

     2.2. Al fine di stimare il costo previsionale a fine lavori, i costi relativi al costo certificato e stabiliti alla data di valuta gennaio 2012 sono, da tale data, attualizzati sulla base di un tasso annuo di riferimento dell'1,5%, considerato opplicabile fino al completamento dei lavori definitivi.

     Tale attualizzazione è soggetta a verifica annuale, dal 2012 fino al completamento dei lavori, sulla base dell'indice di riferimento come definito al punto 3. dell'allegato al presente Protocollo addizionale con adeguadamento finale degli eventuali scostamenti rilevati.

     2.3. Per l'attuazione delle disposizioni relative alla ripartizione dei costi tra le Parti, le spese reali relative al costo certificato sono attualizzate alla data di valuta gennaio 2012, secondo le modalità come definite al punto 1. dell'allegato del presente Protocollo addizionale.

     Ai sensi del primo comma dell'articolo 18 dell'Accordo del 30 gennaio 2012, fin quando l'ammontare totale delle suddette spese attualizzate alla data di valuta gennaio 2012 non supera il costo certificato del progetto stabilito al punto 2.1., la chiave di ripartizione delle spese reali è del 57,9% per la Parte italiana e del 42,1% per la Parte francese, al netto del contributo dell'Unione europea e della parte finanziata dai pedaggi versati dalle Imprese ferroviarie; oltre tale importo, i costi saranno ripartiti in parti uguali tra la Parte italiana e la Parte francese, tranne per gli eventuali sovracosti riguardanti i lavori di miglioramento della capacita sulla linea storica tra Avigliana e Bussoleno eccedenti il limite di 81 milioni di euro che, conformemente al terzo comma dell'articolo 18 dell'Accordo del 30 gennaio 2012, sono totalmente a carico della Parte italiana.

 

     Articolo 3

     Prevenzione delle infiltrazioni mafiose e contrasto della criminalità organizzata

     In applicazione dell'articolo 2 dell'Accordo del 24 febbraio 2015, le Parti s'impegnano a cooperare più strettamente per contrastare con grande fermezza la criminalità organizzata e prevenire ogni rischio o tentativo d'infiltrazione mafioso nell'ambito della stipulazione e dell'esecuzione dei contratti relativi alla realizzazione dello sezione transfrontaliera.

 

     In tal senso, conferiscono alla Commissione intergovernativa l'incarico di lavorare all'elaborazione di un regolamento dei contratti estremamente rigoroso in materia.

 

     Tale regolamento dovrà in particolare:

     - trarre ispirazione dalle più pertinenti legislazioni in materia vigenti in entrambi i paesi, in particolare facendo riferimento alle norme previste nell'ordinamento giuridico italiano, vista la loro compatibilità con il diritto comunitario, volte ad escludere le imprese che potrebbero essere interessate da qualunque pratica mafiosa;

     - prevedere l'attuazione di tutti i meccanismi binazionali necessari per permettere la corretta applicazione delle norme specifiche che saranno state definite dal regolamento dei contratti e per facilitare la cooperazione tra i servizi competenti dei due paesi a questo scopo.

     Il suddetto regolamento dei contratti verrà allegato al complesso formato dall'Accordo del 24 febbraio 2015 e dal presente Protocollo addizionale, diventandone parte integrante.

 

     Articolo 4

     Disposizioni finali

     Ciascuna delle Parti notifica all'altra il completamento delle procedure costituzionali previste per quanto concerne l'entrata in vigore del presente Protocollo addizionale, che prende effetto il primo giorno del primo mese successivo al giorno della ricezione della seconda notifica.

 

     L'Accordo del 24 febbraio 2015 e il presente Protocollo addizionale entrano in vigore in modo concomitante e costituiscono insieme il protocollo addizionale di cui all'articolo 4 dell'Accordo del 29 gennaio 2001 per la realizzazione di una nuovo linea ferroviaria Torino-Lione.

 

     Le disposizioni del presente Protocollo addizionale prevalgono su quelle degli accordi del 15 gennaio 1996, del 29 gennaio 2001, del 30 gennaio 2012 e del 24 febbraio 2015 nella misura in cui sono ad esse contrarie o le sostituiscono.

 

     In fede di che, i rappresentanti delle Parti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Protocollo addizionale e vi hanno apposto il loro sigillo.

 

     Fatto a Venezia, il 8 marzo 2016, in due copie, in lingua italiana e francese, i due testi facenti ugualmente fede.

 

ALLEGATO

 

 

REGOLAMENTO DEI CONTRATTI CONCLUSI, APPROVATI O ,AUTORIZZATI DAL PROMOTORE PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA LINEA FERROVIARIA TORINO-LIONE

 

Testo e allegati [2]


[1] Il presente Accordo è entrato in vigore il 1° marzo 2017 (Comunicato pubblicato nella G.U. 31 marzo 2017, n. 76).

[2] Per una modifica al presente Regolamento, vedi il Comunicato pubblicato nella G.U. 1 marzo 2019, n. 51.