| Settore: | Codici regionali | 
| Regione: | Marche | 
| Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio | 
| Capitolo: | 5.1 urbanistica e edilizia | 
| Data: | 19/07/2016 | 
| Numero: | 16 | 
| Sommario | 
| Art. 1. (Modifiche all’articolo 10 della l.r. 13/1990) | 
§ 5.1.89 - L.R. 19 luglio 2016, n. 16.
Modifiche alla legge regionale 8 marzo 1990, n. 13 “Norme edilizie per il territorio agricolo”
(B.U. 28 luglio 2016, n. 86)
				Art. 1. (Modifiche all’articolo 10 della 
				1. I commi 1, 2, 3 e 4 dell’articolo 10 della 
“1. Agli effetti della presente legge sono considerate serre le strutture installate al suolo e destinate esclusivamente a colture specializzate.
2. Le serre si distinguono in:
a) serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura e funzionali allo svolgimento dell’attività agricola;
b) serre fisse destinate a colture protette, normalmente con condizioni climatiche artificiali e pertanto con strutture e coperture stabili.
				3. La realizzazione delle serre di cui alla lettera a) del comma 2 costituisce attività edilizia libera ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera e), del 
4. La realizzazione delle serre di cui alla lettera b) del comma 2 è subordinata al rilascio del titolo abilitativo richiesto dalla legislazione vigente in materia e all’impegno del richiedente a non modificare la destinazione del manufatto.”.