§ 2.7.266 - R.R. 14 marzo 2016, n. 3.
Modifiche al Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:2. assetto istituzionale e organizzazione amministrativa
Capitolo:2.7 ordinamento degli uffici e del personale
Data:14/03/2016
Numero:3


Sommario
Art. 1.  L’articolo 227 del regolamento regionale 6 settembre 2001, n. 1, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:
Art. 2. 


§ 2.7.266 - R.R. 14 marzo 2016, n. 3.

Modifiche al Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni

(B.U. 15 marzo 2016, n. 21)

 

Art. 1. L’articolo 227 del regolamento regionale 6 settembre 2001, n. 1, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

“Art. 227 (Mobilità del personale non dirigenziale tra strutture regionali e all’interno di ciascuna struttura)

1. I trasferimenti interstrutturali sono disposti, sentiti i direttori interessati, con atto di organizzazione del direttore della direzione regionale competente in materia di personale.

2. La mobilità e l’assegnazione del personale all’interno di ciascuna struttura regionale sono disposte con atto di organizzazione del direttore della struttura regionale interessata ed inviato, per conoscenza, al direttore della struttura regionale competente in materia di personale.

3. Il direttore della direzione regionale competente in materia di personale dispone, con propria determinazione, il trasferimento di personale soggetto o necessitato a far fronte a condizioni di bisogno ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.

4. Il direttore della direzione regionale competente in materia di personale dispone il trasferimento di personale presso le segreterie degli organi di governo nei limiti del contingente stabilito dalla normativa vigente.

5. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni di legge vigente, in presenza di comprovate e motivate esigenze tecniche, organizzative e produttive, laddove la ricerca di professionalità, di norma tramite pubblicazione di apposito avviso rivolto al personale regionale, non dia esito positivo, il direttore della direzione regionale competente in materia di personale può disporre trasferimenti d’ufficio, anche temporanei, in deroga alle procedure di cui ai commi 1 e 2, al fine di garantire una maggiore efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa nelle strutture regionali.

6. I provvedimenti di cui al comma 5 sono adottati dal direttore regionale competente in materia di personale, tenuto conto della base informativa di cui all’articolo 226. A fronte di differenti possibili soluzioni organizzative di pari efficacia per l’amministrazione sotto l’aspetto funzionale e di razionalizzazione delle risorse, lo stesso direttore regionale dispone il trasferimento presso la sede meno gravosa per il dipendente.

7. Per quanto non diversamente disposto nei commi 5 e 6, si applica l’articolo 30, comma 2, del d.lgs. 165/2001, con particolare riferimento ai limiti di distanza chilometrica per il trasferimento di sede ed alle ipotesi in cui il trasferimento necessita del consenso del dipendente.”.

 

     Art. 2.

Il presente regolamento regionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.