§ 41.7.364 - D.Lgs. 11 dicembre 2016, n. 240.
Norma di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di temporanee variazioni all'elenco delle specie cacciabili.


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.7 regioni a statuto speciale
Data:11/12/2016
Numero:240


Sommario
Art. 1. 


§ 41.7.364 - D.Lgs. 11 dicembre 2016, n. 240.

Norma di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di temporanee variazioni all'elenco delle specie cacciabili.

(G.U. 29 dicembre 2016, n. 303)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279 recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di minime proprietà colturali, caccia e pesca, agricoltura e foreste», e, in particolare, l'articolo 1;

     Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall'articolo 107, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 2016;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'economia e delle finanze;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1.

     1. All'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 279 del 1974 sono aggiunti in fine i seguenti commi:

     «Il Presidente della Provincia autonoma, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere dell'ISPRA, e sentito il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, può disporre, per periodi determinati, variazioni dell'elenco delle specie cacciabili previste dalla normativa nazionale purchè a livello provinciale la valutazione complessiva dello stato di conservazione risulti soddisfacente secondo le procedure e le modalità utilizzate nell'ambito del diritto dell'Unione europea per la valutazione dello stato di conservazione delle specie oggetto di tutela della Direttiva Habitat.

     Il provvedimento del Presidente della Provincia autonoma, sul quale viene richiesta l'intesa, attesta la sussistenza di tale condizione e fornisce prescrizioni dettagliate sul numero di individui prelevabili, ove opportuno distinti per classi di sesso ed età, sui periodi, i tempi, le aree e le modalità di prelievo dei medesimi, nonchè sulle modalità di sorveglianza, in modo tale da garantire che il prelievo sia compatibile con il mantenimento della specie in uno stato soddisfacente.

     Nel caso in cui il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare non si pronunci espressamente entro trenta giorni sulla richiesta di intesa, quest'ultima, ove sussista il parere favorevole dell'ISPRA, si considera acquisita.

     Nel caso in cui, in seguito all'adozione del provvedimento di variazione di cui al comma 1, lo stato complessivo della specie interessata risulti non soddisfacente, il Presidente della Provincia autonoma revoca il detto provvedimento. Ove il Presidente della Provincia autonoma non provveda tempestivamente in tal senso, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa diffida ad adempiere, adotta la revoca in via sostitutiva».