§ 1.3.21 - L.R. 2 dicembre 2016, n. 31.
Disciplina delle cause di ineleggibilità e incompatibilità con la carica di Presidente della Regione, consigliere regionale, assessore regionale e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:1. assetto istituzionale e amministrativo, organi statutari
Capitolo:1.3 consiglieri regionali
Data:02/12/2016
Numero:31


Sommario
Art. 1.  (Oggetto)
Art. 2.  (Elettorato passivo)
Art. 3.  (Cause di ineleggibilità)
Art. 4.  (Procedura per l'accertamento e la rimozione delle cause di ineleggibilità - annullamento dell'elezione e decadenza dalla carica)
Art. 5.  (Cause di incompatibilità)
Art. 6.  (Esimenti alle cause di ineleggibilità e incompatibilità)
Art. 7.  (Procedura per l'accertamento e la rimozione delle cause di incompatibilità - decadenza dalla carica)
Art. 8.  (Disciplina applicabile agli assessori regionali e ai sottosegretari non appartenenti al Consiglio regionale)
Art. 9.  (Abrogazioni)
Art. 10.  (Clausola di invarianza finanziaria)
Art. 11.  (Disposizioni transitorie e finali)
Art. 12.  (Entrata in vigore)


§ 1.3.21 - L.R. 2 dicembre 2016, n. 31.

Disciplina delle cause di ineleggibilità e incompatibilità con la carica di Presidente della Regione, consigliere regionale, assessore regionale e sottosegretario regionale

(B.U. 5 dicembre 2016, n. 49, suppl.)

 

Art. 1. (Oggetto)

1. La presente legge disciplina, ai sensi dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente della Regione e dei consiglieri regionali, nonché degli assessori regionali e dei sottosegretari di cui all'articolo 25, comma 5, dello Statuto d'autonomia, nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge statale.

 

     Art. 2. (Elettorato passivo)

1. Sono eleggibili a Presidente della Regione e a consigliere regionale gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, nel primo giorno fissato per la votazione.

2. Per il Presidente della Regione si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 10, della legge regionale 31 ottobre 2012, n. 17 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione).

 

     Art. 3. (Cause di ineleggibilità)

1. Sono ineleggibili a Presidente della Regione e a consigliere regionale:

a) i capi di dipartimento o i segretari generali della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei ministeri, il capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza e i suoi vicedirettori, i direttori generali delle agenzie statali, i responsabili degli uffici di diretta collaborazione della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei ministri, nonché coloro che ricoprono incarichi di direzione di uffici di livello dirigenziale generale in amministrazioni dello Stato;

b) i prefetti della Repubblica, i vice prefetti e i funzionari di pubblica sicurezza che esercitano le funzioni nel territorio della Regione;

c) gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato che esercitano il comando nel territorio della Regione;

d) i magistrati, anche se componenti della magistratura onoraria, delle corti di appello e dei tribunali, i giudici di pace, nonché i magistrati dei tribunali amministrativi regionali e della sezione regionale della Corte dei Conti e i componenti delle commissioni tributarie che esercitano le funzioni nel territorio della Regione;

e) i giudici della Corte costituzionale, i magistrati della Corte di cassazione, i magistrati del Consiglio di Stato, gli avvocati e i procuratori dello Stato, i componenti del Tribunale regionale e superiore delle acque pubbliche, i magistrati della sezione centrale della Corte dei conti e i componenti degli organi di giustizia dell'Unione europea;

f) coloro che ricoprono le cariche di presidente o componente dell'organo collegiale, nonché i soggetti che svolgono incarichi amministrativi di vertice, negli organismi di garanzia e vigilanza e nelle Autorità indipendenti statali e regionali, compreso il Comitato regionale per le comunicazioni di cui all'articolo 62 dello Statuto d'autonomia;

g) gli ecclesiastici o i ministri di culto e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;

h) i segretari generali, i dirigenti e il personale dipendente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Lombardia, fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, comma 3, lett. k);

i) i componenti degli organi di gestione o di amministrazione, l'amministratore delegato, l'amministratore unico, il direttore generale, i legali rappresentanti e i dirigenti degli enti del sistema regionale di cui all'articolo 48 dello Statuto d'autonomia e agli allegati A1 ed A2 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - collegato 2007) (di seguito denominati: enti del sistema regionale), salvo quanto previsto dalla lettera j);

j) limitatamente al sistema sanitario, sociosanitario e sociale integrato lombardo, i direttori generali, i direttori amministrativi, i direttori sanitari o i direttori sociosanitari, nonché, per gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), anche i componenti del consiglio di amministrazione e i direttori scientifici;

k) i componenti degli organi di gestione o di amministrazione, l'amministratore delegato, l'amministratore unico, il direttore generale, i legali rappresentanti e i dirigenti delle società in relazione alle quali la Regione detiene una partecipazione superiore al cinquanta per cento o sulle quali comunque esercita il controllo, anche in forma indiretta;

l) i componenti della Commissione garante dello Statuto, il Difensore regionale o il Garante per l'infanzia e per l'adolescenza, nonché i componenti del Collegio dei revisori dei conti della Regione Lombardia;

m) i componenti degli organi delle agenzie regionali istituite con legge regionale della Lombardia.

 

     Art. 4. (Procedura per l'accertamento e la rimozione delle cause di ineleggibilità - annullamento dell'elezione e decadenza dalla carica)

1. Quando per il Presidente della Regione o per un consigliere regionale sussista una delle cause di ineleggibilità previste dall'articolo 3, il Consiglio regionale, nei modi previsti dal Regolamento generale del Consiglio, provvede alla contestazione, all'accertamento e ai successivi adempimenti.

2. Le cause di ineleggibilità non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni o dalla carica non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature, per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, o collocamento in aspettativa, con effettiva astensione da ogni atto inerente alla relativa funzione o carica, compresa l'ordinaria amministrazione, fatti salvi gli atti dovuti, urgenti e improrogabili.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, la rimozione delle cause di ineleggibilità si perfeziona il giorno dell'invio all'organo o soggetto competente della comunicazione recante dimissioni, richiesta di trasferimento, richiesta di revoca dell'incarico o del comando o richiesta di collocamento in aspettativa. A tal fine, la comunicazione deve essere inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, posta elettronica certificata con firma digitale o consegna al protocollo dell'ente. La rimozione delle cause di ineleggibilità ha effetto indipendentemente dalla accettazione delle dimissioni o dall'effettivo trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, o del collocamento in aspettativa.

4. La mancata rimozione delle cause di ineleggibilità o la mancata effettiva astensione da ogni atto inerente alla funzione o carica, come previsto dal comma 2, comporta l'annullamento dell'elezione da parte del Consiglio regionale, secondo quanto previsto dal Regolamento generale del Consiglio.

 

     Art. 5. (Cause di incompatibilità)

1. Sono incompatibili con la carica di Presidente della Regione e di consigliere regionale le seguenti funzioni o cariche:

a) membro di una delle due Camere del Parlamento;

b) Presidente del Consiglio dei Ministri, ministro, vice ministro o sottosegretario di Stato;

c) membro del Parlamento europeo o della Commissione europea;

d) presidente di Regione, consigliere regionale, assessore regionale e sottosegretario regionale di altra Regione;

e) presidente della provincia, consigliere provinciale o sindaco e consigliere di Città metropolitana, comprese nel territorio della Regione;

f) sindaco di comune compreso nel territorio della Regione;

g) assessore di comune compreso nel territorio della Regione con popolazione superiore a 15.000 abitanti al momento della elezione;

h) presidente o assessore di comunità montana o di unione di comuni con popolazione complessiva superiore a 15.000 abitanti;

i) presidente o componente dell'organo direttivo di consorzio o di ente pubblico, compresi nel territorio della Regione, disciplinati con legge regionale o destinatari in via diretta o indiretta di finanziamenti continuativi;

j) componente del Consiglio superiore della magistratura o del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

k) presidente e i membri della Giunta delle Camere di commercio con sede nel territorio lombardo.

2. L'incarico di commissario straordinario delle istituzioni e degli enti di cui al comma 1è causa di incompatibilità con la carica di Presidente della Regione e di consigliere regionale, salvo che l'incarico sia attribuito in ragione della carica regionale ricoperta.

3. Non possono altresì ricoprire la carica di Presidente della Regione o di consigliere regionale:

a) il titolare, i componenti degli organi di gestione o di amministrazione, l'amministratore delegato, l'amministratore unico, il direttore generale, i legali rappresentanti e i dirigenti di ente, istituto, azienda o società, sottoposti a vigilanza della Regione, salvo quanto previsto dalla lett. b);

b) i componenti esecutivi degli organi di gestione o di amministrazione, il direttore generale, i legali rappresentanti e i dirigenti di fondazioni, costituite o partecipate dalla Regione oppure destinatarie di contributi regionali, diretti o indiretti, continuativi nell'ultimo biennio;

c) il titolare, i componenti degli organi di gestione o di amministrazione, l'amministratore delegato, l'amministratore unico, il direttore generale, i legali rappresentanti e i dirigenti di ente, istituto, azienda o società che ha in corso rapporti contrattuali, anche indiretti, con la Giunta regionale, il Consiglio regionale o gli enti del sistema regionale, per l'erogazione di servizi, l'esazione di diritti o l'esecuzione di appalti;

d) i componenti dei comitati tecnico consultivi e i soggetti che svolgono incarichi di consulenza previsti dagli articoli 8 e 37, comma 2 bis, della legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale);

e) colui che, con sentenza passata in giudicato, è stato dichiarato responsabile nei confronti della Giunta regionale, del Consiglio regionale o degli enti del sistema regionale e non ha ancora estinto il debito;

f) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei confronti della Regione, ha ricevuto invano notificazione di avviso di accertamento oppure di ordinanza-ingiunzione di pagamento ai sensi della normativa vigente;

g) i componenti del Consiglio delle Autonomie locali o del Consiglio per le pari opportunità di cui agli articoli 54 e 63 dello Statuto d'autonomia;

h) i componenti dell'organo di amministrazione o di gestione ed i componenti del consiglio di sorveglianza di istituti bancari;

i) i rettori delle università con sede nel territorio lombardo;

j) i rappresentanti di interessi di cui alla legge regionale 20 luglio 2016, n. 17 (Disciplina per la trasparenza dell'attività di rappresentanza di interessi nei processi decisionali pubblici presso il Consiglio regionale);

k) il personale delle segreterie dei componenti della Giunta regionale, il personale delle segreterie dei componenti dell'Ufficio di Presidenza, nonché il personale delle segreterie e staff dei gruppi consiliari di cui, rispettivamente, agli articoli 23, 66 e 67 della l.r. 20/2008.

3 bis. L'esercizio delle funzioni di Assessore regionale è incompatibile con l'esercizio delle funzioni di Consigliere regionale. Il Consigliere regionale nominato Assessore regionale è sospeso dalla carica di Consigliere regionale per la durata dell'incarico di Assessore. Il Consiglio regionale, nella prima adunanza successiva al provvedimento di nomina ad Assessore regionale procede alla temporanea sostituzione del Consigliere interessato, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato cui spetterebbe il seggio ai sensi dell'articolo 1, comma 37, della l.r. 17/2012. Trova altresì applicazione il comma 40 della medesima l.r. 17/2012. Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dalla XI legislatura [1].

4. La lite pendente non costituisce causa di incompatibilità.

5. Sono incompatibili il Presidente della Regione e il consigliere regionale che, nel corso del mandato, vengono a trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità previste dall'articolo 3.

 

     Art. 6. (Esimenti alle cause di ineleggibilità e incompatibilità)

1. Non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferiti al Presidente della Regione e ai consiglieri regionali in virtù di una norma di legge o dello Statuto d'autonomia in connessione con il mandato elettivo.

 

     Art. 7. (Procedura per l'accertamento e la rimozione delle cause di incompatibilità - decadenza dalla carica)

1. Quando per il Presidente della Regione o per un consigliere regionale sussista o si verifichi una delle cause di incompatibilità previste dall'articolo 5, il Consiglio regionale, nei modi previsti dal Regolamento generale del Consiglio, provvede alla contestazione, all'accertamento e ai successivi adempimenti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 3 bis [2].

2. In caso di accertamento di una causa di incompatibilità, ai fini della validità dell'opzione per il mandato regionale, è necessaria la rimozione della situazione di incompatibilità e l'effettiva cessazione o astensione dal compimento di qualsiasi atto inerente alla carica o funzione, compresa l'ordinaria amministrazione, fatti salvi gli atti dovuti urgenti ed improrogabili.

3. Per la rimozione della situazione di incompatibilità di cui al comma 2, trova applicazione quanto previsto dall'articolo 4, comma 3.

4. Il Consiglio regionale dichiara la decadenza, secondo quanto previsto dal Regolamento generale del Consiglio, in caso di mancato esercizio dell'opzione o di opzione non valida ai sensi del comma 2.

 

     Art. 8. (Disciplina applicabile agli assessori regionali e ai sottosegretari non appartenenti al Consiglio regionale)

1. Gli assessori regionali non appartenenti al Consiglio regionale e i sottosegretari di cui all'articolo 25, comma 5, dello Statuto d'autonomia non appartenenti al Consiglio regionale, ai fini della loro nomina e durante l'esercizio del mandato, devono essere in possesso dei requisiti per essere candidati al Consiglio regionale e non trovarsi nelle situazioni di ineleggibilità o di incompatibilità previste per il Presidente della Regione e per i consiglieri regionali.

2. Per i soggetti di cui al comma 1 non trova applicazione quanto previsto dall'articolo 2, comma 2.

3. L'accertamento e la contestazione delle cause di ineleggibilità e incompatibilità degli assessori e dei sottosegretari di cui al comma 1è effettuato nei modi previsti dal Regolamento generale del Consiglio.

4. Per i soggetti di cui al comma 1 trova applicazione quanto previsto dall'articolo 6.

 

     Art. 9. (Abrogazioni)

1. L'articolo 16, comma 3, della legge regionale 23 dicembre 2008, n. 33 (Disposizioni per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - Collegato 2009) è abrogato.

 

     Art. 10. (Clausola di invarianza finanziaria)

1. L'attuazione della presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

 

     Art. 11. (Disposizioni transitorie e finali)

1. Le norme della presente legge si applicano anche ai procedimenti in corso in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alla data della sua entrata in vigore.

2. Nel corso della X legislatura, nessuna contestazione può essere mossa per un incarico già assunto alla data di entrata in vigore della presente legge che, secondo la normativa precedentemente applicabile, non costituiva causa di ineleggibilità o di incompatibilità.

3. Resta fermo e trova applicazione quanto stabilito dall'articolo 17, comma 6, della legge regionale 24 giugno 2013, n. 3 (Riduzione dei costi della politica in attuazione del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 'Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012'), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e da quanto stabilito dall' articolo 6, comma 1, lett. b), della legge regionale 10 dicembre 2008, n. 32 (Disciplina delle nomine e designazioni della Giunta regionale e del Presidente della Regione).

 

     Art. 12. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.


[1] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 19 gennaio 2018, n. 3.

[2] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 19 gennaio 2018, n. 3.