§ 3.1.178 - L.R. 6 dicembre 2016, n. 26.
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 9 agosto 1999, n. 32 "Organizzazione dei servizi di sviluppo agricolo".


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura e foreste
Data:06/12/2016
Numero:26


Sommario
Art. 1.  Modifiche e integrazioni alla legge regionale 9 agosto 1999, n. 32 “Organizzazione dei servizi di sviluppo agricolo”.
Art. 2.  Clausola di neutralità finanziaria.


§ 3.1.178 - L.R. 6 dicembre 2016, n. 26.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 9 agosto 1999, n. 32 "Organizzazione dei servizi di sviluppo agricolo".

(B.U. 9 dicembre 2016, n. 118)

 

Art. 1. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 9 agosto 1999, n. 32 “Organizzazione dei servizi di sviluppo agricolo”.

1. All’articolo 3, comma 1 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 32 dopo le parole “con il compito di contribuire” sono inserite le parole “, con espressione di parere,”.

2. All’articolo 3, comma 2, lettera a) della legge regionale 9 agosto 1999, n. 32, dopo il punto 3) è aggiunto il seguente punto:

“3 bis) un rappresentante per ciascuna delle centrali cooperative maggiormente rappresentative a livello regionale.”.

 

     Art. 2. Clausola di neutralità finanziaria.

1. La presente legge non comporta alcuna spesa o onere aggiuntivo a carico della Regione del Veneto.