§ 2.7.267 - R.R. 4 aprile 2016, n. 7.
Modifiche al Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:2. assetto istituzionale e organizzazione amministrativa
Capitolo:2.7 ordinamento degli uffici e del personale
Data:04/04/2016
Numero:7


Sommario
Art. 1.  “Modifiche all’art. 23 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni”
Art. 2.  (Entrata in vigore)


§ 2.7.267 - R.R. 4 aprile 2016, n. 7.

Modifiche al Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni.

(B.U. 5 aprile 2016, n. 27)

 

Art. 1. “Modifiche all’art. 23 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni”

L’art. 23 è sostituito dal seguente:

“Art. 23 (Definizione e criteri per l’istituzione dei servizi)

1. Il “servizio” è una struttura organizzativa complessa a responsabilità non dirigenziale, interna all’area o alla direzione regionale, che richiede un elevato grado di autonomia gestionale ed organizzativa, nonché responsabilità di prodotto e di risultato.

2. La responsabilità del “servizio” è affidata, con atto del direttore della direzione regionale, a dipendenti inquadrati nella categoria D, con incarico di alta professionalità o posizione organizzativa.

3. I “servizi” sono istituiti, con atto del direttore regionale competente sulla base dei seguenti criteri:

a) debbono rappresentare un’articolazione organizzativa funzionale in grado di consentire il completamento al suo interno di uno o più procedimenti amministrativi, anche complessi, ovvero consentire l’espletamento di un’attività compiuta all’interno di uno stesso livello di responsabilità;

b) debbono essere caratterizzati da elevato grado di autonomia gestionale ed operativa;

c) i servizi istituiti all’interno delle aree, non debbono superare, di norma, nel numero, le aree istituite all’interno della direzione regionale di appartenenza;

d) i servizi istituiti all’interno delle direzioni regionali non debbono essere superiori a due.”

 

     Art. 2. (Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento regionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.