§ 6.2.189 - L.R. 30 dicembre 2016, n. 31.
Legge di stabilità regionale 2017.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:6. finanza, contabilità e patrimonio
Capitolo:6.2 contabilità e programmazione
Data:30/12/2016
Numero:31


Sommario
Art. 1.  Rifinanziamento e rimodulazione di leggi regionali di spesa.
Art. 1 bis.  Variazione dell’aliquota dell’addizionale regionale all’IRPEF.
Art. 2.  Disposizioni in materia di tassa automobilistica.
Art. 3.  Entrata in vigore.


§ 6.2.189 - L.R. 30 dicembre 2016, n. 31.

Legge di stabilità regionale 2017.

(B.U. 30 dicembre 2016, n. 127)

 

Art. 1. Rifinanziamento e rimodulazione di leggi regionali di spesa.

1. La presente legge di stabilità regionale è adottata ai sensi dell’articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modificazioni, e in conformità alle disposizioni di cui al principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all’Allegato n. 4/1 al medesimo decreto legislativo.

2. Per il triennio 2017-2019 è autorizzato il rifinanziamento delle spese di cui all’Allegato 1 “Rifinanziamento delle leggi di spesa regionali con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative ai sensi della lettera b) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al decreto legislativo 118/2011)” alla presente legge.

3. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi che dispongono spese a carattere pluriennale sono determinati, per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 nelle misure indicate nell’Allegato 2 “Rimodulazione delle spese pluriennali disposte da leggi regionali ai sensi della lettera d) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al decreto legislativo 118/2011)” alla presente legge.

 

     Art. 1 bis. Variazione dell’aliquota dell’addizionale regionale all’IRPEF. [1]

1. Per l’anno d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 “Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario”, l’aliquota dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) è stabilita per scaglioni di reddito applicando, rispetto all’aliquota di base, le seguenti maggiorazioni:

a) nessuna maggiorazione per i redditi fino a 15.000,00 euro;

b) nessuna maggiorazione per i redditi oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro;

c) di 1,60 punti percentuali per i redditi oltre 28.000,00 euro e fino a 55.000,00 euro;

d) di 2,00 punti percentuali per i redditi oltre 55.000,00 euro e fino a 75.000,00 euro;

e) di 2,10 punti percentuali per i redditi oltre 75.000,00 euro.

2. Resta altresì confermato quanto stabilito dal comma 5 dell’articolo 1 della legge regionale 26 novembre 2005, n. 19 “Disposizioni in materia di tributi regionali”.

3. Le maggiori entrate derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificate per l’esercizio 2018 in euro 220.000.000,00, sono introitate al Titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa” - Categoria 101 “Imposte, tasse e proventi assimilati” del bilancio di previsione 2017-2019.

 

     Art. 2. Disposizioni in materia di tassa automobilistica.

1. Le disposizioni in materia di tassa automobilistica di cui all’articolo 3 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 “Legge di stabilità regionale per l’esercizio 2015” sono prorogate per un’ulteriore annualità.

2. Le minori entrate derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificate in euro 100.000,00 per l’esercizio 2017 sono compensate con pari importo iscritto alla Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 01 “Interventi per l’infanzia e i minori e per asili nido”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2017-2019.

 

     Art. 3. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

 

Allegati

(Omissis)


[1] Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 6 aprile 2017, n. 9 e abrogato dall'art. 1 della L.R. 19 luglio 2017, n. 16.